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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.134
Data decisione, Autorità: 11.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00134
Lugano 11 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 20/1993 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 5 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 98’634.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 1° marzo 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 2 maggio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 1° febbraio 1990 le parti hanno sottoscritto un documento (doc. B), riferito alla precedente offerta allestita dall’attrice (doc. A), con il quale la convenuta contro pagamento di fr. 340’000.-- richiedeva la fornitura dell’arredamento per cucina, bar e ristorante da insediare nello stabile “__________ ” di __________, ai tempi di sua proprietà.
B. Il 2 giugno 1990 la convenuta ha comunicato all’attrice di rinunciare all’ordinazione (doc. F).
In conseguenza di tale rinuncia, la convenuta ha avanzato pretese per complessivi fr. 109’860.--, di cui fr. 11’220.-- per merce già acquisita (doc. H) e fr. 98’640.-- per perdita di guadagno, calcolata nella misura del 30% sul valore dell’ordinazione (doc. G).
La convenuta ha pagato unicamente fr. 11’000.--, mentre la pretesa relativa alla perdita di guadagno è oggetto della presente causa.
C. Nella risposta del 31 marzo 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, asserendo di avere già trovato un accordo definitivo sulla liquidazione del danno, e comunque contestando sia la propria inadempienza che l’ammontare del danno esposto dall’attrice.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha considerato la convenuta inadempiente nei confronti dell’attrice, ma ha ritenuto che l’attrice non avrebbe fornito prova alcuna circa l’ammontare del mancato guadagno di cui ha chiesto il risarcimento, non valendo in proposito la sua generica indicazione del 30% della mercede.
Non ricorrendo nemmeno un caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ne dovrebbe conseguire la reiezione della petizione a causa della mancata prova del danno.
F. Con tempestivo gravame datato 23 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto la mancata dimostrazione dell’entità del danno. Si tratterebbe infatti di danno per sua stessa natura quantificabile unicamente sotto forma di percentuale rispetto al prezzo pattuito, così che, basandosi su criteri quali l’esperienza professionale e analisi contabili degli usuali rapporti tra costi e ricavi, sarebbe adeguata l’indicazione della percentuale del 30%.
Non essendo possibile una maggiore precisione, e dovendosi ammettere la sicura esistenza di un danno, tornerebbe applicabile l’art. 42 cpv. 2 CO nel senso auspicato dall’attrice.
G. Nelle osservazioni del 2 maggio 1994 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Si tratta di una tesi difendibile, ma alla luce del fatto che la stessa attrice non afferma che essa avrebbe fabbricato gli articoli di cui all’offerta doc. A ed anzi ha invocato le norme sulla compravendita (petizione, pag. 6), e ritenuto che si può ipotizzare, come è d’uso, la fornitura di elementi componibili prefabbricati, ci si potrebbe chiedere se non ricorra una situazione di “__________ ”, contratto misto contenente elementi dell’appalto e della compravendita, il quale sottostà tuttavia alle norme sulla compravendita in ragione della natura secondaria della prestazione di montaggio rispetto a quella di fornire l’oggetto (II CCA 29 luglio 1993 in re E. SA/A.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 118 e segg.).
La questione può in concreto rimanere aperta, atteso che essa è ininfluente per l’esito della causa.
Partendo da questo principio, il Pretore, a giusta ragione, ha respinto la petizione ritenendo non provato l’ammontare del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
Alla prova dei fatti, risulta addirittura manifesto che la sola indicazione della stessa parte attrice di un presumibile guadagno del 30% sulle merci fornite (cfr. doc. G), quota che la stessa attrice definisce frutto di valutazione, ancorché prudenziale (doc. L), non consente al giudice di maturare il convincimento della verità di una simile asserzione.
Posto che siffatta quantificazione del danno non trova alcun suffragio negli altri atti della causa, nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per non aver ammesso una pretesa fondata su un’affermazione di parte rimasta allo stadio di puro parlato.
Si tratta di una tesi infondata.
Secondo l’art. 42 cpv. 2 CO solo il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice.
La norma riveste perciò carattere eccezionale, ed è applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’esatta entità del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 116 II 230, 105 II 89; II CCA 7 luglio 1993 in re B.F. SA/G.; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO).
In tema di mancato guadagno, nella sentenza pubblicata in Rep. 1974, pag. 330 e segg., l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO era stata negata nel caso di un farmacista che si lamentava del diminuito introito della sua attività, in quanto egli aveva omesso di versare in atti la documentazione “precisa ed inoppugnabile” delle proprie entrate nel periodo litigioso, limitandosi a presentare uno specchietto riassuntivo.
Analogamente, nella sentenza II CCA del 24 gennaio 1994 in re G./L. è stato negato qualsiasi risarcimento al lavoratore indipendente illecitamente impedito nell’esercizio della propria attività per il fatto che egli aveva omesso di certificare i guadagni del periodo precedente.
Ritenuto che essa -come accertato d’ufficio da questa Camera presso il Registro di commercio- non produce, ma si limita a fornire cucine ed arredamenti per esercizi pubblici (cfr. del resto il precitato richiamo in petizione alle norme sulla compravendita), era per lei senza dubbio possibile, ed anzi ciò costituiva il minimo della necessaria diligenza processuale, procurarsi delle attestazioni di chi le avrebbe fornito gli articoli destinati alla convenuta circa il prezzo che sarebbe stato praticato nei suoi confronti.
Essa non doveva perciò fare altro che trasmettere l’ordinazione doc. A ai propri fornitori e farsi a sua volta sottoporre un’offerta, oppure presentare cataloghi e listini prezzi dei produttori, oppure ancora fare allestire una perizia giudiziaria sul tema del mancato guadagno.
Vi era perciò, come è del resto ovvio, più di un modo di calcolare con la dovuta esattezza il costo per l’attrice delle merci da fornire, così che non c’è motivo di procedere ad una stima dello stesso, procedimento che invece sarebbe eventualmente ammissibile per accertare il mancato guadagno in base all’incognita costituita dall’ipotetico prezzo di rivendita a terzi di merce non ritirata dall’acquirente (ICCTF dell’11 ottobre 1994 pubblicata in SJ 1995, pag. 357 e segg.), il che non è però qui il caso.
Non essendovi spazio per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ne deve conseguire l’integrale reiezione della petizione, e questo, senza che ciò sia urtante, anche se l’attrice ha effettivamente subito un non quantificato pregiudizio (II CCA 30 marzo 1994 in re P. SA/M.).
Da ciò la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 marzo 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 3’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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