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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.142
Data decisione, Autorità: 25.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00142
Lugano 25 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. 25/94 loc. della Pretura di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 22 luglio 1994 da
avv.
e
avv.
Contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di locazione (accertamento della scadenza contrattuale subordinatamente adeguamento del canone di locazione).
Ed ora sulla domanda di revisione 18 aprile 1995 degli istanti nei confronti della sentenza 31 marzo 1995 del Pretore che ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari 18 marzo 1995 da loro presentata e con la quale si é chiesto che, pendente causa, la convenuta fosse obbligata a versare il canone locatizio base, senza sconti speciali di avviamento, adeguato all’evoluzione dell’indice costo vita a far tempo dal 31.3.1987.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la revisione di una sentenza non é concepita dal nostro codice di rito come un rimedio di diritto autonomo ma, stabilendo l’art. 341 CPC che la domanda di revisione si propone mediante appello rispettivamente ricorso per cassazione, é attraverso questa forma di impugnazione che vanno fatti valere eventuali titoli di revisione ravvisabili nella sentenza (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’ impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 224);
che non é quindi ammessa la revisione di sentenze contro le quali non é dato il rimedio dell’appello o della cassazione (Anastasi, op. cit., pag. 225; Rep. 1930, 393 con riferimento all’impossibilità della revisione di un decreto esecutivo contro il quale, per legge, non é dato alcun rimedio di diritto);
che, per l’art. 414 cpv. 2 CPC, i provvedimenti cautelari emanati dal Pretore nell’ambito delle procedure per le controversie in materia di locazione - come quella in esame - non sono impugnabili;
che di conseguenza non potendosi proporre appello nei confronti di una tale decisione
che l’inammissibilità del mezzo di impugnazione della revisione presentata dagli istanti può essere sanzionata già con l’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di notificare l’atto alla controparte;
che può essere lasciato indeciso, stante l’inammissibilità del rimedio della revisione, il quesito a sapere se nei confronti di una decisione cautelare rispettivamente nei confronti di una decisione in materia di locazione per le quali il termine di appello é di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC che parla espressamente di presentazione dei mezzi di impugnazione tra i quali vi é, per l’art. 306 CPC, anche la revisione) l’eventuale domanda di revisione, che deve essere proposta mediante appello (art. 341 CPC), non debba sottostare anch’essa al termine abbreviato;
Per i quali motivi
visti gli art. 341 CPC e 414 cpv. 2 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
La domanda di revisione 18 aprile 1995 é inammissibile.
La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico degli istanti.
Intimazione a: - avv.ti __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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