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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.123
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00123
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. n. 1144 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 22 aprile 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 15’337.40 oltre interessi in conseguenza del contratto di locazione;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 5’767.10 oltre interessi a titolo di canoni di locazione e spese accessorie;
Il Pretore con decisione 1° marzo 1995 ha dichiarato nulla la petizione e tutti i successivi atti di istruttoria in conseguenza della mancata effettuazione della procedura avanti all’ufficio di conciliazione;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 14 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore affinché si pronunci sul merito della vertenza;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore ha condotto in locazione l’ente abitativo denominato “__________ ” in __________, di proprietà del convenuto, dal 1° maggio 1988 fino al febbraio del 1991;
che oggetto dell’azione principale è il rimborso di alcuni costi di manutenzione e rinnovamento dell’ente locato pagati dal conduttore durante il periodo contrattuale;
che l’azione riconvenzionale riguarda invece canoni di locazione e spese accessorie rimasti impagati;
che il Pretore nel giudizio impugnato ha dichiarato nulla la petizione e i successivi atti istruttori in conseguenza della mancata effettuazione della procedura di conciliazione;
che con l’appello in rassegna l’attore chiede l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché decida il merito della vertenza. Siffatta soluzione si imporrebbe alla luce del principio dell’economia processuale, il Pretore avrebbe dovuto determinarsi in tal senso al più tardi in occasione dell’udienza preliminare, così da evitare la laboriosa istruttoria nel frattempo esperita. Inoltre la domanda principale, connessa anche alla mancata stipulazione di un diritto di compera, non sarebbe riconducibile alle normali vertenze tra locatore e locatario, ed in ogni caso la procedura di conciliazione non porterebbe a soluzione alcuna, visto l’atteggiamento delle parti in lite;
che, nonostante i dubbi dell’attore, la causa riguarda un rapporto di locazione di locali d’abitazione;
che alla domanda principale dell’attore potrebbero infatti attagliarsi gli art. 259b lit. b, 260a CO;
che è inoltre innegabile che le parti siano entrate in rapporto d’affari nell’ambito di un contratto di locazione, e che le loro reciproche pretese di dare e avere prendono le mosse da tale contratto, così da permettere la qualificazione della lite quale “contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della massima della DTF 118 II 307 (II CCA 12 gennaio 1995 in re P./G.);
che il litigio è nato in un momento (nel corso del 1991) in cui le norme introdotte dalla LF del 15 gennaio 1989, in vigore dal 1° luglio 1990, erano applicabili;
che pertanto il Pretore, richiamando correttamente i principi giurisprudenziali in materia (DTF citata, cfr. anche II CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M.; 3 maggio 1994 in re G. SA/R.; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc.), a giusta ragione ha sanzionato la mancata effettuazione della procedura di conciliazione;
che a tale soluzione non può di certo ostare il principio procedurale cantonale dell’economia processuale, palesemente inefficace a fronte di una nullità assoluta sanzionata dal diritto federale;
che l’appello, manifestamente infondato, può essere respinto facendo capo alla procedura di cui all’art. 313 bis CPC;
che le spese del giudizio sono a carico dell’attore (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e 313 bis CPC e la TG
pronuncia
I. L’appello 14 marzo 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 130.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 150.--
sono a carico dell’attore.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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