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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.107
Data decisione, Autorità: 21.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00107
Lugano 21 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4064 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 14 agosto 1991 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 18’715.- oltre interessi e spese a titolo di responsabilità civile dell’ente pubblico che il Pretore, con sentenza 17 febbraio 1995, ha integralmente respinto.
Appellante l’attore che, con atto di appello dell'8 marzo 1995, chiede la modifica della
sentenza pretorile nel senso dell'accoglimento integrale della sua petizione.
Mentre la parte convenuta, con osservazioni 10 aprile 1995, postula la reiezione
dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Considerato
in fatto e in diritto
Il __________, con scritto del 28 agosto 1989, ha negato la chiesta autorizzazione spiegando di non disporre di fondi idonei.
Il __________, in data 26 febbraio 1990, ha risposto negativamente.
ha ricorso al Consiglio di Stato contro questa presa di posizione del __________e.
Il Consiglio di Stato, pur ammettendo fondata la censura sollevata dal ricorrente, in merito alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento, non ha ritenuto di dover modificare la decisione del 28 agosto 1989. Infatti, per modificare detta decisione, si sarebbe dovuto annullare almeno parzialmente l'autorizzazione rilasciata all'altro richiedente, non rispettando così le aspettative suscitate con il rilascio dell'autorizzazione a quest'ultimo e violando quindi il principio della buona fede.
Infatti lo scritto del 26 febbraio 1990, non presentando gli estremi caratterizzanti la decisione amministrativa, non poteva essere impugnato e del resto la decisione del 28 agosto 1989, negante l'autorizzazione all'appellante, era pacificamente cresciuta in giudicato.
La petizione é stata integralmente respinta dal Pretore con la motivazione che non sarebbe riscontrabile alcuna correlazione tra la pratica opinabile del __________ nel concedere l’uso del suolo pubblico e il danno preteso subito dall'attore.
La parte convenuta, con osservazioni 10 aprile 1995, postula la reiezione dell'appello.
In assenza di una particolare disciplina legislativa del Cantone - che non fa quindi uso della riserva contenuta nell’art. 61 cpv. 1 CO - solo l’agente pubblico é responsabile personalmente per i suoi comportamenti illeciti (S. Bianchi, Ente pubblico e responsabilità per illecito in RDAT 1979, 268; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 1287). Ciò é stato il caso, per quanto riguarda il Canton Ticino, sino all’entrata in vigore della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LRCEP) che instaura una responsabilità esclusiva dell’ente pubblico come tale per tutti gli atti o le omissioni commessi dai membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e dai funzionari del Cantone (art. 1 litt. a LRCEP) ed altrettanto per gli agenti dei Comuni, dei suoi Consorzi e dei Patriziati (art. 1 litt. b LRCEP).
L’art. 32 LRCEP prevede comunque che questa disciplina di responsabilità degli enti pubblici in deroga alle norme generali del CO si applica solo agli eventi dannosi, quindi all’atto illecito quale causa del danno, verificatisi dopo la sua entrata in vigore. L’entrata in vigore della LRCEP é stata fissata al 1 gennaio 1990 con la particolarità che, per quanto riguarda la responsabilità del Comune, la messa in vigore é stata posticipata al 1 luglio 1990 (cfr. art. 2 del decreto del Consiglio di Stato che ne fissa l’entrata in vigore).
Ne discende che il __________ risponde e può essere convenuto in causa, quale ente pubblico, solo per atti od omissioni di suoi agenti verificatisi dopo il 1 luglio 1990. Per atti pretesi illeciti di municipali, consiglieri comunali o funzionari del Comune compiuti prima di tale data solo queste persone personalmente potevano essere tenute responsabili.
In conclusione, non potendosi applicare alla fattispecie denunciata la LRCEP, si deve negare la possibilità per l’attore di convenire direttamente in giudizio il __________ poiché non legittimato passivamente. L'attore avrebbe dovuto chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del o degli agenti pubblici che riteneva responsabili delle decisioni a lui sfavorevoli secondo il sistema previgente la legge cantonale, ovvero ai sensi degli art. 41 e seg. CO.
Ne consegue che la petizione doveva essere respinta, senza dover entrare nel merito della stessa, per carenza di legittimazione passiva del __________ e quindi le domande dell’appello nei confronti della decisione del Pretore che giunge allo stesso risultato, pur con altra e superflua motivazione, vanno rifiutate.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L'appello 8 marzo 1995 __________ é respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 550.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 600.-), già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.- per
ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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