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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.88
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00089
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4438 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 28 maggio 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 5’000’000.-- oltre interessi;
E ora sul decreto 7 febbraio 1995 con il quale il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo, avendo l’attrice omesso di munirsi di un patrocinatore entro il termine assegnatole;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 24 febbraio 1995 con richiesta di effetto sospensivo chiede che il decreto impugnato sia dichiarato nullo e la causa reiscritta nel ruolo;
Mentre la convenuta con osservazioni del 5 aprile 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Con petizione 28 maggio 1993 l’attrice, all’epoca rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 5’000’000.-- oltre interessi relativo ad un mutuo a suo tempo concessole dalla convenuta.
B. Il 20 dicembre 1994 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di non rappresentare più l’attrice nell’ambito della causa in questione.
Con scritto del 21 dicembre 1994 il Pretore, richiamato l’art. 39 CPC, ha assegnato all’attrice un termine scadente il 20 gennaio 1995 per munirsi di un patrocinatore e darne notizia alla pretura, comminando lo stralcio della causa per il caso di inadempienza.
Il 17 gennaio 1995 l’attrice ha scritto al Pretore in lingua tedesca con riferimento a “Diverse Prozesse”, ringraziandolo per la proroga del termine dal 2 al 20 gennaio 1995 (riferita evidentemente ad altra causa), e chiedendo una nuova proroga di 10 giorni del termine a causa della difficoltà incontrata nel trovare “die richtigen Anwälte” per le diverse cause in corso e ad un’assenza di una settimana dovuta a motivi di salute.
Il 19 gennaio 1995 il Pretore, richiamata la precedente ordinanza del 21 dicembre 1994, ha prorogato il termine al 3 febbraio 1995 e ha avvertito l’attrice del fatto che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe.
C. Stante l’inadempienza dell’attrice, il Pretore con decreto 7 febbraio 1995 ha stralciato la causa dal ruolo, gravando l’attrice di spese e ripetibili.
D. Il 20 febbraio 1995 l’attrice, rappresentata dall’avv. __________, ha presentato una domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini ai sensi dell’art. 137 CPC.
E. Il 24 febbraio 1995 l’attrice, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha presentato appello con richiesta di effetto sospensivo contro il decreto del 7 febbraio, chiedendo che esso venga dichiarato nullo e la causa reiscritta a ruolo.
Secondo l’attrice, sia la decisione 21 dicembre 1994 con cui il Pretore le ha intimato di munirsi di un patrocinatore che quella 19 gennaio 1995 con cui le ha prorogato il termine originariamente assegnato sarebbero erroneamente state emanate in forma di ordinanza. Difettando dei requisiti formali di un decreto, in particolare della necessaria motivazione in fatto e in diritto, dette decisioni sarebbero di conseguenza nulle ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC.
In ogni caso, la decisione impugnata costituirebbe un’applicazione eccessivamente rigorosa dell’art. 39 CPC, ritenuto che lo stralcio della causa, di elevato valore e prossima alla conclusione, comporterebbe grave pregiudizio all’attrice.
Inoltre il Pretore non avrebbe tenuto nel debito conto la situazione personale dell’attrice, incapace di agire e menomata nella salute, e si sarebbe espresso nei suoi confronti in termini per lei poco comprensibili e financo ambigui.
F. Il Pretore il 27 febbraio 1995 ha conferito effetto sospensivo al gravame.
G. Nelle osservazioni del 5 aprile 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
La conseguenza non è però la nullità dell’atto, non verificandosi alcuno dei casi previsti dall’art. 142 CPC, visto in particolare che l’attrice, se l’avesse desiderato, poteva impugnare l’atto a prescindere dalla sua denominazione, senza perciò risultare limitata nei suoi diritti di difesa (art. 142 cpv. 1 lit. b CPC).
Ad ogni buon conto, la decisione era in sé sicuramente giustificata, ricorrendone con ogni evidenza le premesse costituite dalla mancanza di un patrocinatore e dall’incapacità della parte di agire da sola in giudizio, pacificamente riconosciuta nell’appello (cfr. il punto 13, pag. 10 e 11).
Ne consegue che l’eventuale appello dell’attrice contro detta decisione sarebbe stato votato all’insuccesso, e comunque l’attrice (che non afferma il contrario), in quanto incapace di agire da sola in giudizio, nemmeno avrebbe avvertito l’esigenza o la possibilità di impugnazione anche qualora la decisione le fosse stata presentata in forma di decreto.
Non ricorrono di conseguenza nemmeno gli estremi per ritenere la decisione annullabile ai sensi dell’art. 143 CPC.
Da una parte non può tornare applicabile l’art. 285 cpv. 2 lit. g CPC concernente l’assenza della firma del segretario, norma riferita ai vizi formali di sentenze e decreti, ma non anche a quelli di un’ordinanza (cfr. l’art. 286 cpv. 1 CPC), la quale è da questo punto di vista corretta, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione doveva essere emanata in altra forma, così come si è visto al considerando precedente.
Né può essere validamente sostenuta la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 lit. e CPC, essendo chiaro dal tenore della decisione che il fatto determinante è la rinuncia del precedente patrocinatore dell’attrice, e risultando ovvio dall’esplicito richiamo dell’art. 39 CPC -il che costituisce sufficiente motivazione in diritto (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 285, n. 2)- che l’attrice non veniva ritenuta in grado di condurre da sé la causa, valutazione che l’attrice stessa del resto sembra condividere.
Analoghe considerazioni varrebbero per l’ordinanza del 19 gennaio 1995, con cui il Pretore richiamando la precedente decisione ha prorogato il termine originariamente concesso, qualora si volesse ammettere che essa doveva essere emanata in forma di decreto.
L’attrice insorge anche contro la decisione di stralciare la causa, da lei ritenuta, a torto, eccessivamente rigorosa.
Una volta verificatesi le premesse per l’applicazione della norma, questione su cui il giudice decide disponendo di un ampio margine di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 39, n. 7, 8 e 12), l’art. 39 cpv. 2 CPC non si presta più a soverchie interpretazioni: esso deve essere applicato in tutta la sua severità, senza che il giudice chiamato a valersene debba o possa più interrogarsi sulla gravosità delle conseguenze che ne derivano alla parte.
Nella specie è ammesso che l’attrice non è in grado di condurre da sola la propria causa, come pure è pacifico che essa non ha ossequiato il termine assegnatole per munirsi di un altro patrocinatore.
Non può quindi essere ritenuta più o meno rigorosa la decisione del Pretore, di stralciare la causa, dato che per il codice di rito quella era l’obbligata conseguenza della situazione venutasi a creare.
L’esame globale degli atti dimostra in effetti che l’attrice ha perfettamente inteso il significato e la portata di ogni comunicazione del Pretore, reagendo ogni volta in maniera appropriata: dapprima chiedendo la proroga del termine originariamente assegnatole, ed in seguito ponendosi alla ricerca di un nuovo patrocinatore.
L’effettivo punto di questione è perciò costituito dal fatto che l’attrice ha saputo trovare un patrocinatore solo dopo la scadenza del termine assegnatole dal Pretore. Se questo ritardo sia o meno scusabile è però questione che non concerne la corretta applicazione dell’art. 39 CPC da parte del Pretore, e nemmeno tema che può o deve essere deciso in questa sede, ma semmai nell’ambito della domanda di restituzione in intero incoata dall’attrice avanti al giudice di prime cure.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1'000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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