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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.149
Data decisione, Autorità: 04.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00149
Lugano 4 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.0182 (1'100) della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 26/27 febbraio 1991 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
in materia di contratto di locazione (richiesta di pagamento della pigione, degli acconti e del conguaglio per le spese accessorie) che il Pretore, con sentenza 5 aprile 1995, ha dichiarato nulla insieme a tutti gli atti di causa successivi.
Appellante la parte attrice la quale, con atto d’appello 28 aprile 1995, chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la continuazione, da parte del primo giudice, della causa.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha dichiarato nulla la petizione poiché la stessa, trattandosi di questione riguardante la locazione, é stata inoltrata senza preventivamente adire l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione come obbligatoriamente prevede la giurisprudenza del Tribunale federale;
che l’appellante osserva come l’obbligo di preventivamente interessare delle questioni di locazione l’Ufficio di conciliazione si é concretizzato solo a far tempo dal 1 luglio 1993, data alla quale é entrata in vigore la legge cantonale di applicazione che prevede che tutte le controversie in materia di locazione, e non solo quelle specificatamente indicate nel CO, devono essere sottoposte all’Ufficio;
che con sentenza pubblicata in DTF 118 II 307 il Tribunale Federale ha deciso che qualsiasi contestazione riguardante la locazione di locali d'abitazione o di locali commerciali - anche se la competenza materiale dell'Ufficio di conciliazione non é prevista dalla legge che la riserva ai casi di cui agli art. 259h e 259i CO (deposito della pigione), 273 CO (contestazione della disdetta e proroga della locazione) e 270 e seg. CO (contestazione della pigione) - deve obbligatoriamente essere oggetto di una procedura di conciliazione preliminare;
che l’entrata in vigore solo al 1 luglio 1993 della normativa cantonale che impone, per tutte le controversie di locazione, la preventiva conciliazione non può evidentemente ritardare nel tempo l’applicazione del diritto federale così come alla sentenza dinanzi citata e la cui entrata in vigore risale al 1 luglio 1990;
che, del resto, già dal 1 luglio 1990, era in vigore in Ticino un Regolamento provvisorio di applicazione delle norme federali che istituiva gli Uffici di conciliazione;
che il litigio riguarda un contratto di locazione terminato dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto percui sono applicabili le nuove norme (G. Roncoroni, Il nuovo diritto della locazione: considerazioni di diritto intertemporale in Rep. 1990, pag. 41 e seg.);
che, in ogni caso, trattandosi di questione procedurale vige il principio fondamentale per cui il processo è regolato da una nuova legge di procedura nel momento in cui essa entra in vigore (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 49; Satta S., Diritto processuale civile, Padova 1987, N. 147) e ne consegue, salvo disposizione contraria, che i processi iniziati dopo l'entrata in vigore di nuove regole procedurali, come lo sono quelle previste dagli art. 274 e seg. CO, sono senz'altro retti da queste;
che la conclusione del Pretore é pertanto conforme al diritto federale dal momento che la petizione presentata all’autorità giudiziaria si rivela come prematura e la mancata preventiva procedura di conciliazione la rende irricevibile, così come costantemente deciso da questa Camera in casi consimili (cfr. II CCA 29 settembre 1993 P. Immobilien AG c. M.; 28 luglio 1994 M. c. G. SA; 6 aprile 1995 P. c. M. e B.);
che il fatto che la causa ha già conosciuto atti istruttori non permette di scartare le conseguenze imperative di legge quando non esistono i presupposti processuali, come quello dell’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC), che devono essere esaminati d’ufficio e che questa Camera, anche se il Pretore non l’avesse avvertita, avrebbe dovuto sanzionare;
che l’esito scontato dell’appello rende inutile sottoporlo alla controparte per la presentazione delle osservazioni dal momento che la sua reiezione può avvenire già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 28 aprile 1995 di __________ é respinto.
Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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