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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.108
Data decisione, Autorità: 27.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.95.00108
Lugano 27 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. Ord. 4543 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30 novembre 1993 da
e
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________ ora in fallimento (rappr. dalla Massa fallimentare c/o UEF di Locarno)
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 51’800.95 oltre interessi al 7% dal 2 luglio 1993 e che il Pretore, con sentenza 17 febbraio 1995, ha respinto.
Appellanti gli attori che, con atto di appello del 10 marzo 1995, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile 1995 postula la reiezione del gravame.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la causa è stata nel frattempo sospesa, ai sensi dell’art. 207 LEF, a seguito del fallimento della società convenuta;
che la procedura giudiziaria è stata riattivata dopo la II adunanza dei creditori così come alla lettera 13 novembre 1997 dell’UEF di Locarno con la quale si comunica che, in virtù dell’art. 260 LEF, i signori __________, __________ e ______________________________ assumono, in nome e per conto della massa fallimentare, la prosecuzione del processo.
che, con lettera 25 novembre 1997, l’UEF di Locarno comunica ulteriormente che i signori __________ hanno rinunciato al diritto di proseguire la causa e che, di conseguenza, avendo pure rinunciato la massa fallimentare a stare in causa, il credito vantato dagli attori dev’essere ammesso definitivamente nella graduatoria fallimentare;
che Il cessionario dei diritti della massa fallimentare prende di diritto il posto di questa nel processo e la sua successiva rinuncia alla cessione equivale, se attore, ad una desistenza che comporta lo stralcio della causa dal ruolo e la condanna alle spese e, se convenuto, ad una acquiescenza con conseguente decisione di condanna al pagamento e non la ripresa della procedura a favore della massa fallimentare che ne é precedentemente uscita (JdT 1995 III 20);
che in queste condizioni, in accoglimento dell’appello, non si può far altro, senza necessità di un esame del merito, che accogliere la pretesa fatta valere con la petizione;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 marzo 1995 __________ e __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 17 febbraio 1995 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
__________, __________ ora in fallimento è condannata a pagare a __________ e __________, la somma di Fr. 51’800.95 con interessi al 7% dal 2 luglio 1993.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 200.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 250.-
già anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta che rifonderà loro, in solido, anche Fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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