AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.126
Data decisione, Autorità: 17.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00126
Lugano 17 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. n. 16/94g della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza -accompagnata da richiesta di misure cautelari del 18 maggio 1994- da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto:
Domande che il Pretore ha accolto con pronunciato del 10 giugno 1994;
Da cui l’opposizione 24 giugno 1994 e complemento a opposizione dell’11 luglio 1994 del convenuto, che ha chiesto in via principale la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il suo accoglimento limitatamente alla richiesta misura cautelare contro prestazione da parte dell’istante di una garanzia di fr. 250’000.--;
Sentite le parti all’udienza del 5 settembre 1994;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto
A. Con istanza 18 maggio 1994 __________ __________ ha postulato la dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Lugano del decreto ingiuntivo emanato il 30 dicembre 1992 dal Presidente del Tribunale di __________ con il quale al convenuto, in solido con altri debitori, veniva ingiunto il pagamento all’istante di lire 107’205’740 oltre interessi al 24,75% e lire 1’800’000 per spese di procedura.
In via cautelare l’istante, richiamando l’art. 39 della convenzione, ha inoltre chiesto l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre del convenuto sul fondo n. __________ di __________, di sua proprietà.
B. Nella propria decisione del 10 giugno 1994 il Pretore, data l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto la decisione italiana perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa.
Il giudizio estero sarebbe stato regolarmente intimato al convenuto e sarebbe esecutivo oltre che formalmente corretto. Non vi sarebbe per contro violazione dell’ordine pubblico svizzero o altra incompatibilità giusta l’art. 28 della convenzione, così che nulla osterebbe all’esecuzione in Svizzera del decreto ingiuntivo in questione.
Parimenti giustificata sarebbe ai sensi dell’ art. 39 della convenzione l’adozione della misura cautelare.
Da ciò l’accoglimento dell’istanza.
C. Il 24 giugno 1994 il convenuto ha introdotto un allegato da lui definito quale “appello” in cui ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il suo accoglimento limitatamente alla richiesta misura cautelare.
Il decreto ingiuntivo in questione sarebbe stato notificato al convenuto in data 20 gennaio 1993. Egli avrebbe formulato regolare opposizione al medesimo e la relativa procedura sarebbe tuttora in corso.
Ciò premesso, il Pretore nella propria decisione avrebbe misconosciuto che l’art. I bis del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione di Lugano riserverebbe alla Svizzera fino al 31 dicembre 1999 il diritto di non riconoscere né eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente se al momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera.
Vi sarebbe poi discrepanza tra il domicilio attribuito al convenuto dalla procedente (__________) e quello effettivo, situato da anni a __________.
Inoltre, il Presidente del Tribunale di __________ avrebbe emanato il decreto ingiuntivo senza notificare al convenuto la richiesta della controparte e senza nemmeno dargli la possibilità di esprimersi e difendersi in merito alla stessa.
Ne conseguirebbe che la decisione in questione non sarebbe suscettibile di riconoscimento ai sensi della convenzione.
In ogni modo, l’avvenuta opposizione all’ingiunzione di pagamento avrebbe dato inizio alla procedura ordinaria volta a statuire sull’effettiva esistenza del credito, con il che il decreto non sarebbe più esecutivo quo all’ordine di pagare l’importo indicato (e questo nemmeno in Italia), ma solo limitatamente alla possibilità di ottenere provvedimenti cautelari. Le altre eccezioni sollevate dal convenuto non giustificherebbero comunque di accordare al decreto ingiuntivo tale limitata efficacia in Svizzera.
D. Il medesimo 24 giugno 1994 il convenuto ha formulato anche un’istanza di revoca di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 379 cpv. 2 CPC, in cui ha chiesto l’effettuazione del necessario contraddittorio.
E. L’11 luglio 1994 il convenuto ha presentato un ulteriore allegato denominato “complemento a opposizione” in cui ha ribadito le argomentazioni espresse a sostegno della sua prima comparsa scritta.
Egli ha inoltre subordinato al versamento da parte dell’istante di una cauzione di fr. 250’000.-- l’eventuale mantenimento del contestato provvedimento cautelare.
