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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.86
Data decisione, Autorità: 24.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00086
Lugano 24 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'355 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 17 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. ____________________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 75’000.-- oltre interessi a titolo di mercede del mediatore;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 febbraio 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 21 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 72’345.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni 3 aprile 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 75’000.-- relativa alla costituzione di un diritto di compera in favore di __________ avvenuta il 15 ottobre 1988 al prezzo di fr. 2’411’500.-- e avente per oggetto i fondi n. __________, __________e __________di __________.
I convenuti nella risposta del 12 luglio 1992 si sono opposti alla petizione, negando sia l’esistenza del contratto di mediazione, che la causalità di eventuali interventi dell’attore per il perfezionarsi della cessione dei predetti fondi.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, pur ritenuti i contatti avuti dall’attore con __________ e con ____________________ ha negato l’esistenza della prova certa di un conferimento contrattuale da parte dei convenuti in favore dell’attore, ed ha perciò respinto la petizione.
C. Con tempestivo gravame datato 21 febbraio 1995 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 72’345.-- oltre interessi.
Egli ripropone in sostanza la tesi dell’esistenza di un contratto di mediazione per indicazione, accettato dai convenuti esplicitamente oppure per atti concludenti, e della causalità del suo intervento per la conclusione del negozio mediato.
D. Delle osservazioni 2 aprile 1995 dei convenuti, nelle quali essi hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
IN DIRITTO
A torto l’attore identifica tale negozio con l’atto di costituzione del diritto di compera (petizione, pag. 6; appello, pag. 8), dato che in tal caso il diritto alla mercede mediatoria diviene esigibile solo nel momento dell’eventuale effettivo esercizio del diritto di compera (II CCA 30 giugno 1992 in re B./B.; Gautschi, Berner Kommentar, n. 3f ad art. 412 CO; Hofstetter, SPR, VII/2, pag. 127).
Anche se, secondo l’ordinario andamento delle cose, non vi è motivo di dubitare dell’avvenuto esercizio del diritto di compera (cfr. la deposizione dell’avv. __________ tale circostanza non è stata comprovata e addirittura essa nemmeno è stata tempestivamente addotta dall’attore negli allegati introduttivi, così che è da ritenere fatto estraneo alla realtà processuale.
Anche volendo per un attimo ammettere tale versione dei fatti, nulla giustificherebbe ancora la condanna in solido di tutti i comproprietari dei fondi ceduti, essendo pacifico che essi non potevano essere impegnati contrattualmente da __________ in assenza di una loro procura in tal senso (art. 32 CO) -circostanza non dimostrata e del resto nemmeno allegata dall’attore-, e non potendosi ammettere la loro ratifica del contratto di mediazione (art. 38 CO) dalla sola stipulazione da parte loro del negozio mediato (II CCA 5 gennaio 1990 in re C./C. e llcc.).
Ne consegue che, nella per l’attore migliore delle ipotesi, la petizione potrebbe essere accolta solo nei confronti di __________, mentre dovrebbe comunque essere reietta in quanto rivolta contro tutti gli altri convenuti.
3.1 Per dimostrare l’esistenza di un esplicito conferimento contrattuale, l’attore insiste nell’aggrapparsi ad una sua personale versione dei fatti secondo la quale __________ gli avrebbe telefonato nell’agosto del 1988 per accettare la sua offerta scritta del mese di gennaio (doc. A).
Si tratta però di una tesi che non è corroborata da alcun elemento concreto.
Atteso che lo stesso attore riconosce che i convenuti negano l’esistenza di tale consenso telefonico (appello, pag. 11), non sono di certo né l’appello alla logica (secondo cui l’attore non avrebbe fatto il nome del potenziale acquirente senza disporre del consenso contrattuale, appello, pag. 14), né le deduzioni di __________ (appello, ibidem), e nemmeno il silenzio dei venditori sui dubbi sollevati dal notaio rogante al momento della stipulazione (cfr. deposizione avv. __________; appello, pag. 15) i criteri di giudizio in grado di far concludere per l’esistenza dell’esplicita accettazione da parte dei convenuti della proposta mediatoria dell’attore.
3.2 Analogamente, non vi è nemmeno spazio per riconoscere l’esistenza di una tacita e nondimeno vincolante accettazione della prestazione mediatoria, visto che i convenuti non risultano avere consapevolmente tollerato o tacitamente ratificato l’attività mediatoria dell’attore (Gautschi, opera citata, n. 5c ad art. 412 CO).
Il teste __________ afferma infatti di aver appreso dell’occasione d’acquisto dall’attore, ma non ricorda di avere informato ____________________ suo interlocutore tra i venditori, di questa rilevante circostanza. Egli ritiene di avere ad un certo momento dovuto sollevare la questione per il fatto che essa venne discussa al momento della rogazione (cfr. deposizione dell’avv. __________ma a mente di questa Camera non vi è sufficiente chiarezza sull’argomento per poter ammettere che __________ abbia effettivamente ratificato l’agire da dietro le quinte del mediatore di turno.
Inoltre, quand’anche si volesse ammettere una simile tesi, la stessa sarebbe comunque incompatibile con le affermazioni dell’attore, che ritiene invece di aver stipulato con __________. Ovviamente, la tesi dell’attore di un contratto di mediazione stipulato con __________ non può essere provata con la deposizione di un teste che lascia intravedere un’ipotetica ratifica di attività mediatoria da parte di un altro venditore.
Ne deve conseguire, dal profilo procedurale, l’obbligo di ritenere non sostanziato il rapporto mediatorio addotto dall’attore, con il che nessuna mercede gli può evidentemente essere riconosciuta.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà ai convenuti fr. 2’800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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