AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.94
Data decisione, Autorità: 14.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00094
Lugano 8 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa, Zali
Segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 67/90 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione17 agosto 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’295.-- oltre accessori a titolo di minor valore dell’oggetto venduto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che ha denunciato la lite alla ____________________ che vi è intervenuta a titolo accessorio postulando anch’essa la reiezione della petizione;
Il Pretore con sentenza 10 febbraio 1995 ha accolto la petizione per fr. 21’345.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 3 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 26 aprile 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore, nell’agosto 1989 e nel gennaio 1990, ha ordinato alla convenuta complessivi 41 biglietti per assistere alla finale dei campionati mondiali di calcio del 1990, pagando anticipatamente la somma di fr. 25’770.--.
Avendo l’attore inteso con ciò acquistare i biglietti per i posti migliori, ed essendogli per contro stati assegnati biglietti per i posti peggiori, con la petizione che ci occupa egli ha chiesto la condanna della convenuta alla rifusione del minor valore della sua prestazione, da lui quantificato in fr. 24’295.-- oltre interessi, pari alla differenza tra la somma pagata e il valore dei biglietti ricevuti di lire 30’800 cadauno.
B. Nel proprio allegato di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, affermando in sostanza di aver promesso di fornire, e avere effettivamente fornito, “posti numerati in tribuna” e non, contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, in “tribuna centrale”, prestazione che l’attore con il proprio pagamento avrebbe accettato per atti concludenti.
C. La convenuta ha denunciato la lite alla __________ fornitrice dei biglietti in questione, la quale vi è intervenuta a titolo accessorio sostenendo l’esattezza della propria prestazione, e di conseguenza la mancanza di fondamento della pretesa dell’attore.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicazione alla specie delle norme sul contratto di mandato, ha ritenuto che la prestazione richiesta alla convenuta riguardasse dei biglietti di tribuna, il che doveva essere inteso dalla convenuta come la richiesta di posti privilegiati.
Tale mandato sarebbe stato eseguito solo parzialmente, dato che i biglietti ottenuti non corrispondevano alle attese del mandante, dal che deriverebbe l’obbligo della convenuta di risarcire il danno patito, pari alla differenza tra l’importo pagato e il triplo del valore nominale dei biglietti forniti.
E. Con tempestivo gravame datato 3 marzo 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in sostanza ammesso a torto il negligente adempimento del mandato da parte della convenuta, come pure l’esistenza di un danno per l’attore.
F. Nelle osservazioni del 26 aprile 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 2 febbraio 1995 in re B./R.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
In questa sede la convenuta sembra finalmente essere d’accordo con l’attore sul fatto che oggetto del mandato era il reperimento di biglietti che consentissero di assistere alla finale dei campionati del mondo di calcio dalla migliore posizione possibile, tant’è vero che questa è la precisa richiesta che la mandataria medesima ha trasmesso alla __________ per mezzo della quale essa intendeva entrare in possesso dei biglietti richiesti (appello, punto 9, pag. 4).
Ciò premesso, è addirittura pacifico che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, la consegna di biglietti della categoria peggiore in luogo di quelli della categoria migliore costituisce un’impropria esecuzione del mandato, la quale è suscettibile di innescare l’obbligo di risarcimento del danno nella misura in cui essa è riconducibile ad una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 328-330 ad art. 398 CO).
A torto, infatti, la convenuta si dilunga sull’obbligo di verifica dei biglietti ricevuti che a suo dire avrebbe avuto l’attore (appello, punti 11-13), dimenticando evidentemente che tale verifica incombeva innanzitutto a lei stessa, che a titolo professionale e a caro prezzo si era impegnata a procurare quanto richiestole.
In effetti, la negligenza della convenuta si esplicita in concreto proprio nella mancata verifica di quanto ricevuto dal proprio fornitore, verifica che, come essa stessa ammette, avrebbe facilmente permesso alla professionista del settore di acclarare la natura dei biglietti ricevuti (cfr. del resto i biglietti doc. G, H, Q, sui quali sono obliterate le caselle relative alle categorie 1, 2 e 3, così da evidenziare la categoria 4, che a prima vista difficilmente può essere la migliore).
