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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.145
Data decisione, Autorità: 26.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00145
Lugano 26 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 2497/92 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 24 dicembre 1992 da
Contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di Fr. 13’810.50 (contratto di lavoro) e che il Pretore, con sentenza 3 aprile 1995, ha parzialmente accolto nella misura di Fr. 7’263.75.
Appellante la ditta convenuta la quale, con atto di appello 14 aprile 1995, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente le domande dell’istante mentre quest’ultimo non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
In una precedente procedura giudiziaria (inc. no. 1255/90 della Pretura di Lugano, sez. 2) il Pretore aveva ritenuto non giustificato il licenziamento immediato ed aveva di conseguenza condannato la ditta __________ a versare al signor __________ l’importo da questi espressamente chiesto inizialmente in causa, ossia Fr. 2’970.-, pari al salario per il periodo dal 15 marzo 1989 al 10 aprile 1989; le pretese , fatte valere unicamente in sede di discussione finale, relative allo stipendio dovuto sino al termine del periodo normale di disdetta (31 maggio 1989) ed all’indennità per licenziamento ingiustificato dell’art. 337c cpv. 3 CO non sono state prese in considerazione dal Pretore per motivi d’ordine siccome formulate tardivamente. Questa decisione, del 27 dicembre 1991, é cresciuta in giudicato.
La parte convenuta ha preliminarmente sollevato l’eccezione di res iudicata con riferimento al precedente giudizio pretorile negando che la prima pretesa dell’istante potesse essere considerata una domanda parziale e se anche lo fosse stata l’atteggiamento dell’istante configurava, nel caso di specie, l’abuso di diritto. Nel merito ritiene che il comportamento scorretto del suo ex-dipendente abbia contribuito alla decisione di licenziarlo in tronco per cui quanto gli é ancora eventualmente dovuto per salario dev’essere ridotto ai sensi dell’art. 44 CO e determinato nell’importo già versatogli a seguito della precedente decisione mentre l’indennità punitiva non ha ragione di essere poiché rappresenterebbe un risultato ingiusto in funzione di come si sono svolti i fatti che hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro.
Con sentenza 3 aprile 1995 il Pretore ha negato che alle specifiche domande poste a giudizio potesse essere opposta l’eccezione di res judicata e non ha ritenuto abusivo il far capo, come sarebbe lecito, da parte dell’istante dell’istituto della domanda parziale. Ha nuovamente riconosciuto l’infondatezza del licenziamento ed ha così condannato la parte convenuta a versare all’istante Fr. 4’339.80 pari al salario dovuto sino alla fine del periodo di disdetta, già dedotto quanto riconosciuto nella prima procedura, e Fr. 2’923.95, pari ad una mensilità di salario, quale indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Con tempestivo appello 14 aprile 1995 la ditta __________ chiede che le pretese dell’istante vengano respinte. Ritiene che, a torto, é stata respinta l’eccezione di res judicata e che, nel caso concreto, non si é in presenza di una situazione processuale di domanda parziale poiché già con la prima procedura l’istante aveva fatto valere l’insieme delle sue pretese. Nel merito ripropone la riduzione delle pretese di controparte ai sensi dell’art. 44 CO.
L’istante non ha presentato osservazioni all’appello.
La possibilità di introdurre una domanda parziale é implicita anche nel sistema del CPC ticinese che si ispira al principio dispositivo e fa dipendere il valore di causa da quello della domanda (art. 5 cpv. 1 CPC), come del resto già ammesso in un obiter dictum in II CCA 17 dicembre 1993 in re __________, e così come ritiene anche Picard in Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 218 per il quale la domanda é l’oggetto del processo e non si può escludere la possibilità di suddividere un unico credito in più crediti anche solo allo scopo di sottrarre la lite alla competenza del Pretore. A maggior ragione da quando l’art. 71 CPC prevede la possibilità di introdurre un’azione di accertamento negativa con la quale il convenuto, confrontato con una domanda parziale, può chiedere al giudice, in via riconvenzionale, di pronunciarsi sul disconoscimento di tutto il credito (cfr. per tutti Staehelin/Sutter, op. cit., pag. 149 n. 37).
5.1. Dal momento che nel caso di azione parziale solo la prestazione domandata e non il rapporto di diritto che le dà origine costituisce l’oggetto del litigio (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’OJ, ad art. 36 n.3.1) acquista forza di cosa giudicata solo la parziale pretesa rivendicata (Guldener, op. cit., pag. 368 n. 34; Sträuli/Messmer, op. cit., ad §191 n. 10; Staehelin/Sutter, op. cit., pag. 150 n. 39).
L’eccezione in tal senso della parte convenuta é quindi destituita di fondamento poiché, nella prima procedura, era stata reclamata e decisa unicamente la parte di stipendio dovuta per il limitato periodo 15.3/10.4.1989 mentre le altre pretese, formulate in sede di discussione finale e poi riproposte con l’attuale procedura, non sono state decise nel merito il giudice avendole ritenute formalmente inammissibili e di conseguenza appaiono come se non fossero state presentate.
5.2. Non é necessario, anche se preferibile, che l’attore indichi espressamente che la sua azione tende ad un riconoscimento parziale di tutta la possibile pretesa e la perdita del diritto di far valere le ulteriori pretese, nel caso di mancanza di una esplicita riserva, può essere dedotto solo da un comportamento dell’attore che indichi la volontà di annullare l’ulteriore credito (art. 115 CO; Staehelin/Sutter, op. cit., pag. 150 n. 39).
