AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.93
Data decisione, Autorità: 11.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00093
Lugano 11 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile -inc. no. 154/1993 (OA.94.00292) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 17 dicembre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________ o
contro
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’940’768.- oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1990, a dipendenza di un credito documentario irrevocabile emesso a beneficio dell’attrice;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e sulla quale il Pretore con sentenza 7 febbraio 1995 si è così pronunciato:
La petizione è accolta. Di conseguenza la __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 2’940’768.- oltre interessi al 5% su fr. 2’846’164.- dal 21 luglio 1990 e su fr. 94’604.- dal 14 agosto 1990.
La tassa di giustizia di fr. 12’000.- e le spese sono poste a carico della convenuta con l’onere di rifondere all’attrice l’importo di fr. 33’000.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 28 febbraio 1995 con cui in riforma del querelato giudizio chiede l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 30 marzo 1995 postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito di un rapporto contrattuale tra le società __________, e __________ il 25 aprile 1989 la ____________________, su ordine della società elvetica, emetteva a favore della società spagnola il credito documentario irrevocabile no. __________, credito in seguito confermato dal __________ (doc. A, B). Con l’accreditivo, che tra l’altro si fondava sulle __________ della Camera di Commercio Internazionale sui crediti documentari nella sua edizione del 1983 (in seguito: NUU 1983, doc. C), la __________ si impegnava segnatamente al versamento di un importo globale di fr. 26’478’870.- relativi alla fornitura di “sistemi e macchine di confezionamento, complete di opzionali e pezzi di ricambio”, suddivisibile in consegne parziali e pagabili a 60 giorni dalla data FCR, secondo le istruzioni della banca confermante e contro presentazione, entro il 30 gennaio 1990 -data di validità del credito documentario- dei documenti in esso elencati ed alle condizioni enunciate.
La linea di credito in esame venne successivamente a più riprese modificata in relazione all’importo, alla scadenza ed al termine di consegna della merce (doc. 4-6): l’ultima modifica risale al 15 giugno 1990 con l’aumento del credito di fr. 94’604.-, per un ammontare ora di fr. 29’237’560.-, la fissazione della nuova scadenza al 20 giugno 1990 e dell’ultimo termine di consegna al 16 giugno 1990 (doc. D, E).
B. Il 1° giugno 1990 __________ inviava alla __________ 25 plichi di documenti necessari alla riscossione del credito di fr. 14’303’868.- che giunsero a quest’ultima il 7 giugno alle ore 8:48. Il 20 giugno la __________ comunicava per telex alla banca confermante di aver rilevato nella documentazione prodotta “diverse discrepanze”, di cui l’ordinante era già stata informata, e dichiarava altresì che la documentazione era tenuta a disposizione della banca (doc. G, 9).
Il 27 giugno 1990 l’istituto di credito spagnolo inviava alla __________, che la riceveva in data 2 luglio, la documentazione relativa al credito di fr. 94’604.-, anch’essa rifiutata il 16 luglio 1990 con le medesime motivazioni (doc. J, 12).
C. A seguito delle trattative intercorse tra __________ e __________ la __________ ha successivamente provveduto, su indicazione di quest’ultima società, al pagamento di due importi di fr. 8’066’074.- in data 30 luglio 1990 e di fr. 3’391’630.- in data 1° marzo 1991. Il rimanente importo di fr. 2’940’768.-, tuttora insoluto, è per contro oggetto della presente vertenza.
D. Con petizione 17 dicembre 1993 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 2’940’768.- oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1990.
L’attrice sostiene che la banca emittente non avrebbe rispettato gli obblighi previsti dall’art. 16 NUU 1983: da un lato infatti quest’ultima si sarebbe limitata ad indicare genericamente l’esistenza di discrepanze nella documentazione prodotta, senza far concretamente riferimento alle presunte irregolarità (art. 16 lett. d), e dall’altro non ne avrebbe comunicato l’esistenza alla banca confermante o alla beneficiaria entro il termine previsto dall’art. 16 lett. c. Tali violazioni contrattuali priverebbero la banca emittente del diritto di prevalersi della non conformità dei documenti alle condizioni del credito, ciò che comportava l’accoglimento della petizione.
E. Con risposta 21 marzo 1994 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, negando di aver violato l’art. 16 NUU 1983: a suo dire, mentre una notifica particolareggiata delle discrepanze alla banca confermante non si imponeva in quanto quest’ultima era senz’altro a conoscenza delle irregolarità, la comunicazione delle carenze nella documentazione presentata è stata senz’altro tempestiva, essendo avvenuta entro un termine usuale nella prassi bancaria, ammesso per altro dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
F. Nei successivi allegati ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con sentenza 7 febbraio 1995 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2’940’768.- oltre interessi, alla rifusione della tassa di giustizia di fr. 12’000.- e delle spese, nonché al versamento alla controparte di un’indennità per ripetibili di fr. 33’000.-.
Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente preso atto che nella fattispecie era incontestata la competenza territoriale del giudice adito e l’applicazione del diritto svizzero, ha esaminato se la banca convenuta avesse o meno violato le norme NUU 1983, pure applicabili al caso di specie in quanto __________. Egli ha quindi concluso che nel caso concreto la convenuta aveva sicuramente violato l’art. 16 lett. c NUU 1983, norma che impone alla banca emittente di esaminare in un tempo ragionevole i documenti ricevuti, per decidere se accettarli o meno: atteso che per l’effettuazione dell’esame della documentazione di regola si ritenevano “ragionevoli” termini dell’ordine da 1 a 3 giorni lavorativi, a meno che si trattasse di una situazione eccezionale, e visto che la modifica delle NUU avvenuta nel 1993 aveva fissato un termine massimo di 7 giorni lavorativi, era chiaro che nella fattispecie i giorni lavorativi impiegati dalla convenuta -8 per il credito di fr. 14’303’868.- e 9 per quello di fr. 94’604.-- erano indubbiamente eccessivi. D’altro canto, la convenuta si era pure resa responsabile dalla violazione dell’art. 16 lett. d NUU 1983, norma che impone alla banca emittente, una volta accertata la non conformità della documentazione, di notificare il proprio rifiuto indicando alla banca confermante o al beneficiario le irregolarità in base alle quali ella ha rifiutato i documenti: la convenuta si era infatti limitata a far notare l’esistenza di “various discrepancies” senza per altro minimamente accennare, nemmeno a grandi linee, quali fossero le carenze riscontrate.
Ritenuta la violazione da parte della convenuta delle norme uniformi sulla tempestività della notifica e sul suo contenuto, il rifiuto dell’accettazione dei documenti da parte sua non ha posto termine alla validità del credito documentario (art. 16 lett. e NUU 1983): atteso che i documenti erano stati presentati nel termine di validità dello stesso e la richiesta di pagamento del saldo è avvenuta entro il termine di prescrizione decennale, è a suo giudizio chiaro che la banca era tenuta al pagamento del credito documentario, oltre agli interessi.
Le spese e le ripetibili, caricate alle parti in base alla loro soccombenza, sono state fissate tenuto conto del fatto che non è stata necessaria alcuna istruttoria.
H. Con appello 28 febbraio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante contesta innanzitutto di non aver ossequiato il termine ragionevole per la comunicazione dell’accettazione o meno dei documenti, previsto dall’art. 16 lett. c NUU 1983. Ella osserva che il concetto di “termine ragionevole” è indeterminato e il suo ossequio va stabilito di caso in caso; la difficoltà nel definire i giorni che si impongono per l’esame della documentazione era già stata per altro riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Camera di Commercio Internazionale. Con la revisione del 1993 è stato stabilito che i giorni per l’esame erano 7: tale dato, anche se non è applicabile alla presente fattispecie, risulta tuttavia estremamente significativo in quanto rappresenta il risultato di un compromesso fra le varie tendenze originate della prassi internazionale con termini oscillanti da 5 a 10 giorni. Ne discende, a suo dire, che prima dell’introduzione delle nuove norme vi era una situazione tutt’altro che chiara, nell’ambito della quale venivano considerati ragionevoli dei termini brevi, fino a 5 giorni e lunghi, fino a 10 giorni: ora, vista la giurisprudenza allora in vigore, stante la difficoltà di esaminare ben 927 atti e l’esigenza pratica di sottoporre all’ordinante i documenti affinché questi si esprimesse circa un’eventuale loro accettazione pur in presenza di carenze formali, i giorni concretamente impiegati dall’appellante non potevano essere considerati eccessivi.
Sempre a suo dire, ella non avrebbe violato neppure l’art. 16 lett. d NUU 1983, atteso che aveva chiaramente indicato l’esistenza di molteplici discrepanze: un’indicazione più dettagliata si sarebbe inoltre rivelata assolutamente inutile, in quanto il __________ era già pienamente al corrente delle mancanze della documentazione presentata.
In ogni caso il fatto che l’attrice a suo tempo non aveva sollevato alcuna eccezione circa eventuali errori commessi dalla banca emittente e che solo a due anni e mezzo di distanza dalla scadenza del credito documentario ha ritenuto di eccepirle, sta chiaramente a dimostrare la sua malafede.
I. Delle osservazioni 30 marzo 1995 dell’attrice con cui si chiede la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile con protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Nel caso di specie, come correttamente stabilito dal Pretore, sono pacifiche la competenza territoriale del giudice adito e l’applicazione del diritto svizzero, come pure delle norme NUU 1983 che le parti hanno sottoscritto come lex contractus (cfr. Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 12 p. 2277 con rif.).
