AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.84
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00084
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 94/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 16 luglio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 30’432.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’architetto, domanda ridotta a fr. 27’017.-oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 gennaio 1995 ha accolto nei confronti del dott. __________ e del dott. __________ per fr. 27’017.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti dott. __________ e dott. __________, che con atto di appello del 20 febbraio 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione nei loro confronti;
Mentre l’attore con osservazioni del 27 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel dicembre del 1988 i dott. __________ e __________ hanno incaricato l’attore della progettazione di un complesso immobiliare da insediare sul fondo n. __________di __________, di proprietà di __________.
Avendo l’attore ricevuto solo fr. 20’000.-- sul totale dei propri onorari, con la causa che ci occupa egli ha proceduto contro i convenuti in solido per ottenere il saldo di fr. 30’432.-- oltre interessi.
B. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione.
I convenuti dott. __________ e dott. __________ hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva, asserendo di avere sempre agito in nome e per conto della convenuta __________, di cui erano amministratori.
Nel merito, sarebbe sproporzionata la richiesta dell’attore in relazione alle prestazioni necessarie all’ottenimento di una licenza preliminare, così come richiesto all’attore.
C. Il 10 settembre 1992 è stato decretato il fallimento della convenuta __________.
D. In sede di conclusioni l’attore, facendo proprie le risultanze peritali, ha ridotto la propria domanda a fr. 27’017.-- oltre interessi.
I convenuti dott. __________ e dott. __________ hanno per loro parte mantenuto tutte le loro eccezioni alla richiesta dell’attore.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il mandato di progettazione sia stato conferito all’attore dai dott. __________ e __________ personalmente, e solo in un secondo tempo essi avrebbero cointeressato la società nell’operazione.
Non potendosi ammettere che la società si è assunta il loro debito ai sensi degli art. 175 e segg. CO, liberandoli nei confronti dell’attore, e dovendosi ammettere l’esistenza di un rapporto di solidarietà tra i due medici, si giustificherebbe la loro condanna al pagamento di fr. 27’017.-- oltre interessi, importo corrispondente alla quantificazione dell’onorario dell’attore effettuata dal perito, e dalla quale il Pretore non ha ritenuto di dover divergere.
F. Con tempestivo gravame datato 20 febbraio 1995 i convenuti dott. __________ e dott. __________ hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione nei loro confronti.
Questo perché l’attore, quand’anche gli appellanti non si fossero esplicitamente manifestati quali rappresentanti di __________, avrebbe dovuto desumere dalle circostanze l’esistenza del rapporto di rappresentanza.
Sarebbe comunque eccessivo l’importo riconosciuto all’attore dal Pretore, atteso che egli avrebbe effettuato prestazioni eccedenti quelle necessarie per l’ottenimento di una licenza edilizia preliminare.
G. Nelle osservazioni del 27 marzo 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
Si tratta di una tesi infondata.
Come si è detto al considerando precedente, determinanti per il giudizio sull’effetto di rappresentanza sono solo le circostanze che erano riconoscibili per lo stipulante (cioè l’attore) al momento della pattuizione contrattuale.
Con questa precisazione, l’unica circostanza che potrebbe in astratto deporre per l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, perché nota al momento della stipula, è quella secondo cui il fondo oggetto del mandato di progettazione apparteneva a __________ e non ai mandanti personalmente.
Anche a voler prescindere dalla corrispondenza inizialmente intercorsa tra le parti, assai esplicita nel radicare il rapporto contrattuale tra e sole persone fisiche (cfr. i doc. B, C, D, F, G, H), il solo fatto che il fondo per cui si progetta non appartiene ai mandanti non esclude per nulla che l’incarico di progettazione possa essere attribuito da terzi, come per esempio da persone interessate all’acquisto (così in II CCA 3 aprile 1995 in re R./F.), o finanche da mediatori desiderosi di rendere più attrattivo il fondo da vendere corredandolo di un’autorizzazione a edificarlo basata su di un progetto esecutivo (II CCA 27 gennaio 1994 in re G. SA/K.).
Evidentemente, nemmeno il fatto che l’attore poteva desumere l’esistenza di un legame economico tra loro e la __________ poteva avere come automatica conseguenza un effetto di rappresentanza. Vero è semmai il contrario, visto che l’assenza di legami tra la società proprietaria e i mandanti avrebbe costituito -a rigore di logica- maggiore indizio della volontà di agire per conto del terzo proprietario, mentre proprio l’esistenza di detto rapporto economico rendeva ancor più indispensabile l’esplicitazione dell’eventuale procura, onde evitare che l’equivoco circa la titolarità del mandato dovesse essere deciso nel senso dell’apparente, chiarissimo conferimento da parte dei qui appellanti personalmente.
In altri termini, per mezzo della successiva intestazione della fattura dell’attore e dei solleciti, o del fatto che l’acconto gli è stato pagato dalla __________ non può essere a costruito a posteriori un effetto di rappresentanza riconducibile al momento della stipulazione contrattuale.
Avendo i dott. __________ e __________ contrattato in loro nome, il successivo intervento di __________ poteva avere per loro effetto liberatorio solo nella misura in cui si dovesse ammettere un accordo in tal senso da parte dell’attore (art. 32 cpv. 3 CO; art. 175 cpv. 1 in fine CO).
Dato che però gli stessi appellanti escludono nel loro gravame l’ipotesi dell’assunzione di debito da parte della __________ (punto 2, pag. 7), eventualità a giusta ragione analizzata e risolta negativamente dal Pretore, non vi è più motivo per chinarsi in questa sede ad esaminare l’ipotesi di un’eventuale liberazione dei qui appellanti in conseguenza dell’entrata in scena della fallita società anonima.
Si tratta di un’opinione che non è confortata dagli atti, visto che a prescindere dal loro elevato grado di completezza (perizia, risposta 3, pag. 5 in alto) -che altro non è se non indice di un lavoro accurato-, secondo il perito l’attore risulta aver effettuato “le prestazioni minime indispensabili per ottenere la licenza preliminare” (perizia, pag. 6).
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 febbraio 1995 dei dott. __________ e dott. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
sono a carico degli appellanti in solido i quali, pure in solido rifonderanno all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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