AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.155
Data decisione, Autorità: 19.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00155
Lugano 19 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura ordinaria -inc. no. OA.94.251 (1749) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 2 agosto 1993 da
rappr. dallo studio __________
Contro
con cui l’attore ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza di un debito di fr. 8’651’723.- e del pegno, di cui all’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria 19 dicembre 1994 dell’attore, che il Pretore ha respinto con decreto 6 aprile 1995;
appellante la parte attrice, che con atto di appello del 5 maggio 1995 con richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria;
mentre la convenuta con osservazioni 19 maggio 1995 si rimette al giudizio di questa Camera.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale, promossa con PE n. __________dell’UE di Lugano nei confronti dell’ing. __________ (doc. B), il 10 novembre 1992 la __________, nella sua qualità di creditrice ha ottenuto dal Pretore il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE per la somma di fr. 8’651’723.- oltre a interessi all’8.5% dal 1/1/1992 su fr. 8’481’766.30. La sentenza pretorile è stata confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di Appello il 14 luglio 1993 (doc. A).
B. Con la petizione 2 agosto 1993 l’ing. __________ ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza del debito di fr. 8’651’723.- e del pegno, di cui all’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano, asserendo in sostanza che gli stessi erano inesistenti ed inesigibili.
In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione.
C. Il 19 dicembre 1994 l’attore ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, con cui ha chiesto di essere dispensato dal pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Egli, allegando le sue due ultime notifiche di tassazione (doc. Q, R), ha innanzitutto asserito di non disporre di alcun reddito imponibile, né di alcuna sostanza imponibile, atteso in particolare che gli immobili di sua proprietà erano altamente gravati da oneri ipotecari; negli ultimi anni la sua situazione finanziaria non sarebbe inoltre migliorata, tant’è che nel dicembre 1992 egli ha dovuto chiudere il proprio studio di architettura, ciò che ha comportato un’ulteriore riduzione delle sue entrate; d’altro canto, la crisi del mercato immobiliare non gli consente di vendere le sue proprietà, mentre sui redditi relativi agli immobili di cui alla presente causa egli non può liberamente disporre, in quanto gli stessi sono oggetto di amministrazione ufficiale ai sensi dell’art. 806 CC.
Di qui, a suo dire, l’impossibilità da parte sua di provvedere al pagamento di una seconda rata di fr. 15’300.- (dopo una prima di fr. 15’000.-, per altro regolarmente pagata) che il Pretore ha chiesto quale anticipo spese per la procedura di disconoscimento del debito e del pegno.
D. Con osservazioni 30 dicembre 1994 la convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore per quanto riguarda la concessione a controparte dell’assistenza giudiziaria, non senza tuttavia far rilevare la sua perplessità circa il fatto che la situazione economica dell’attore fosse così disastrata.
E. Il 13 febbraio 1995, dando seguito alla richiesta 25 gennaio 1995 con cui il Pretore lo invitava a meglio comprovare la fondatezza della sua domanda di assistenza giudiziaria, l’attore ha prodotto agli atti tutta una serie di documenti inerenti la sua situazione finanziaria (doc. T-A84).
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato l’esistenza di una situazione di indigenza, ritenendo inverosimile che l’attore non fosse in grado di procurarsi dei mezzi, oltretutto limitati alla copertura delle tasse e delle spese giudiziarie: egli ha in particolare osservato che la circostanza per cui il richiedente disponeva di una sostanza immobiliare molto importante, di una sostanza mobiliare e che di professione fosse ingegnere ETH, non poteva essere stravolta dal fatto da lui asserito per cui gli immobili sarebbero stati abbondantemente gravati di ipoteche o ancora che gli averi mobiliari non sarebbero facilmente monetizzabili, né rapidamente realizzabili.
G. Con appello 5 maggio 1995, con richiesta di assistenza giudiziaria, l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria, ritenendo in sostanza che la documentazione prodotta aveva provato in maniera evidente come egli non disponesse né di reddito, né di sostanza mobiliare o immobiliare.
Per quanto riguarda i redditi, l’appellante afferma che, a seguito della crisi economica, negli ultimi anni egli altro non ha fatto che accumulare perdite, che lo hanno tra l’altro costretto a chiudere lo studio di ingegneria; i redditi da attività immobiliare, per altro neppure sufficienti a coprire gli ingenti oneri ipotecari, non erano inoltre a sua libera disposizione, in quanto dati in garanzia o in amministrazione ufficiale ex art. 806 CC; la poca liquidità, di cui disponeva, è stata infine ulteriormente ridotta nel 1994 per poter sistemare alcune posizioni creditorie.
