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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.137
Data decisione, Autorità: 31.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00137
Lugano 31 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6698 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 maggio 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 112’940.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e respinta dal Pretore con la sentenza 8 marzo 1995;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 3 aprile 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione;
Mentre l’attrice nelle osservazioni del 12 maggio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Da circa 30 anni la convenuta conserva in deposito per conto dell’attrice le opere d’arte di sua proprietà che non trovano posto negli edifici della fondazione o nelle esposizioni.
Ritenendo che dei dipendenti della convenuta abbiano danneggiato la scultura “__________ ”, opera dello scultore __________, con la petizione in rassegna l’attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento di almeno fr. 112’940.-- oltre interessi, di cui fr. 940.-- per il costo di una perizia, fr. 12’000.-- per le spese di restauro e fr. 100’000.-- per il presumibile minor valore della statua in conseguenza del danneggiamento.
B. Nella risposta del 23 ottobre 1992 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree ai sensi dell’art. 454 CO, ritenuto che l’asserito danno non si sarebbe verificato presso il deposito della convenuta o nel periodo di deposito dell’oggetto, ma bensì durante il suo trasporto avvenuto il 16 novembre 1989 dai magazzini della convenuta ai locali della fondazione.
C. L’attrice ha per sua parte escluso l’applicabilità del termine di prescrizione annuale di cui all’art. 454 CO, avendo le parti stipulato un contratto di deposito, e non un contratto di trasporto.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che non sia stato possibile stabilire con certezza se la statua è stata danneggiata durante il trasporto oppure nel magazzino della ditta convenuta.
Non sarebbe perciò provata la tesi della convenuta, e di conseguenza non potrebbe essere applicato il termine di prescrizione abbreviato da lei invocato.
Da ciò la reiezione dell’eccezione.
E. Con tempestivo gravame datato 3 aprile 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione.
Sarebbero innanzitutto da estromettere dagli atti della causa le deposizioni dei testi __________ e __________, in quanto sarebbe emersa la loro qualità di organi dell’attrice, il che li priverebbe della facoltà di essere testi in una causa che la concerne.
Sul merito dell’eccezione, il Pretore avrebbe ammesso a torto sulla base delle deposizioni in atti che non era possibile stabilire che la statua era stata danneggiata nel corso del trasporto.
Il primo giudice si sarebbe lasciato indurre in errore dall’asserzione della controparte, non provata, secondo cui la statua in questione peserebbe almeno 300 kg., mentre in realtà la fedele descrizione dei fatti risulterebbe dalla deposizione del teste __________, nelle cui mani la scultura si sarebbe rotta in occasione del trasporto nei locali dell’attrice.
F. Delle osservazioni 12 maggio 1995 dell’attrice, in cui essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Essa ritiene però di aver fornito siffatta prova, di modo che la reiezione della sua eccezione di prescrizione sarebbe dovuta ad un errato apprezzamento delle prove da parte del Pretore.
Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre 1989 in re M./H.).
In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette e da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.). Dovrà comunque trattarsi di un’insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
3.1 Il teste __________, dipendente della convenuta e sulla cui deposizione è in pratica basato il gravame, sembra essere certo di ricordare di avere effettuato assieme ad un collega il trasporto della statua dal magazzino della ditta convenuta. La statua avrebbe subito il danno nelle operazioni di scarico, così che il __________ avrebbe immediatamente telefonato in ufficio, sentendosi dire di riportare immediatamente la scultura in magazzino, cosa che egli avrebbe fatto.
Siffatta versione dei fatti non è però confermata da altri elementi in atti e non convince nemmeno alla luce della comune esperienza della vita.
3.2 In primo luogo risulta poco verosimile che chi, atteso dal destinatario, effettua un trasporto con un camion possa giungere a destinazione, danneggiare un oggetto nelle operazioni di scarico, allontanarsi per telefonare al datore di lavoro, ed infine rientrare in sede, senza essere notato dal destinatario e senza nemmeno sentire il bisogno o il dovere di informarlo dell’accaduto.
A non averne dubbi, il 16 novembre 1988, giorno in cui avrebbe avuto luogo il trasporto e giorno in cui il dipendente della convenuta __________ (cfr. sua deposizione) telefonò alla signora __________ per informarla dell’accaduto, sia la signora __________ che la dipendente __________ (cfr. sua deposizione) si trovavano presso la fondazione, ma nessuno notò la venuta del camion del __________.
3.3 Il __________ non ha del resto saputo o voluto fare il nome del collega che quel giorno avrebbe effettuato il trasporto con lui.
Secondo il rapporto di lavoro doc. 3 si sarebbe trattato di __________ il quale non ha però confermato la circostanza, ed anzi l’ha smentita, adducendo una malattia che l’avrebbe colpito in quel periodo.
3.4 La teste __________ sostiene che all’attrice fu chiesto di modificare la propria lettera del 16 marzo 1990 in cui si affermava che la statua era stata danneggiata nel magazzino (doc. B), nel senso di omettere la frase che contiene tale indicazione.
L’episodio, risalente ad un’epoca in cui non vi erano problemi di prescrizione, lascia intuire un problema di natura assicurativa (esplicitamente confermato dal teste __________). Esso, pur non avendo carattere decisivo sul tema, è nondimeno significativo, non essendovi di norma ragione alcuna di chiedere alla controparte di modificare le proprie allegazioni inveritiere
3.5 Il teste __________, nel frattempo non più dipendente della convenuta, ha dapprima affermato di non ricordare più con certezza dove e come sia stata danneggiata la scultura.
Egli smentisce però il __________ sull’esistenza della telefonata annunciante l’avvenuto danno, affermando invece che il __________ venne personalmente nel suo ufficio per comunicargli l’accaduto, di modo che egli poco dopo ne diede avviso alla signora __________.
Sempre secondo __________ il __________ in quell’occasione “era venuto a dirmi che il trasporto non poteva venire eseguito, la scultura essendo danneggiata”, dal che il teste concludeva, come è logico in base a tali elementi, per l’avverarsi del danno ancora nel magazzino della convenuta.
Contrariamente a quanto sostiene la convenuta (appello, punti 9, 10a), il problema costituito dall’effettivo peso della scultura non si rivela in alcun modo determinante ai fini del giudizio, né occorre fondarsi sulle deposizioni __________ ed __________ per condividere il risultato dell’apprezzamento globale effettuato dal Pretore, così che non vi è necessità in questa sede di esaminare le eccezioni della convenuta in merito alla loro ammissibilità formale.
Ne consegue perciò la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 aprile 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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