Con il gravame che ci occupa, l’appellante ha contestato il giudizio di prime cure, asserendo in sostanza di non aver minimamente violato gli art. 16 lett. c e d NUU 1983.
Come vedremo di seguito, tali censure sono del tutto infondate.
Le norme NUU 1983, contrariamente alle norme NUU 1993 -di cui si dirà più oltre- non hanno precisato quale sia il termine entro cui la banca è tenuta ad operare il controllo dei documenti, limitandosi a prevedere che la stessa disponesse al proposito di un “termine ragionevole”.
Secondo il Tribunale federale e la dottrina, la questione circa l’esistenza o meno di un “termine ragionevole” deve essere valutata di volta in volta a dipendenza delle circostanze particolari del singolo credito documentario. In Svizzera è di regola considerato “ragionevole” ai sensi dell’art. 16 lett. c NUU 1983 un termine che va da 1 a 3 giorni lavorativi (sentenza non pubblicata della I Corte Civile del Tribunale federale del 31 ottobre 1991 in re B./ C.L. con rif. (= doc. R); Tevini Du Pasquier, Le crédit documentaire en droit suisse, Ginevra 1990, p. 137 nota 47; ZR 1985 N. 104 p. 259; Thévenoz, Journée 1994 du droit bancaire et financier, Berna 1994, N. 50 p. 32 e seg.; Bartodziej, Die Rechtsverhältnisse bei verspäteter Zurückweisung nichtkonformer Dokumente beim unwiderruflichen, bestätigten Dokumentenakkreditiv, in: Schweizerische Aktiengesellschaft 59/1987, p. 2); termini più lunghi potrebbero essere ammessi in presenza di situazioni particolari, ad esempio nel caso in cui i documenti sono stati redatti in una lingua non usuale nell’ambito bancario, oppure ancora se la banca è confrontata con l’esame di centinaia di documenti (sentenza non pubblicata del Tribunale federale citata (= doc. R); Dohm, Crédit documentaire I, in: FJS 314 p. 15 con rif.).
3.1 L’appellante, facendo innanzitutto rilevare che il testo delle NUU 1993 prevede ora un termine massimo di 7 giorni per operare l’esame dei documenti e che i 7 giorni rappresentavano un compromesso fra le varie tendenze originate della prassi internazionale allora in vigore, con termini oscillanti da 5 a 10 giorni (doc. 19), ritiene che il tempo da lei impiegato nella fattispecie per l’esame della documentazione e per comunicare alla banca confermante il rifiuto della stessa era ancora da ritenersi ragionevole.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante l’introduzione di un termine massimo di 7 giorni lavorativi nel testo delle NUU non ha tuttavia lo scopo e in ogni caso non dovrebbe modificare la giurisprudenza sviluppata in materia di tempestività dell’esame del documenti (Dohm, op. cit., in FJS 314 p. 16): in effetti anche l’art. 13 lett. b NUU 1993 continua ad esigere, in primo luogo, che la banca agisca entro un “termine ragionevole”; il termine dipende tuttavia ancora dalla situazione concreta: in ogni caso, a seconda delle circostanze, si potrà pretendere che l’esame stesso sia portato a termine entro poche ore, mentre in altre occasioni potranno essere necessari tutti e 7 i giorni a disposizione (Dohm, op. cit., ibidem; Lombardini, Droit et pratique du crédit documentaire, Zurigo 1994, p. 152).
Ad ogni buon conto, l’appellante non è stata in grado di provare che la prassi internazionale vigente in ambito di NUU 1983 fosse quella di ritenere ragionevoli dei termini d’esame di 5-7 giorni, non essendo evidentemente sufficiente al proposito la circostanza per cui la decisione di prevedere un termine di 7 giorni fosse un compromesso tra diverse opinioni (doc. 19).
3.2 Pure a torto, l’appellante ritiene che le particolari circostanze del caso, e segnatamente la difficoltà di esaminare 927 atti e l’esigenza pratica di sottoporre all’ordinante i documenti affinché questi si esprimesse circa un’eventuale loro accettazione pur in presenza di carenze formali, potessero far ritenere ragionevoli i termini da lei concretamente impiegati di 8 rispettivamente 9 giorni lavorativi (esclusi in entrambi i casi il giorno di ricezione della documentazione).
Il fatto che la documentazione fosse comprensiva di 927 atti, se da una parte in base alla giurisprudenza menzionata più sopra (cfr. cons. 3) può teoricamente permettere di derogare al principio di ossequiare dei termini da 1 a 3 giorni, d’altra parte non può in ogni caso giustificare un superamento del limite massimo di 7 giorni, introdotto con la revisione del 1993 (cfr. la sentenza B.T. Co v/. S.B.I., citata da __________op. cit., p. 152 nota 369, ove è stato deciso che un termine di 8 giorni lavorativi per l’esame di documenti comportanti 967 pagine, quindi superiori a quelle del caso che ci occupa, era da ritenersi eccessivo).