La documentazione agli atti ha altresì -a suo dire- chiaramente indicato che egli non disponeva di sostanza imponibile, atteso che la stessa risultava con un saldo passivo ed era abbondantemente gravata di ipoteche; non era inoltre ipotizzabile che egli la gravasse ulteriormente con dei mutui, ammesso che vi fossero ancora delle banche disposte a concedergli nuovi finanziamenti; la crisi immobiliare gli aveva oltretutto impedito e gli impedisce tuttora di vendere le sue proprietà, ciò che per altro difficilmente avrebbe creato una grande liquidità. Quanto alla sostanza mobiliare, la stessa era pure ampiamente passiva, atteso che le posizioni sotto la voce “titoli, crediti, numerario” di cui alle notifiche di tassazione 1989-90 e 1991-92 (doc. Q, R) altro non erano che importi contabili.
In tali circostanze, visto il minimo di sussistenza LEF, gli oneri sociali e quelli ipotecari per l’abitazione primaria, nonché le spese di patrocinio, era -sempre a suo dire- chiaro che egli non era al momento in grado di versare ulteriori anticipi per le spese giudiziarie.
Nel prosieguo del gravame egli ha quindi esposto i motivi per cui la causa di disconoscimento del debito e del pegno avrebbe buone possibilità di esito favorevole, ulteriore presupposto per la concessione dell’assistenza giudiziaria.
H. Delle osservazioni all’appello 19 maggio 1995 con cui la convenuta si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Per costante giurisprudenza esiste indigenza ai sensi della predetta norma, allorché i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sua sussistenza e delle persone a suo carico, avuto conto della situazione economica complessiva (DTF 119 Ia 12, 120 Ia 118; IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U.; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 14 ad art. 155): se ciò sia effettivamente il caso, è una questione che va esaminata e risolta di caso in caso prendendo in considerazione da un lato i redditi del richiedente, o delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, 108 Ia 10) e dall’altro tenendo conto del suo patrimonio privato (DTF 118 Ia 370). In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha stabilito che allorché il richiedente dispone di una sostanza immobiliare, si può pretendere che egli, prima di chiedere l’aiuto dello Stato mediante l’istituto dell’assistenza giudiziaria, faccia capo a tale sostanza mediante l’accensione di un mutuo da essa garantito nella misura in cui tale sostanza può ancora essere gravata (DTF 119 Ia 12 e seg.; IICCA 26 ottobre 1994 in re G. S.A./S.): di principio, un aggravio dell’immobile pari al suo valore di stima è ritenuto ancora ragionevolmente sopportabile per il richiedente (sentenza DTF citata).
Dagli atti di causa si evince, in particolare, che le proprietà che l’attore detiene a __________ (__________), il cui valore nel 1994 è stato stimato complessivamente in fr. 1’982’000.- (doc. A65), risultano essere gravate da una sola ipoteca di fr. 1’000’000.- (doc. A65).
Tenuto conto della giurisprudenza appena menzionata, è chiaro che queste proprietà possono senz’altro essere ulteriormente gravate dall’attore con dei mutui ipotecari, per un importo di almeno fr. 982’000.-, che è di gran lunga superiore alle possibili tasse di giustizia e spese, che potrebbero essere esatte nell’ambito della causa di disconoscimento del debito e del pegno.
D’altro canto l’appellante, pur avendo allegato 2 lettere di altrettanti istituti bancari che hanno rifiutato di discutere eventuali nuovi finanziamenti (doc. A72, A85), non può generalizzare tali risultanze e sostenere che lo stesso accadrebbe anche nel caso egli offrisse in garanzia le sue proprietà di __________: con una tale garanzia, infatti, il terzo creditore non avrebbe motivo di rifiutare un finanziamento, né di temere per il rimborso del mutuo.
In ogni caso, il fatto che egli, pur non lavorando, nel settembre 1994 sia stato in grado di acquistare (verosimilmente con l’apporto -almeno parziale- di mezzi finanziari propri) 9 appartamenti monolocali in Via __________ a __________ (doc. A53-A55, A58-A63) sta chiaramente ad indicare che la sua situazione finanziaria non è sicuramente così precaria da non consentirgli di anticipare le spese giudiziarie relative alla condotta del processo civile in esame (cfr. IICCA 11 gennaio 1995 in re J./L. e llcc.).
Per i medesimi motivi, deve infine essere respinta la domanda di assistenza giudiziaria concernente la procedura di appello.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 maggio 1995 dell’ing. __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria dell’ing. __________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster