AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.131
Data decisione, Autorità: 12.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00131
Lugano 12 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa 113/1993 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 7 settembre 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'807,90 oltre accessori a saldo della fornitura di lastre di granito;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 27'843.- oltre interessi in conseguenza dei difetti della merce;
nella quale il Pretore, con sentenza 6 marzo 1995, ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
Appellante la convenuta che, con gravame datato 21 marzo 1995, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
mentre l'attrice, con le osservazioni e l'appello adesivo del 24 aprile 1995, postula la reiezione del gravame principale e chiede a sua volta la riforma del querelato giudizio nel senso di vedersi accordare interessi di mora al tasso dell'8 %.
Richiamata la decisione 17 maggio 1995 di questa Camera che ha stralciato dai ruoli l'appello adesivo in conseguenza del versamento tardivo dell'anticipo per la tassa di giustizia.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. L'attrice nel 1991 a tre riprese ha fornito alla convenuta lastre e pezzi di granito. Avendo essa ricevuto solo pagamenti parziali, pari al 50 % di quanto fatturato, con la presente causa chiede la condanna della convenuta al pagamento del saldo e delle spese di incasso sopportate.
B. Nella risposta e riconvenzionale del 24 settembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione.
Essa avrebbe tempestivamente contestato la fornitura di materiale difforme da quello richiesto per taglio e colore, asserendone quindi l'inutilità.
Detto materiale avrebbe inoltre causato danni alla convenuta, costretta a rifare lavori e a fornire nuovo materiale ai propri clienti in sostituzione di quello fornito dall'attrice, il tutto per fr. 27'843.- oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. In sede di risposta riconvenzionale l'attrice ha contestato la propria inadempienza, sottolineando che la convenuta non avrebbe mai precisato che le sue ordinazioni, giunte a distanza di svariati mesi, riguardavano il medesimo cantiere, così che la convenuta non si sarebbe premurata di fornire merce del medesimo colore, il che sarebbe comunque stato impossibile trattandosi di materiale naturale, e perciò di colore diverso da blocco a blocco. La merce contestata sarebbe nondimeno stata sostituita dopo l'effettuazione di un sopralluogo a __________, così che le contestazioni della convenuta sarebbero del tutto pretestuose.
D. All'udienza preliminare del 19 aprile 1994 la convenuta ha precisato che l'importo chiesto in via riconvenzionale sarebbe da compensare con quello vantato dall'attrice, così che sarebbe richiesta unicamente la differenza tra i due importi.
E. Nel giudizio impugnato il Pretore, poste l'applicabilità alla specie del diritto svizzero e l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha concluso che in assenza di istruzioni chiare della convenuta in merito alla necessità di vedersi fornire materiale del medesimo colore non potrebbe essere ammessa la responsabilità dell'attrice per le difformità riscontrate.
In ogni caso la convenuta avrebbe omesso di segnalare tempestivamente il difetto, immediatamente riconoscibile, assumendosi così il rischio di vedersi ricusare l'opera dalla propria committenza.
Da ciò l'accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
F. Con tempestivo gravame datato 21 marzo 1995, la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
La destinataria della merce, __________ avrebbe tentato di utilizzare comunque la merce per non ostacolare l'avanzata dei lavori nell'ambito di un grosso cantiere, circostanza che avrebbe causato un danno ancor maggiore. Non potrebbe però essere rimproverata alla convenuta questa attitudine della sua cliente di modo che, avendo l'attrice stessa riconosciuto la difettosità della merce, il Pretore avrebbe dovuto ammettere la pretesa compensatoria della convenuta, se non del tutto almeno in parte, dopo riduzione del risarcimento in suo favore in conseguenza dell'eventuale sua colpa concomitante.
Delle osservazioni dell’attrice con le quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Il primo, __________, dipendente di una ditta veneta pure fornitrice della convenuta, ha raccontato di aver accompagnato due dirigenti dell’attrice a __________ per constatare se nei materiali forniti vi erano o meno dei difetti e di aver rilevato delle differenze di colorazione tra le varie lastre componenti i pavimenti nei quali i materiali erano stati impiegati. Ha pure aggiunto che, a dipendenza di ciò, si raggiunse tra le parti un accordo nel senso che la __________ avrebbe provveduto alla sostituzione del materiale difettoso (una novantina di lastre e una novantina di triangoli) - impegno adempiuto - e la ditta __________ si sarebbe assunta le spese di trasporto e di rifacimento.
Il secondo, l’ing. __________ della ditta __________ che ha provveduto alla posa dei pavimenti con il materiale fornitole dalla convenuta, pure presente all’incontro tra le parti a __________a, ha dichiarato che, in quell’occasione, non si discusse a chi dovevano essere caricate le spese di rifacimento.
1.1. Se si tiene conto della deposizione __________ - sulla veridicità della quale non é lecito dubitare nemmeno di fronte alla presa di posizione della convenuta (lettera 25 febbraio 1992, doc. 7) nei confronti del fax 20 febbraio 1992 (doc. M) dell’attrice che esplicitava gli estremi dell’accordo raggiunto dal momento che la __________ non afferma positivamente di non aver raggiunto il compromesso in quei termini ma richiama i gravi problemi avuti con il cliente ed il fatto di dover sopportare le spese di trasporto del materiale sostituivo e tutti gli altri maggiori oneri finanziari per non dover anche accollarsi le spese di rifacimento dei pavimenti - la causa é presto risolta: l’attrice ha sostituito il materiale difettoso mentre non le compete la spesa di ripristino che rimane a carico della convenuta con la conseguenza della reiezione della domanda riconvenzionale e l’accoglimento di quella principale.
1.2. Se invece si vuol considerare la sola deposizione dell’ing. __________ che non é in contrasto con quella dell’altro teste poiché l’accordo richiamato avrebbe potuto anche essere preso senza che lui vi avesse partecipato, bisognerà allora decidere se all’attrice, che ha provveduto a sostituire il materiale difettoso, incombe l’onere del risarcimento del danno eventualmente sopportato dalla controparte in funzione dell’adempimento difettoso dell’appalto. Come vedremo la soluzione, negativa per la convenuta, non muta rispetto alla prima ipotesi di lavoro.
Resta così il problema del risarcimento del danno a seguito di difetto che é dovuto dall’appaltatore in caso di sua colpa (art 368 cpv. 2 in fine CO; Gauch, Der Werkvertrag, n. 1302 e seg.). Il diritto a questo risarcimento del danno é una conseguenza della violazione contrattuale commessa dall’appaltatore con la consegna di un’opera difettosa o comunque non conforme a quanto pattuito (Gauch, op. cit. n. 1308 e 1325). Essendo il risarcimento di questo danno, che può consistere in un lucrum cessans od in un damnum emergens (Gauch, op. cit., n. 1320), un diritto il cui esercizio il committente può cumulare a quello della riparazione gratuita - ed agli altri alternativi diritti di garanzia - tale danno non può identificarsi con il difetto stesso dell’opera o con le conseguenze del difetto a cui può essere ovviato con l’esercizio dei diritti alternativi di garanzia ma é, al contrario, un danno che sussiste anche dopo essersene avvalsi (Gauch, op. cit., n. 1315). Questa possibilità di chiedere il risarcimento del danno consecutivo al difetto non é altro che una forma particolare dell’azione contrattuale di risarcimento dell’art. 97 CO che presuppone, oltre all’adempimento delle condizioni specifiche previste per l’azione in garanzia del contratto d’appalto, anche l’esistenza di tre condizioni supplementari: una colpa dell’appaltatore (che é presunta), un nesso di causalità ed un danno inteso quale diminuzione del patrimonio del committente (Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, pag. 341).
2.1. La pretesa in questione dovrebbe già essere respinta per la mancanza della prova di un danno. Infatti la sola esistenza di una pretesa di un terzo (come appare dalla fattura doc. 8) non é ancora circostanza sufficiente a suffragare un danno risarcibile. La convenuta non ha ancora subito un effettivo pregiudizio economico visto che non dimostra - né afferma - di aver corrisposto alla __________ l’importo di Fr. 27’843.-.
2.2. Ma anche il nesso di causalità tra il difetto di colorazione delle lastre di marmo e la necessità di rifare i pavimenti già posati, se esistente, é stato interrotto dal comportamento della convenuta che ha fornito alla __________ il materiale, pur dovendosi accorgere che lo stesso non era idoneo per le differenze di colorazione ad essere posato, e dall’atteggiamento della __________ stessa che ha iniziato i lavori di posa con lastre che presentavano una “differenza di colore alquanto rilevante” (come alla deposizione dell’ing. __________). Se ne deduce che quest’ultima ha assunto il rischio di vedersi non accettato il lavoro - come verificatosi - pur dovendo sapere che avrebbe potuto andare incontro ad una tale conseguenza per l’evidenza del difetto di colorazione. Non va nemmeno dimenticato che per lastre di pavimentazione del valore di circa 47 milioni di lire (cfr. fatture doc. B, D e F) solo poco più di un’ottavo (la sostituzione ha comportato materiale per 6 milioni e mezzo di lire: cfr. doc. M) della fornitura presentava il difetto percui chi ha proceduto alla posa avrebbe potuto, usando della diligenza più elementare, iniziare il lavoro senza inconvenienti con il materiale irreprensibile e far sostituire quella parte ritenuta non conforme.
2.3. Le affermazioni dell’attrice che questa Camera condivide conducono anche a ritenere che nessuna colpa incomba alla __________. Infatti la committente avrebbe dovuto prevenire sin dall'inizio la ditta fornitrice della necessità di ottenere diverse partite di materiale con la medesima colorazione. L'appellante, come del resto ha già sollevato il Pretore, assume nell'ambito del contratto di appalto un ruolo attivo, dovendo informare chiaramente l'appaltatore delle specifiche esigenze dell'opera richiesta. L'eccezione sollevata in sede ricorsuale dall'appellante, inerente al fatto che la denominazione " bianco cristal " configura una generica qualità di granito, di color bianco se di prima qualità, oltre a non essere mai stata avanzata in sede pretorile, rimane del resto allo stadio di puro parlato. Si ritiene per contro corretta la tesi attorea, secondo cui il granito presenta per sua natura, a dipendenza dei blocchi dal quale è estratto, delle colorazioni sostanzialmente diverse. Confrontata a questo tipo di materiale, la committente esperta del ramo e cosciente delle ingenti quantità di materiale necessarie all'esecuzione dell'opera avrebbe senz'altro dovuto chiarire questi aspetti con la ditta fornitrice al momento della prima comanda. L'omissione di queste informazioni, necessarie alla buona esecuzione dell’opera, libera l’appaltatrice da ogni colpa.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 21 marzo 1995 della __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 900.-
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà l'attrice fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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