A prescindere dal fatto che egli, dopo aver anticipatamente pagato la non indifferente somma di fr. 25’700.--, poteva lecitamente confidare, senza particolari obblighi di verifica, nel fatto che quanto ricevuto corrispondesse ai suoi desideri, l’eventuale scoperta della natura dei biglietti prima della partita non avrebbe avuto influenza alcuna sull’inadempienza della convenuta, la quale non afferma, né ha mai affermato, che se avesse scoperto tempestivamente la discrepanza avrebbe potuto rimediarvi in tempo, procurando quanto richiesto dal mandante.
Al contrario, la stessa convenuta sottolinea appunto la difficoltà di reperire quanto richiestole, difficoltà crescente con l’avvicinarsi della data dell’evento, così che è in ogni caso da ammettere che l’immediata verifica dei biglietti ricevuti dall’attore solo pochi giorni prima della partita non avrebbe in alcun modo influito sull’inadempienza della convenuta, che sarebbe perciò rimasta tale.
Si tratta di una tesi priva di qualsivoglia elemento concreto a suo sostegno.
Pur riconoscendo che di principio era l’attore a dover dimostrare l’entità del pregiudizio subito, gli unici punti fermi per la sua valutazione sono le considerazioni secondo cui il danno può essere ritenuto pari alla differenza di valore tra i migliori e i peggiori biglietti di entrata, e secondo cui le parti stabilivano in fr. 25’770.-- il valore di 41 dei migliori biglietti.
Non è invece dato di sapere quale fosse il reale valore dei biglietti di 4. categoria, del costo nominale di lire 30’800.
Come rettamente osservava la convenuta negli allegati introduttivi, il valore di mercato di tali biglietti, come del resto di quelli migliori, era legato a numerose incognite, legate alla possibilità di reperirli, ma anche e specialmente all’ipotesi che la nazionale di casa accedesse alla finale del torneo, ipotesi che avrebbe evidentemente aumentato a dismisura il valore di qualsiasi biglietto.
Non essendosi verificata tale eventualità, l’affermazione dell’appellante secondo cui i biglietti di 4. categoria valevano esattamente quanto pagato dall’attore regge quanto l’opposta ipotesi secondo cui essi dopo l’eliminazione dell’Italia avrebbero potuto essere reperiti al valore nominale o ad un prezzo di poco superiore.
Anche volendo ammettere, per mantenere il parallelo con il momento della determinazione del valore dei biglietti migliori e nella per la convenuta migliore delle ipotesi, che il danno debba essere stimato nel momento in cui l’attore ha ordinato i biglietti (cfr. invece: Brehm, Berner Kommentar, n. 7 e 8 ad art. 42 CO), non può in definitiva in una simile situazione essere rimproverato il Pretore per aver quantificato il danno facendo capo ad un calcolo empirico, in implicita applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Dovendosi secondo l’ordinario andamento delle cose ammettere una differenza di prezzo tra i migliori e i peggiori biglietti anche sul mercato cosiddetto “libero”, determinato cioè dalle leggi della domanda e dell’offerta e non dai prezzi di listino, non pare in effetti destituito di fondamento il parallelo fatto dal Pretore tra l’aumento del costo dei migliori biglietti e l’ipotesi di un in proporzione analogo aumento del prezzo dei biglietti di quarta categoria, né la convenuta sa criticare adeguatamente tale conclusione se non con l’apodittica affermazione dell’equivalenza tra quanto pagato e quanto fornito.
Non può del resto essere disatteso che la stessa convenuta era conscia della differenza di valore che oggi nega, allorché essa in relazione alla fornitura di biglietti di quarta invece che di prima categoria si è rivolta alla __________ per “chiedere un giusto risarcimento, tenendo in considerazione la sproporzionata differenza tra il prezzo ufficiale e quello fatturatoci” (doc. I), prezzo che era oltretutto comunque inferiore a quello richiesto dalla convenuta all’attore.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 marzo 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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