F. All’udienza di discussione del 5 settembre 1994 il convenuto ha confermato la propria opposizione nei termini esposti nei suoi allegati precedenti.
L’istante ha per sua parte prodotto un memoriale scritto in cui ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
Posto che l’obbligo del convenuto al pagamento deriverebbe da un atto di fideiussione contenente la proroga del foro di __________, sarebbe stata data la competenza del giudice italiano che ha emanato il decreto ingiuntivo.
Questo renderebbe inapplicabile la riserva di cui all’art. 1bis del Protocollo n. 1 non essendo data la condizione di cui alla lit. a), e cioè non essendo stata fondata la competenza del giudice italiano sul solo art. 5 punto 1 della Convenzione di Lugano.
Nemmeno potrebbe ostare al richiesto riconoscimento il fatto che il provvedimento è stato emanato senza sentire il convenuto -problema regolato dall’art. 20 cpv. 2 della convenzione-, risultando chiaramente dal testo della convenzione stessa (art. 34 cpv. 2) che l’istanza potrebbe essere rigettata solo per i motivi previsti dagli art. 27 e 28.
Non potrebbe poi esigersi dall’istante la prova della mancata opposizione, essendo ciò in contrasto con la lettera dell’art. 34 della convenzione e lesivo dell’art. 8 CC, e dovendosi riconoscere ed eseguire anche le decisioni solo provvisoriamente esecutive.
Parimenti giustificato sarebbe il mantenimento del provvedimento cautelare, misura opportuna e necessaria, senza che all’istante venga imposta cauzione alcuna.
Nella replica e duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
Considerato
in diritto:
L’art. 32 stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai sensi dell’art. 34 il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire alla parte convenuta di presentare osservazioni.
L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28 della convenzione, senza però che avvenga un riesame del merito della decisione straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 della convenzione.
La decisione sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 513b cpv. 3 CPC) .
Per quanto concerne il caso in esame, l’art. 633 CPCI stabilisce che su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se -tra altri casi che qui non ricorrono- del diritto fatto valere si dà prova scritta (art. 633 cifra 1 CPCI).
L’art. 641 CPCI stabilisce tra l’altro che se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice con decreto motivato ingiunge all’altra parte di pagare la somma richiesta e l’avverte del suo diritto di presentare opposizione e del fatto che in difetto di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
L’art. 642 CPCI -richiamato nella decisione in questione- prevede che se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice su istanza del ricorrente ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, con facoltà per il giudice di imporre in tal caso una cauzione al ricorrente.
Secondo l’art. 645 CPCI, in seguito all’eventuale opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario avanti al giudice adito, eccezion fatta per la riduzione a metà dei termini di comparizione.
Secondo l’art. 649 CPCI, infine, il giudice istruttore, su istanza dell’opponente quando ricorrono gravi motivi, può sospendere con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma del precitato art. 642 CPCI.
La dottrina e la giurisprudenza -sorte nell'ambito d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, art. 27- operano al proposito distinzioni che sembrano indicare scelte di impostazione che appare non arbitrario seguire anche nel nostro Paese.
Dal commento alla decisione della Corte comunitaria 16 giugno 1981 in re Klomps c/ Michel (cfr. Rivista di diritto internazionale privato e processuale, __________, gennaio-marzo 1982, p. 147 segg.) risulta che scopo della norma in esame è quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto, né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinnanzi al giudice d'origine.
Quella giurisprudenza quindi prescinde dallo svolgimento del contraddittorio, optando per la possibilità di difesa offerta al convenuto, per altro in conformità con i criteri d'attuazione adottati genericamente dalla giurisprudenza interna sul diritto di essere sentiti (art. 4 Cost).
Anche la dottrina sorta nel nostro Paese su questo tema precisa che per decisione ai sensi dell'art. 25 della Convenzione deve trattarsi di giudizio frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. Kren J., Anerkennbare und vollstreckbare Titel nach IPRG und Lugano-Uebereinkommen, in Festschrift für Oscar Vogel, p. 441).
