AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.140
Data decisione, Autorità: 13.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00140
Lugano 13 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'815 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 13 dicembre 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda ridotta a fr. 14’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 marzo 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 4 aprile 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 14’000.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni del 12 maggio 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice l’8 marzo 1988 ha stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione individuale contro gli infortuni (doc. A).
A seguito di un sinistro avvenuto il 30 marzo 1989 l’attrice ha subito una riduzione di natura permanente della propria capacità lavorativa.
Ritenendo in base alle CGA di avere diritto ad un’indennità di invalidità di fr. 75’000.--, l’attrice procede con la presente causa per ottenere il saldo di fr. 50’000.-- dalla convenuta, che in sede preprocessuale ha riconosciuto la pretesa limitatamente a fr. 25’000.--, somma già versata all’attrice.
B. Nella risposta del 14 maggio 1992 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando che il sinistro di cui è stata vittima l’attrice abbia comportato un grado di invalidità maggiore di quello riconosciutole, atteso che un’eventuale maggiore invalidità costituirebbe semmai l’aggravamento di fattori preesistenti, riguardo ai quali l’attrice sarebbe oltretutto stata reticente.
C. L’attrice in sede di conclusioni ha ridotto a fr. 14’000.-- oltre interessi la propria pretesa, sostenendo l’esistenza di un grado di invalidità almeno del 32%, invece che del 50% come sostenuto in precedenza.
La convenuta ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto di aderire alle conclusioni della perizia giudiziaria esperita nel corso del 1993, secondo la quale solo 1/3 del grado di invalidità complessivo dell’attrice del 50% sarebbe riconducibile all’infortunio del 30 marzo 1989.
Ne conseguirebbe, pur tenendo conto di fattori successivi, un grado di invalidità computabile in base al quale la convenuta avrebbe già pagato all’attrice tutto quanto di sua spettanza.
E. Con tempestivo gravame datato 4 aprile 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 14’000.-- oltre interessi.
L’incapacità lavorativa dell’attrice del 50% sarebbe interamente riconducibile all’infortunio del 30 marzo 1989 e non solo per 1/3.
Sarebbe infatti errata la perizia del dott. __________, in netto contrasto con i responsi di medici altrettanto competenti come i dott. __________ e __________.
Parimenti, non potrebbe essere condiviso il penalizzante giudizio del dott. __________, che concluderebbe per un grado di invalidità limitato al 25%.
Occorrerebbe invece, come sostenuto dal dott. Renella, aggiungere un’ulteriore invalidità post-traumatica del 7 - 8%, così da giungere alla conclusione di un grado di invalidità complessivo del 32%, il che giustificherebbe la richiesta di fr. 14’000.-- in aggiunta ai fr. 25’000.-- già percepiti.
F. Nelle osservazioni del 12 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.
Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 3 e 4).
Da ciò consegue che il rilievo di eventuali discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle del perito di parte non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che la perizia non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e di verità (II CCA 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti portati dagli arbitri di parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4).
3.1 Dall’esame dell’atto di appello non emerge alcuna critica specifica all’operato del perito giudiziario, che viene del resto definito competente al pari degli altri medici coinvolti (appello, punto 6, pag. 4), né viene evidenziato come e perché egli avrebbe sbagliato, e per quali motivi sarebbero preferibili le conclusioni di altri medici e la soluzione di un grado di invalidità del 25% per i soli fattori di natura ortopedica (appello, pag. 6), se non per quello ovvio ma irrilevante del maggior favore alle tesi dell’attrice.
In altri termini, il gravame si riduce all’apodittica affermazione della non verità delle risultanze peritali per il solo fatto che esse non collimano con quelle di altri medici, le cui più favorevoli conclusioni si vorrebbero sostituire a quelle con quelle del perito.
3.2 La perizia giudiziaria del Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), per sua parte, risulta essere il frutto di esami estremamente approfonditi e di consulti con altri medici specialisti.
La sua conclusione di un grado di invalidità a seguito del noto infortunio del 16,6% per l’aspetto ortopedico e di un ulteriore 7-8% per l’aspetto urologico, con il risultato di un’invalidità computabile complessiva del 24% (perizia, pag. 17) appare a questa Camera affatto coerente con il tenore degli accertamenti peritali.
Dal confronto con altri referti medici (cfr. i doc. H e P invocati dall’attrice) non risulta alcunché di oggettivo che permetta di sconfessare le risultanze della perizia giudiziaria, non emerge in particolare -né l’attrice lo sostiene-che i referti di parte avrebbero tenuto conto di aspetti non considerati dal perito giudiziario o che, in sostanza, a prescindere dalla diversa valutazione globale del grado di invalidità, i vari medici non avrebbero assunto ai fini del giudizio l’identica anamnesi patologica.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 aprile 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster