AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.106
Data decisione, Autorità: 07.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00106
Lugano 7 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 3686 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 17 febbraio 1989 da
contro
rappr. dall'avv. ____________________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44’779.55 oltre interessi a titolo di alimenti, domanda aumentata a fr. 56’615.80 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 gennaio 1994 ha accolto limitatamente a fr. 23’423.20 oltre interessi;
Appellanti entrambe le parti,
l’attrice con atto di appello del 9 febbraio 1994 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 48’107.50 oltre interessi;
il convenuto con appello del 14 febbraio 1994 ne ha invece chiesto la riforma nel senso di respingere la petizione;
Gravami che questa Camera ha parzialmente accolto con sentenza 21 luglio 1994, riformando il giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 25’559.70 oltre interessi;
Decisione che l’attrice ha impugnato con ricorso di diritto pubblico avanti al tribunale federale, il quale l’ha accolto annullandone i dispositivi II, III e IV;
Ritenuto
in fatto:
A. Il 9 giugno 1975 __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio a suo tempo contratto dalle parti.
Il convenuto è stato condannato a pagare a titolo di alimenti fr. 1’000.-- mensili in favore dell’attrice e fr. 500.--, nelle mani della madre, in favore del figlio __________, importi da adeguare all’indice nazionale dei prezzi al consumo e produttivi di interessi al 5% dal momento della scadenza.
B. A partire dal marzo del 1978 il convenuto ha fatto fronte solo parzialmente ai propri obblighi, accumulando così un consistente arretrato.
Parte degli alimenti scoperti è stata anticipata dalla competente autorità __________mentre a partire dal 1° aprile 1981 l’attrice ha rinunciato agli alimenti pronunciati in suo favore.
C. Il 22 maggio 1986 il __________ ha condannato il convenuto a pagare all’attrice fr. 20’925.75 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 1980 a titolo di alimenti per lei per il periodo marzo 1978-marzo 1981, e per il figlio per il periodo marzo 1978-dicembre 1982.
La sentenza è stata confermata il 20 marzo 1987 dall’__________ del canton
D. Il 21 novembre 1988 il Pretore di Locarno Città ha decretato il sequestro della quota ereditaria spettante al convenuto nella successione della di lui madre fino a concorrenza di fr. 69’932.85 oltre interessi.
A convalida di detto sequestro l’attrice ha fatto spiccare contro il convenuto il PE n. __________dell’Ufficio esecuzione di Locarno.
Data l’opposizione del convenuto, l’attrice ne ha chiesto il rigetto definitivo per fr. 20’925.75 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 1980 (capitale e interessi come alla sentenza del __________) e per fr. 4’227.65 oltre interessi al 5% dall’11 luglio 1987 (ripetibili di prima e seconda sede di quella procedura).
Il convenuto ha ritirato l’opposizione limitatamente a questi importi all’udienza del 27 giugno 1989.
E. Con la petizione del 17 febbraio 1989 l’attrice ha invece chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44’779.55 oltre interessi, importo corrispondente agli alimenti per il figlio __________, debitamente indicizzati, per il periodo gennaio 1983-novembre 1988 (totale fr. 55’400.--) dopo deduzione degli anticipi versati dalle autorità svedesi nel medesimo periodo (Skr. 53’704.--, pari a fr. 12’620.45 al cambio del 28 ottobre 1988).
F. Nella risposta dell’8 maggio 1989 il convenuto si è opposto alla petizione affermando di aver regolarmente pagato gli alimenti alla Cassa di previdenza svedese, cessionaria della pretesa.
L’eventuale mancato incasso degli alimenti da parte dell’attrice, che sarebbe comunque priva della necessaria legittimazione attiva, sarebbe perciò riconducibile a mancanze dell’ente svedese.
G. In sede di conclusioni l’attrice ha esteso la propria domanda a fr. 64’191.37 richiedendo gli alimenti fino al dicembre 1992, mentre il convenuto ha mantenuto le proprie tesi ed eccezioni.
H. Nel proprio giudizio il Pretore ha ritenuto che la questione della legittimazione attiva fosse già stata risolta in favore dell’attrice dalle autorità giudiziarie del canton __________, con il che essa non dovrebbe più essere ridiscussa.
Sarebbe parimenti stato accertato l’obbligo del convenuto di versare all’attrice la somma di fr. 500.-- mensili indipendentemente dal fatto che essa ricevesse o meno degli assegni per il figlio dall’ente pubblico.
Per il periodo gennaio 1983-novembre 1988 il convenuto avrebbe saputo dimostrare il versamento nelle mani dell’autorità svedese di complessivi fr. 24’690.30, mentre invece sulla base della sentenza di divorzio per il medesimo periodo egli avrebbe dovuto pagare fr. 50’250.--.
Ne conseguirebbe, dedotti i versamenti dell’ente svedese per fr. 13’972.85, un credito residuo per il periodo in questione di fr. 11’586.85.
Per il periodo successivo (dicembre 1988-dicembre 1992), ritenuta la ricevibilità della domanda formulata in sede di conclusioni in quanto semplice estensione della pretesa iniziale, il convenuto avrebbe dovuto corrispondere complessivi fr. 37’380.--, ragione per cui, dedotti i suoi versamenti all’ente svedese e quelli dell’ente all’attrice, il di lei credito residuo sarebbe di fr. 11’836.34.
Da ciò l’accoglimento della petizione per fr. 23’423.20 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985.
I. Con l’appello del 9 febbraio 1994 con richiesta di assistenza giudiziaria l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 48’107.50 oltre interessi.
Il Pretore avrebbe rettamente determinato in complessivi fr. 87’630.-- gli alimenti dovuti dal convenuto per il figlio nel periodo gennaio 1983-dicembre 1992, ma dal totale in suo favore avrebbe erroneamente dedotto quanto da lei ricevuto dalla competente autorità __________.
Oltre a ciò il Pretore avrebbe potuto assegnare gli interessi di mora già a partire dalla singola scadenza di ogni rata fin dal 1° gennaio 1983, ritenuto che in tal modo egli non avrebbe giudicato ultra petita partium e che comunque la stessa attrice si era determinata in tal modo in sede di conclusioni.
Il Pretore avrebbe infine omesso di pronunciare la conferma del sequestro e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta contro il PE n. __________.
L. Con atto di appello del 14 febbraio 1994 anche il convenuto si è aggravato contro la sentenza pretorile chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe a torto risolto la questione della legittimazione attiva sulla base di quanto previsto nella sentenza dell’__________ __________.
Egli avrebbe dovuto invece esaminare ex novo la questione e risolverla nel senso che solo la Cassa __________era legittimata all’incasso dei contributi alimentari, e questo in virtù di una cessione legale (art. 166 CO).
Alle pretese alimentari per il figlio sarebbe comunque applicabile il diritto del luogo di domicilio del beneficiario, così che solo in __________ l’attrice potrebbe chiarire i propri rapporti con la Cassa di previdenza.
Oltre a ciò il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare i pagamenti effettuati dal convenuto dopo il dicembre 1988: non vi sarebbe infatti stata necessità di sostanziarli visto che la loro effettuazione non sarebbe stata contestata dalla controparte.
Dagli esatti conteggi risulterebbe addirittura un credito del convenuto nei confronti dell’attrice di fr. 53’935.40, importo da lui opposto in compensazione con l’eventuale credito dell’attrice.
M. Con sentenza 21 luglio 1994 questa Camera ha parzialmente accolto entrambi gli appelli.
Da una parte è stato rilevato che il Pretore avrebbe erroneamente ammesso la ricevibilità della richiesta presentata con le conclusioni dell’attrice relativa agli alimenti per il periodo dicembre 1988-dicembre 1992, visto che questa costituirebbe una modifica e non una semplice estensione dell’azione.
Sarebbero invece infondate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di compensazione sollevate dal convenuto, così che egli sarebbe da condannare al pagamento di fr. 25’559.70 oltre interessi, importo pari al debito complessivo di fr. 50’250.-- meno i versamenti da lui effettuati di fr. 24’690.30, ma senza deduzione di quanto versato dalla Cassa __________ all’attrice, tema sul quale sono state accolte le censure dell’attrice.
N. Il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di diritto pubblico dell’attrice, ha stabilito che il convenuto aveva avuto modo di prendere posizione anche sulla nuova richiesta dell’attrice formulata in sede di conclusioni, così che non vi sarebbe stato motivo di applicare l’art. 142 cpv. 1 lit. b CPC e perciò, in assenza di una censura del convenuto sul tema, l’autorità cantonale avrebbe dovuto pronunciarsi anche su tale richiesta.
Considerato
in diritto
Nulla osta perciò a che la Camera (considerandi 2 a 6 compresi) riproponga in questa sede la medesima soluzione alle altre censure delle parti, e che in seguito (considerandi 7 e seguenti) esamini anche quelle concernenti il periodo non considerato nel suo primo giudizio.
Gli atti permettono comunque di confermare nella sostanza la decisione pretorile.
Ritenuto infatti che, contrariamente a quanto avviene in caso di cessione del credito, il conferimento ad un terzo di una procura di incasso non modifica la titolarità del credito e non intacca perciò il diritto del titolare dello stesso di agire in giudizio contro il debitore, va rilevato che un’esplicita cessione da parte dell’attrice alla Cassa __________del proprio diritto agli alimenti in concreto non risulta: lo scritto del 29 settembre 1979 della Cassa al convenuto (doc. 2) può in effetti far pensare ad un mandato di incasso dell’attrice alla stessa Cassa, ma non certo ad una cessione del diritto agli alimenti, che dovrebbe in tal caso essere sottoscritta dall’attrice e che peraltro è implicitamente smentita dalla stessa Cassa __________, che da ultimo reclama dal convenuto solo l’equivalente di quanto da lei anticipato all’attrice (cfr. annesso al doc. B).
Nemmeno può essere sostenuta l’esistenza di una cessione legale della pretesa: benché siffatta eventualità possa essere giudicata secondo il diritto __________(art. 146 cpv. 1 LDIP), il convenuto nulla ha fatto per sostanziare la propria tesi alla luce di quella legislazione (cfr. art. 16 cpv. 1 in fine LDIP) ed anzi ha espressamente invocato gli art. 164 e segg. CO dai quali però con tutta evidenza non è possibile evincere l’esistenza della pretesa cessione.
Non essendo pertinente il richiamo alla Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 -cfr. invece l’art. 9 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973 (RU 0.211.213.001)- e mancando comunque la certezza dell’esistenza di una peraltro improbabile ed illogica cessione legale estesa a tutta la pensione alimentare e non solo alla porzione anticipata dall’ente pubblico, deve essere confermata la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Le parti a questo stadio della causa si danno atto dell’esattezza del calcolo del Pretore, che ha fissato in fr. 50’250.-- il credito dell’attrice per il periodo sino a novembre 1988 (sentenza, considerando E; appello del convenuto, punto 2; appello dell’attrice, punto 6).
L’attrice, per sua parte, si duole delle riduzioni di detto credito operate dal Pretore, che dal suddetto importo ha dedotto sia quanto versato in quel periodo dal convenuto alla Cassa __________ (fr. 24’690.30), che quanto riversato dalla Cassa all’attrice (fr. 13’972.85).
La censura è in parte giustificata.
Si deve infatti considerare che i versamenti della Cassa __________ all’attrice per quanto non eccedenti gli effettivi versamenti del convenuto alla Cassa non hanno per lui un effetto liberatorio aggiuntivo a quello dei suoi versamenti alla Cassa, non avvenendo in pratica in tal caso alcuna anticipazione di denaro, e perciò di riflesso nemmeno surrogazione della Cassa nella posizione dell’attrice.
D’altra parte, come risulta dalla lettera 29 settembre 1977 della Cassa (doc. 2) e dal silenzio dell’attrice durante lunghi anni, il convenuto poteva in buona fede ritenere liberatori per lui i pagamenti effettuati nelle mani della Cassa, così da non poterlo responsabile per i minori versamenti della Cassa all’attrice rispetto a quanto da lui pagato nel periodo da considerare (risulta comunque che la Cassa abbia infine trasmesso all’attrice i maggiori versamenti del convenuto -cfr. appello dell’attrice, punto 7, pag. 5-).