Si allinea su questi criteri la dottrina italiana per quanto riguarda il decreto ingiuntivo italiano (Consolo C., La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la circolazione comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, __________, 1991, p. 593 segg.) distinguendo concettualmente (ma nella sostanza nulla muta rispetto a quanto fin qui esposto) tra effettivo contraddittorio e virtuale possibilità del contradditorio (Consolo, op. cit., p. 627). In vista del riconoscimento e dell'esecuzione il decreto ingiuntivo offre una virtuale possibilità di contradditorio "in funzione della dichiarazione di esecutività per mancata tempestiva opposizione da parte dell'ingiunto o per mancata attività richiesta allo stesso dopo la proposizione dell'opposizione (art. 647 cod. proc. civ.)".
In altre parole ciò vuol significare che la questione di fondo avrà risposta affermativa nel caso di regolare notifica del decreto ingiuntivo e di successiva mancata tempestiva opposizione, così come - e si tratterà allora di un effettivo contraddittorio - nel caso di opposizione. La risposta dovrà per contro essere negativa quando, prima del giudizio sull'opposizione, il giudice ritenesse di concedere effetto sospensivo alla medesima, togliendo de facto efficacia alcuna al decreto ingiuntivo, ancorchè a titolo provvisionale (cfr. Consolo, op. cit., ibidem).
In quest'ordine di idee si colloca e dev'essere interpretata l'eccezione al principio del riconoscimento delle decisioni rese negli Stati contraenti, prevista dall'art. 27 cifra 2 Convenzione di Lugano che prevede il non riconoscimento di decisioni dipendenti da domande giudiziali o atti equivalenti non notificati al convenuto in guisa da rendergli impossibile la presentazione delle proprie difese.
Abbondanzialmente si osserva che la stessa fattispecie potrebbe attuare anche una violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto a dipendenza della violazione del diritto di essere sentiti (art. 27 cifra 1 della convenzione; Heini/Keller/ Siehr/ Vischer/Volken, IPRG Kommentar, Zurigo, 1993, pag. 185), a condizione che nel caso di specie la violazione del principio in esame (art. 4 Cost), nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione estera, si urti in misura insopportabile con la nostra percezione del diritto (DTF 103 I a 532).
Pacifiche sono le premesse fattuali, ossia che il dott. __________ con atti scritti separati di data 30 novembre 1990 si è costituito fideiussore nei confronti della banca procedente per le obbligazioni sia della società __________, sia della società __________
Sulla base della prima fideiussione è stato notificato a __________ decreto ingiuntivo cui egli ha interposto opposizione, chiedendo la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva.
Il procedimento fondato sul credito della banca nei confronti di __________ ha seguito lo stesso iter: ingiunti sono stati, oltre alla debitrice principale, il dott. __________ e la __________ anch'essa in veste di garante.
La banca istante sostiene che entrambe le domande di sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi sono state respinte dai giudici istruttori competenti.
Orbene, nel caso concreto, come esposto al considerando 4, la verifica di quest'ultima decisione provvisionale - almeno per quanto riguarda il decreto ingiuntivo che concerne anche __________ - è determinante ai fini di una corretta applicazione della Convenzione di Lugano.
Il solo inoltro dell'opposizione non priva dell'esecutività il decreto ingiuntivo che ne sia stato provvisto ai sensi dell'art. 642 CPCI, occorrendo piuttosto secondo l'art. 649 CPCI un'apposita ordinanza del giudice istruttore della causa di merito giustificata da gravi motivi (Picardi, Codice di procedura Civile, Milano 1994, ad art. 649, n. 1).
La documentazione in atti attesta che il decreto ingiuntivo in esame, debitamente notificato all'ingiunto __________, fissa il termine di venti giorni per proporre opposizione (doc. 3). Inoltre, nello stesso fascicolo (ruolo generale no. 2779/92) riguardante la procedura di opposizione, il giudice istruttore con decisione 18 marzo 1993 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (doc. 4).
Ciò basta dal profilo probatorio per concludere all'efficacia della decisione di cui è chiesta l'esecuzione in Svizzera.
