AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.104
Data decisione, Autorità: 03.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00104
Lugano 3 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi presidente, Chiesa Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 160/93 B della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 30 aprile 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’240.70 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1995 ha accolto per fr. 10’089.35 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 6 marzo 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni del 20 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante è stato assunto dalla convenuta nel 1973 in qualità di metalcostruttore.
Il mattino del 19 gennaio 1993 la convenuta gli ha significato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (doc. B).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 14’240.70.-- oltre interessi, importo corrispondente ai salari del periodo compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 1993, data per cui il contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria, alla quota parte della tredicesima mensilità e alle spese di trasferta per il mese di gennaio 1993.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante avrebbe sistematicamente ridotto l’orario di lavoro per circa 45 minuti al giorno, e questo da molti anni.
Il 18 gennaio 1993 sarebbe puntualmente stato riscontrato questo suo comportamento anticontrattuale, il che avrebbe determinato la convenuta a licenziarlo in tronco, così come comunicatogli il mattino successivo.
Dal 1° febbraio 1993 l’istante percepirebbe l’indennità di disoccupazione.
D. L’istante ha trovato un nuovo posto di lavoro a far tempo dal 1° aprile 1993. Ciò nonostante, egli non ha ridotto la propria domanda di causa, modificando la richiesta del salario per quel mese in richiesta di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nella sentenza impugnata, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, il Pretore ritenuta la durata del medesimo e l’entità degli addebiti mossi all’istante, non ha ammesso che gli stessi, anche se dimostrati, potessero giustificare il licenziamento con effetto immediato.
L’istante potrebbe di conseguenza rivendicare il salario lordo di fr. 3’760.-- mensili per il periodo compreso tra il 19 gennaio e il 31 marzo 1993, nonché i 3/12 della tredicesima, il tutto per fr. 10’089.35 lordi oltre interessi, mentre sarebbero da respingere le richieste di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO e per le spese di trasferta.
F. Con tempestivo gravame datato 6 marzo 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza fondandosi sostanzialmente sulle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco.
G. Nelle osservazioni del 20 marzo 1995 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).
Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche "schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate "causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Per essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrechts, 12. edizione, Berna, 1995, pag. 129 e 130).
Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
La lettera del 26 febbraio 1993 (doc. E) fa per sua parte riferimento a ripetute assenze dal lavoro nonostante dal cartellino di controllo risultasse l’ipotetica presenza, e l’arbitrario prolungamento delle ferie estive del 1992.
Nel proprio memoriale responsivo, prodotto in occasione dell’udienza del 22 giugno 1993, la convenuta si è per contro limitata a rimproverare all’istante il mancato rispetto dell’orario di lavoro.
3.1 Il 22 dicembre 1992, ovvero meno di un mese prima dei fatti che hanno determinato il licenziamento in tronco, il teste __________ afferma di avere severamente ammonito l’istante in conseguenza di fatti simili a quelli addotti a giustificazione del licenziamento in tronco.
Come risulta dalla nota ad uso interno da lui allestita in quell’occasione (doc. 4), egli avrebbe verbalmente diffidato l’istante, sorpreso al bar in orario lavorativo, dal ripetere un tale comportamento, che avrebbe in tal caso costituito l’ultima sua mancanza presso la ditta convenuta.
3.2 Il Pretore nel giudizio impugnato sostiene che la diffida al dipendente dovrebbe avvenire in forma scritta, e che nel caso di specie non vi sarebbe traccia di qualsivoglia intervento della convenuta nei confronti dell’istante.
Entrambi i rilievi sono infondati, il secondo già solo per l’esistenza dell’ammonizione del 22 dicembre 1992, della quale si è detto al punto precedente.
Quo al requisito della forma scritta, il Pretore sostiene la propria tesi richiamando le sentenze DTF 108 II 303 e Rep. 1983, pag. 100.