Non é sicuramente il caso nella fattispecie concreta se sol si pensi che, nel corso del primo procedimento, il qui istante aveva, seppur tardivamente, fatto valere le ulteriori pretese per stipendio ed indennità punitiva dimostrando così di non volervi rinunciare.
Inoltre la parziale domanda di condanna di cui al primo procedimento deve essere fatta risalire, con tutta evidenza, ad un errore dello stesso istante che non gli può causare pregiudizio poiché la domanda parziale non richiede volontarietà ma può essere considerata tale anche a seguito di uno sbaglio (Sträuli/Messmer, op. cit., ad §54 n. 7).
5.3. La possibilità di introdurre una domanda parziale e successivamente completare le proprie richieste non é però ammissibile quando si sia in presenza di un abuso di diritto (Sträuli/Messmer, op. cit., loc. cit.; Staehelin/Sutter, op. cit., loc. cit.).
Non é il caso del qui istante al quale non si può nemmeno rimproverare di non essersi appellato contro la prima sentenza e solo in seguito, per recuperare questa pretesa negligenza, di aver introdotto la nuova azione. Tale atteggiamento non può essere considerato abusivo: la conferma, in sede di ricorso, della soluzione procedurale del Pretore attorno alle nuove domande non gli avrebbe impedito, per i motivi sopra indicati, di promuovere, per le ulteriori pretese, la causa successiva; l’accoglimento del ricorso sulla questione procedurale avrebbe invece imposto l’esame e la decisione di quelle pretese allo stesso modo come é avvenuto ed avviene con l’attuale pendente causa giudiziaria. L’introduzione della seconda procedura non é contraria allo scopo dell’istituto della domanda parziale e non crea nessuna ingiustizia manifesta a danno della controparte.
5.4. Le eccezioni d’ordine dell’appellante devono così essere disattese.
6.1. Il lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha diritto di essere risarcito di quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse stato sciolto rispettando il termine di disdetta. Trattasi, con la revisione delle norme sul contratto di lavoro entrate in vigore il 1° gennaio 1989, di un vero e proprio risarcimento e non più di un versamento di salario (anche se le conseguenze pratiche si confondono). Ma ancorché pretesa di risarcimento l’eventuale colpa concomitante del lavoratore non ne permette una riduzione poiché tale possibilità può essere considerata solo per la determinazione dell’indennità prevista al cpv. 3 dell’art. 337c CO (Mess. CF 9.5.1984, pag. 61; Pedergnana, in recht 1989, 45; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337c, n. 4; II CCA 2 agosto 1990 in re S. c. R.C. SA in JAR 1991, 287 e nota a sentenza).
Il salario residuo riconosciuto dal Pretore in Fr. 4’339.80 non può essere ridotto in applicazione dell’art. 44 CO e va di conseguenza confermato.
6.2. Un licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro che risulta ingiustificato dà luogo in principio ad un’indennità in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO e solo delle circostanze che escludono un comportamento colpevole del datore di lavoro possono indurre il giudice a negare il riconoscimento di questa indennità (DTF 116 II 300). Inoltre, differentemente che per la determinazione del salario dovuto sino alla fine del normale periodo di disdetta, la concolpa del lavoratore può influenzare la determinazione dell’importo dovuto (Rehbinder, op. cit., n. 10). Questa indennità costituisce una sanzione punitiva nei confronti di chi ha licenziato immediatamente senza una causa grave, sanzionando così un suo comportamento scorretto, ed è lasciata al libero apprezzamento del giudice. Nella sua determinazione il giudice deve tenere conto in particolare del comportamento del datore di lavoro in connessione con il licenziamento immediato, la leggerezza rispettivamente la sconsideratezza con la quale si è determinato al provvedimento, il modo con il quale l'ha comunicato al dipendente; senza dimenticare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore (Brunner/ Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 10 ad art. 337 c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992., N 8 ad art 337 c CO; Rehbinder, op. cit., ad art. 337 c CO n. 9; DTF 116 II 300; II CCA 5.10.1992 in re G/G. SA).
Anche se si considerano i precedenti licenziamenti, tutti però revocati, che si riferivano all’atteggiamento del dipendente nel gestire la propria inabilità lavorativa di fronte alle decisioni del medico fiduciario il licenziamento in tronco per l’assenza dovuta al decesso del padre, in ogni caso portata a conoscenza della ditta anche se non personalmente ma attraverso la comunicazione di un sindacalista, non può dispensare la ditta __________ dal dovere un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Il Pretore l’ha determinata in un mese di salario e la sua valutazione proprio perché la più favorevole alla convenuta non può essere ulteriormente rivista.
Del resto quando il giudice di prima istanza applica le regole del diritto e dell'equità nell'ambito del suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze, l'autorità d'appello può riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 109 II 391 cons. 3; II CCA 25.3.1992 in re __________ c. __________). Il che non é nella fattispecie concreta.
Non si prelevano tasse o spese di giudizio (art. 343 cpv. 3 CPC) e non si assegnano ripetibili all’appellato che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per tutti questi motivi
in applicazione delle norme di legge citate
dichiara e pronuncia
L’appello 14 aprile 1995 di __________. é respinto.
Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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