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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2013.226
Data decisione, Autorità:
28.11.2013, PRPEN
Titolo:
Impiegare durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere"
Incarto
n.
91.2013.226
24172/304
Bellinzona
28
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 24172/304
del 16 agosto 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere, il __________ a __________,
circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un
telefono senza dispositivo “mani libere”;
e propone la condanna alla
multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di
fr. 10.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in
relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. 24172/304 del 16 agosto 2013.
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La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
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Intimazione a:
IM 1
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 200.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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