Secondo detta norma la Svizzera si è riservata il diritto di non riconoscere né eseguire in Svizzera la decisione resa in un altro Stato contraente se:
a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda unicamente sull’art. 5 punto 1 della convenzione;
b) al momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera;
c) il convenuto si è opposto al riconoscimento o all’esecuzione della decisione in Svizzera e non ha rinunciato ad avvalersi della riserva in questione.
Il riferimento all’art. 5.1 della Convenzione di Lugano riguarda, in materia contrattuale, la possibilità di chiamare in giudizio il convenuto domiciliato in uno Stato contraente in un altro Stato contraente se quello era il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita.
Dall’esame del decreto ingiuntivo non risulta in base a quale norma il Presidente del tribunale di __________ si sia dichiarato competente alla sua emanazione.
Non si può tuttavia ammettere che egli abbia fondato la propria competenza unicamente sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (previsto dall’art. 20 CPCI) già solo per il fatto che siffatta competenza era data dalla proroga di foro di cui alla fideiussione rilasciata dall’opponente (doc. 2 prodotto all’udienza, punto “r”; art. 28 CPCI; art. 17 cifra 1 Convenzione di Lugano) e che rappresenta il titolo per il quale lo stesso decreto ingiuntivo è stato rilasciato.
Si deve perciò ritenere non verificata la condizione posta alla lit. a dell’art. I bis del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione di Lugano.
Trattandosi di condizioni cumulative, come risulta chiaramente dalla lettura della norma stessa, questa eccezione dell’opponente può essere respinta senza più bisogno di esaminare quanto previsto alle lit. b) e c) della norma stessa.
La censura è priva di rilevanza.
Posto che la questione non è identica a quella della competenza materiale dell’autorità estera che ha emanato la decisione, lo stesso opponente non spiega quale pregiudizio gli sarebbe derivato da siffatta notifica dell’atto italiano.
Egli non afferma in effetti di essere stato ostacolato nell’esercizio delle proprie facoltà processuali, né lamenta altri disagi concreti che ne sarebbero derivati.
Del resto, anche volendo ammettere la verosimiglianza del domicilio di Lugano del convenuto al tempo della richiesta, parimenti verosimile può essere ritenuto il domicilio italiano indicato sull’istanza di emanazione del decreto ingiuntivo, prova ne è il fatto che lo stesso ha potuto essere regolarmente notificato a detto recapito.
L’art. 122 CPC, del resto, prevede che al destinatario assente dal cantone, ma di cui è noto il luogo ove egli si trova, gli atti giudiziari possono essere notificati, con riserva dei trattati, nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell’autorità giudiziaria del luogo.
Non dovendosi perciò ammettere l’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in Italia per mezzo di un ufficiale giudiziario, e con ciò una violazione dell’art. 27 cifra 2 della Convenzione di Lugano (lo stesso opponente non afferma che la norma sarebbe stata disattesa), non può per questo motivo essere rifiutata l’esecutività della decisione estera.
A torto.
Base legale per tale misura è l’art. 39 della Convenzione di Lugano, il quale non prevede particolari condizioni per la sua emanazione in favore del richiedente se non -ovviamente- l’esistenza di una decisione estera esecutiva (cfr. le Osservazioni dell’Ufficio federale di giustizia del 6 agosto 1991 in merito all’entrata in vigore della convenzione, pag. 9).
In caso di reiezione dell’opposizione è pacifico che il provvedimento adottato -nella fattispecie indubitabilmente atto a conseguire lo scopo perseguito- rimane in vigore (art. 39 cpv. 2 della Convenzione), ritenuto che il procedente deve comunque far capo alla procedura esecutiva per l’esecuzione concreta della decisione estera.
Né vi è motivo in questo momento di gravare il procedente con una richiesta di cauzione, non comportando il solo provvedimento adottato alcun rischio di un concreto danno patrimoniale per il convenuto, il quale non è del resto stato in grado di chiarire quale danno incomba su di lui e di conseguenza che cosa giustifichi l’imposizione di una cauzione pari oltretutto ad un multiplo del credito vantato nei suoi confronti.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’opposizione 24 giugno/11 luglio 1994 di __________ è respinta.
Le spese della procedura d’opposizione consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’opponente, restano a suo carico.
rifonderà alla controparte fr. 3’000.-- per ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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