L’esistenza di una prassi da parte delle banche di sottoporre i documenti al cliente in modo che questi abbia modo di pronunciarsi circa un’eventuale loro accettazione nonostante l’esistenza di alcune discrepanze, se anche può apparire giustificata (tanto è vero che la stessa è senz’altro lecita: cfr. Tevini Du Pasquier, op. cit., p. 143 e seg.), non comporta tuttavia automaticamente un aumento del termine di cui all’art. 16 lett. c NUU 1983 (ZR 1985 N. 104 p. 259): tale principio è stato ora codificato nell’art. 14 lett. c NUU 1993 (cfr. pure Lombardini, op. cit., p. 153).
L’appellante non ha per il resto allegato o provato altre circostanze particolari che potessero giustificare un maggior impiego di tempo per l’esame della documentazione, quali ad esempio l’uso di una lingua non conosciuta dalla banca emittente o non comune nella pratica bancaria.
3.3 Va infine sottolineato che la circostanza per cui la stessa convenuta a più riprese abbia affermato di aver scoperto già ad una prima disamina (risposta p. 6, duplica p. 4, appello p. 3) l’esistenza delle discrepanze nella documentazione, tant’è che il medesimo giorno della ricezione dei documenti -il 7 giugno 1990- provvide a inviarli al suo cliente per una sua presa di posizione in merito (doc. 8), sta chiaramente ad indicare che già a quel momento ella sarebbe stata in grado di comunicare alla banca confermante le discrepanze riscontrate, senza che vi fosse da parte sua la necessità di disporre di un termine più lungo (sentenza non pubblicata del Tribunale federale citata (= doc. R)): già per questo motivo il termine impiegato concretamente dalla convenuta -che come appena visto è sicuramente eccessivo- non può neppure essere considerato “ragionevole” ai sensi dell’articolo 16 lett. c delle NUU 1983.
Il ritardo è a maggior ragione foriero di conseguenze per la banca emittente, in quanto la comunicazione è avvenuta il giorno stesso della scadenza del credito documentario, ciò che ha di fatto impedito alla banca confermante ed al beneficiario di poter eventualmente porre rimedio alle carenze riscontrate (cfr. IICCA 22 marzo 1990 in re C.L./Banca X; Dohm, op. cit., in FJS 314 p. 16).
4.1 L’appellante ritiene che l’indicazione nei telex del 20 giugno (doc. G, 9) e 16 luglio 1990 (doc. J, 12) dell’esistenza di “various discrepancies” ossequiasse ai disposti della norma citata, atteso che un’indicazione più dettagliata si sarebbe rivelata assolutamente inutile, in quanto il __________ era già pienamente al corrente delle mancanze della documentazione presentata.
La censura è al limite del temerario: è infatti evidente che la formulazione utilizzata dalla convenuta nei telex non poteva adempiere alle esigenze poste dalle NUU, in particolare non consentendo al beneficiario o alla banca confermante di conoscere i motivi per cui il pagamento veniva rifiutato, ciò che impediva loro di eventualmente porvi rimedio entro il termine di validità del credito documentario (cfr. sentenza IICCA citata). La stessa appellante ha del resto affermato (duplica p. 8, appello p. 7) che per ossequiare alla norma era necessaria l’indicazione a titolo orientativo di almeno alcune irregolarità, ciò che però non era evidentemente il caso con la formulazione usata.
Dagli atti di causa non si evince infine in alcun modo, né in ogni caso è stato minimamente dimostrato, che la banca confermante fosse a conoscenza delle carenze nella documentazione; non è parimenti stato provato che la gravità delle mancanze stesse, se fossero state riconosciute, potesse aver indotto quest’ultima ad allestire una riserva tacita -istituto per altro neppure previsto dalle NUU- non potendo evidentemente essere sufficiente per il convincimento di questa Camera che tale circostanza fosse soggettivamente ovvia o logica per l’appellante stessa.
4.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il semplice fatto che l’attrice a suo tempo non avesse sollevato alcuna eccezione circa eventuali errori commessi dalla banca emittente e che solo a due anni e mezzo di distanza dalla scadenza del credito documentario abbia ritenuto di eccepirle, non è di per sé contrario al principio della buona fede: nulla impedisce infatti ad una parte di aspettare a far valere i suoi diritti nel termine di prescrizione (Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987, p. 91), tanto più se ciò è avvenuto dopo che i tentativi di risolvere bonalmente la vertenza non hanno dato l’esito sperato.
Ne discende, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, che la petizione meritava integrale accoglimento.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), atteso che per la fissazione di queste ultime si è tenuto conto della relativa stringatezza delle osservazioni al gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 14’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 15’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 10’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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