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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.121
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00121
Lugano 23 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. __________della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 4 agosto 1994 da
avv. __________ o rapp. dall'avv. __________
contro
rapp. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 112’548.60 oltre interessi al 9,5% dal 5 aprile 1993;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 febbraio 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 13 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere parzialmente la petizione, disconoscendo la parte del credito della convenuta che eccede l’importo di fr. 120’000.--;
Mentre la convenuta con osservazioni del 26 aprile 1995 chiede la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore in data 18 dicembre 1989 ha sottoscritto un atto pubblico con il quale ha dichiarato alla convenuta di costituirsi quale fideiussione solidale per gli impegni nei di lei confronti di __________ fino all’importo massimo di fr. 120’000.-- (doc. E, inc. 704/93).
B. In base a detta fideiussione la convenuta ha ottenuto con sentenza 16 novembre 1993 del Pretore di Bellinzona, confermata dalla sentenza 13 luglio 1994 della Camera di esecuzione e fallimenti di questo Tribunale, il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore per la somma di fr. 112’548.60 oltre interessi al 9,5%.
La sentenza pretorile di rigetto provvisorio dell’opposizione precisava tuttavia “che la somma massima comprensiva degli interessi che potrà essere escussa è di fr. 120’000.--” (cfr. il dispositivo n. 1).
C. Con petizione 4 agosto 1994 l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti della convenuta in relazione alla nota fideiussione, asserendo in sostanza l’avvenuta estinzione per novazione del debito di __________, il che avrebbe comportato l’estinzione del suo impegno di fideiussore, e la nullità della clausola generale contenuta nel contratto con cui egli si è costituito quale fideiussore.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore non ha ammesso le tesi dell’attore, ed ha perciò respinto la petizione, pronunciando nel contempo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo in rassegna.
E. Con tempestivo gravame datato 13 marzo 1995 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di disconoscere ogni pretesa della convenuta, sia essa per capitale, interessi o spese, eccedente l’importo di fr. 120’000.--.
Il giudizio pretorile sarebbe errato nella misura in cui, pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione a suo tempo interposta dall’attore, avrebbe ecceduto il limite di massimo di garanzia di fr. 120’000.-- risultante dal rapporto di fideiussione.
F. Delle osservazioni 26 aprile 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In sostanza, secondo l’attore il Pretore si sarebbe rettamente determinato nella sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, concesso fino a concorrenza dell’importo massimo di fr. 120’000.--, mentre nella sentenza qui impugnata egli avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione, senza porre limite alcuno alla responsabilità dell’attore.
La doglianza è manifestamente fuori luogo.
E’ in effetti addirittura pacifico che il tema dell’azione di disconoscimento è il medesimo credito oggetto della procedura esecutiva (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, § 19, n. 63, pag. 145).
Con l’azione di disconoscimento il debitore è libero di chiedere che il suo debito venga disconosciuto del tutto o solo in parte, ma è chiaro che nella per lui peggiore delle ipotesi della reiezione integrale dell’azione, il debito non può ottenere un riconoscimento materiale superiore alla misura in cui esso è stato riconosciuto in via provvisoria.
Ad una simile soluzione osterebbe evidentemente l’art. 86 CPC, di modo che essa sarebbe possibile solo se il creditore avesse proposto un’azione riconvenzionale -ammissibile per diritto federale anche nell’azione di disconoscimento (DTF 41 III 310; Ammon, opera citata, § 19, n. 70, pag. 147)- ad esempio per un’eventuale parte del suo credito non riconosciuta nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, o magari nemmeno vantata in quella sede per l’assenza di un titolo di rigetto.
Avendo il Pretore accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione fino a concorrenza del limite massimo di fr. 120’000.--, la reiezione dell’azione di disconoscimento non può aver modificato questo stato di cose.
Ne consegue che l’indicazione data dal Pretore nel dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, secondo cui l’opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva, era senz’altro giustificata proprio dalla reiezione dell’azione di disconoscimento (Ammon, opera citata, § 19, n. 72, pag. 148) ed era evidentemente da intendere -senza necessità di esplicita menzione- siccome pronunciata nella medesima misura in cui era in precedenza stato accordato il rigetto provvisorio.
Non può invece essere ammessa la contraria tesi della convenuta secondo cui l’attore dovrebbe rispondere anche oltre la misura di fr. 120’000.-- per sopportare le conseguenze della propria mora, dato che siffatta tesi, per quanto fondata -questione che non occorre esaminare- si urta con il chiaro tenore del giudizio di rigetto provvisorio dell’opposizione, così che in assenza di un’azione riconvenzionale non vi era possibilità, come si è detto, di accordare alla convenuta un importo superiore nell’ambito dell’azione di disconoscimento.
In conclusione, prima ancora che infondato l’appello dell’attore si appalesa come privo di oggetto per l’assenza di gravamen, essendo la domanda di giudizio volta ad ottenere esattamente quanto stabilito dal Pretore, così da non poter ritenere data l’esistenza di un pregiudizio, indispensabile premessa per la ricevibilità dell’impugnazione (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 130 e 131).
Ne discende la declaratoria di irricevibilità.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 13 marzo 1995 dell’avv. __________ è irricevibile.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello .
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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