L’errore è peraltro stato ingenerato dagli stessi conteggi dell’attrice, che in sede di petizione ha calcolato il proprio credito deducendovi quanto anticipatole dalla Cassa invece che i versamenti effettuati dal convenuto alla Cassa stessa (petizione, punto 9.3, pag. 9).
La sentenza pretorile deve perciò essere riformata nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 25’559.70, pari al debito complessivo di fr. 50’250.-- nel periodo gennaio 1983-novembre 1988 meno i suoi versamenti di fr. 24’690.30.
Si tratta di una tesi palesemente infondata posto che, come rammentato in precedenza (considerando 4), gli stessi non hanno per lui effetto liberatorio e non concorrono a ridurre il debito sancito dalla sentenza di divorzio, che egli può estinguere solo con pagamenti effettuati di tasca propria.
Risulta perciò confacente ad equità far decorrere gli interessi di mora dalla data media del 15 dicembre 1985, così come rettamente richiesto dall’attrice con la petizione.
Da tale importo il Pretore ha dedotto gli importi di fr. 15’120.17 (pari a Skr. 62’739.32) e di fr. 10’423.49 (pari a Skr. 43’251.--) nel frattempo versati all’attrice dalla Cassa __________così che il saldo in suo favore sarebbe di fr. 11’836.34.
Facendo uso del proprio potere di indagine (art. 322 lit. a CPC), questa Camera con ordinanza del 13 aprile 1995 ha invitato il convenuto a versare in atti le ricevute dei pagamenti da lui effettuati a titolo di alimenti nel periodo compreso tra il dicembre del 1988 e il dicembre del 1992.
Dalla documentazione prodotta dal convenuto, e notificata alla controparte il 18.7.1995 senza nessuna sua reazione, risultano i seguenti pagamenti:
dicembre 1988 fr. 1’230.--
febbraio 1989 fr. 1’100.--
aprile 1989 fr. 1’100.--
giugno 1989 fr. 1’100.--
agosto 1989 fr. 1’100.--
ottobre 1989 fr. 1’100.--
dicembre 1989 fr. 1’100.--
gennaio 1990 fr. 1’200.--
aprile 1990 fr. 1’200.--
giugno 1990 fr. 1’200.--
luglio 1990 fr. 1’200.--
agosto 1990 fr. 1’192.--
settembre 1990 fr. 1’200.--
novembre 1990 fr. 1’200.--
febbraio 1991 fr. 1’200.--
aprile 1991 fr. 1’200.--
giugno 1991 fr. 1’200.--
luglio 1991 fr. 1’200.--
ottobre 1991 fr. 1’200.--
dicembre 1991 fr. 1’200.--
febbraio 1992 fr. 1’200.--
marzo 1992 fr. 1’200.--
giugno 1992 fr. 1’200.--
Totale fr. 27’022.--
Ne consegue che il credito residuo dell’attrice per il periodo dicembre 1988-dicembre 1992 ammonta a fr. 10’358.-- (pari a fr. 37’380.-- meno fr. 27’022.--) oltre interessi al 5% dalla data media del 15 dicembre 1990.
Va inoltre rettificata la sentenza pretorile nel senso, in misura corrispondente all’accoglimento della petizione, di togliere l’opposizione interposta al precetto esecutivo in atti e di mantenere il sequestro 81/1988.
Ne consegue il parziale accoglimento dell’appello dell’attrice e la reiezione di quello del convenuto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l’attrice può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che non le vengono attribuite ripetibili in relazione all’appello del convenuto, non avendo essa presentato osservazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
II. L’appello 9 febbraio 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 gennaio 1994 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
§ Di conseguenza il convenuto __________ è condannato versare all’attrice l’importo di fr. 35’917.70 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 su fr. 25’559.70 e dal 15 dicembre 1990 su fr. 10’358.--.
§§ L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________è rigettata in via definitiva fino a concorrenza di detta somma.
§§§ In tale misura è inoltre mantenuto il sequestro 81/1988 decretato il 21 novembre 1988.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per parte di ripetibili.
III. Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 700.--
restano a suo carico per metà, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato, e per metà sono a carico del convenuto, compensate le ripetibili d’appello.
IV. L’appello 14 febbraio 1994 __________ è respinto.
V. Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
VI. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster