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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.139
Data decisione, Autorità: 15.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00139
Lugano 15 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 11'618 della Pretura Bellinzona promossa con petizione 4 marzo 1991 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
intesa ad ottenere la condanna della convenuta a pagare il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione anticipata della locazione;
petizione che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 101'124.90 oltre interessi con sentenza 7 marzo 1995;
appellante la convenuta con allegato 28 marzo 1995 col quale chiede l'annullamento della sentenza pretorile e subordinatamente la sua riforma;
lette le osservazioni all'appello di __________
considera
in fatto e in diritto
La convenuta, in via principale, si è opposta a questa domanda, mentre, subordinatamente, ha proposto il riconoscimento limitato della domanda.
In sede conclusionale la petizione è stata ridotta a fr. 106’165.- oltre interessi al 9% a partire dal 18 settembre 1990.
Mentre con l’appello __________ contesta partitamente le diverse poste del credito in discussione, __________, in ordine, solleva eccezione d’intempestività dell’appello.
In virtù di questa decisione, sorge l’obbligo per le parti ( e in particolare per la parte procedente ) di sottoporre il contenzioso al competente Ufficio di conciliazione prima di poter adire il giudice civile.
Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, il pretore d’ufficio deve avvertire la carenza procedurale e decidere l’irricevibilità dell’azione poiché prematura.
Nel caso concreto, né il giudice, né le parti hanno avvertito l’irregolarità della situazione al momento in cui la petizione è stata presentata, ancorché ciò sia avvenuto il 4 marzo 1991, ovvero quando dal 1 luglio 1990 già vigevano le nuove norme sulla locazione.
A prescindere quindi da eventuali implicazioni di diritto intertemporale per quanto concerne il diritto sostanziale applicabile, è fuori di dubbio - e già deciso ripetutamente da questa autorità - che le norme procedurali contenute nel nuovo capitolo del CO hanno trovato immediata applicazione, in particolare quindi per i processi iniziati dopo l’entrata in vigore della normativa (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 49; Satta S., Diritto processuale civile, Padova 1987, N. 147; RJN 1992, 86 segg.).
Nuovo è invece il quesito a sapere se un esperimento di conciliazione svoltosi davanti all’autorità specificamente competente, ma nel corso del processo di merito ( in virtù o meno di una sospensione del medesimo ) possa sanare una situazione di carenza, oggettivamente esistente al momento dell’introduzione della petizione.
Questa Camera non può avallare un simile modo di agire.
Le competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono avere attività arbitrale ( art. 274a cpv. 1 lett. e CO ), svolgono attività decisionale ( art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO ) e attività conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II 307).
Ciò comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio interviene come autorità conciliativa (cfr. RFJ 1994, p. 303 segg).
Questo giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere perentorio del termine di 30 giorni per adire il giudice ( Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione (su questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p. 232). In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla volontà del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la locazione, ma estranee al suo scopo sociale ( come la richiesta di risarcimento danni oggetto della presente lite ), il suo mancato rispetto non comporta la perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione giudiziaria ( RFJ cit., p. 305 ).
Ne consegue che un processo avviato in mancanza del presupposto della tentata conciliazione davanti all’Ufficio di conciliazione è nullo a dipendenza dell’irricevibilità della petizione. Si tratta infatti di nullità assoluta che non può essere sanata né in virtù del principio dell’economia processuale, palesemente inefficace a fronte di una sanzione prevista dal diritto federale ( cfr. II CCA 23.3.1995 in re R. c/ F. e giurisprudenza ivi cit.), né dall’accordo delle parti di procedere ad una conciliazione posticipata rispetto all’inizio del processo.
Questa conclusione si giustifica, d’altra parte, anche perché sussiste la presunzione
Data la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese, né tassa di giustizia, mentre si giustifica di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
La sentenza 7 marzo 1995 nella causa inc. no. 11’618 della Pretura del distretto di Bellinzona è dichiarata nulla, e così tutti gli atti di procedura, compresa la petizione del 4 marzo 1991.
Non si prelevano tasse o spese di giudizio per entrambe le sedi giudiziarie, compensate le ripetibili.
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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