Nella sentenza federale citata non vi è però l’esplicita indicazione del requisito della forma scritta, visto che si parla unicamente di “avertissements contenant la menace claire d’un renvoi immédiat” (dicitura ripresa in JAR 1994, pag. 224, citato a torto nelle osservazioni all’appello), e del resto nemmeno nella giurisprudenza successiva il Tribunale federale si è mai espresso per la necessità di una diffida in forma scritta (DTF 117 II 560, consid. 3b alla pag. 562; 116 II 150; 112 II 50).
Vero è invece che nella massima riportata in Rep. 1983, pag. 100 (citata anche nella sentenza II CCA 16 maggio 1991 in re M./N., pubblicata in JAR 1992, pag. 296 e segg.) si richiede espressamente la forma scritta per la diffida.
Si tratta tuttavia in tal caso di un’imprecisa ricezione di quanto sostenuto sul tema da Decurtins (opera citata, pag. 27, il quale si pronuncia per la forma scritta solo “zweckmässigerweise ... (omissis)... damit ein allfälliger Beweis dafür in einem späteren Zeitpunkt erbracht werden kann”), espressamente citato nella massima del predetto Rep., mentre la più recente giurisprudenza di questa Camera ha senz’altro tenuto conto di diffide espresse in forma orale (così per esempio nella II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Si deve perciò ritenere che il dipendente sia stato debitamente ammonito sulle possibili conseguenze di una reiterata trasgressione agli orari di lavoro contrattualmente previsti.
Di conseguenza, a carico dell’istante risulta in definitiva proceduralmente accertato solamente un ritardo di 10 minuti nella ripresa del lavoro nel pomeriggio del 18 gennaio 1993, attestato dalla deposizione __________
Ci si deve perciò in concreto chiedere se un ritardo di 10 minuti alla ripresa del lavoro, sia pure dopo l’ammonimento di cui al doc. 4, possa giustificare il licenziamento in tronco.
Si deve in primo luogo osservare che la diffida pronunciata dalla convenuta (doc. 4) riguardava un comportamento diverso e di per sé più grave di quello posto a base del licenziamento, e faceva inoltre riferimento ad una pretesa “recidività di simili comportamenti” che non riguardava però il qui istante, ma solo il collega __________ (così il teste __________, pag. 8).
In quel caso l’istante, si presume deliberatamente, si trovava in un esercizio pubblico invece che sul posto di lavoro, mentre il 18 gennaio 1993 egli è semplicemente giunto sul posto di lavoro con 10 minuti di ritardo, il che -in assenza di differenti riscontri nell’incarto- potrebbe essere stato causato da una banale svista, dal traffico o da un malessere passeggero, cioè da questioni indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Devono inoltre essere senz’altro considerati in favore del lavoratore la lunga durata del rapporto di lavoro e il rendimento ineccepibile da lui fornito nel corso degli anni (così in: II CCA 17 marzo 1992 in re C./S. AG, pubblicata in JAR 1993, pag. 217), di modo che la pronuncia del licenziamento in tronco in luogo di quello ordinario costituirebbe in definitiva un provvedimento di una severità tale da non potere essere ragionevolmente giustificato, dovendosi pretendere dalla convenuta la continuazione del rapporto contrattuale almeno sino al termine ordinario di disdetta.
Risulta infatti dagli atti (doc. 9) che l’istante si è prontamente annunciato presso l’assicurazione contro la disoccupazione.
Questa Camera, in applicazione dell’art. 322 lit. a CPC, ha richiamato dalla competente Cassa disoccupazione la documentazione attestante gli importi a lui erogati per il periodo di disdetta.
Essendo risultati versamenti per complessivi fr. 6’773.75 relativi al periodo compreso tra il 20 gennaio e il 31 marzo 1993, si deve ammettere, stante la cessione legale prevista dall’art. 29 cpv. 2 LAD, che egli non era più autorizzato a far valere in causa tale importo, del quale egli risulterebbe del resto indebitamente arricchito.
Ne consegue che l’istanza può essere ammessa solo per la differenza di fr. 3’315.60 oltre interessi.
Il gravame è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 marzo 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 3’315.60, dedotti i contributi di legge, oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1993.
L’istante rifonderà alla convenuta fr. 350.-- per parte di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
L’istante rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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