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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.83
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00083
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n.48/1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 18 aprile 1994 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 192’207.30 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale del giudice adito, eccezione che il Pretore con sentenza 7 febbraio 1995 ha accolto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 17 febbraio 1995 chiede l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio degli atti al Pretore affinché prosegua la procedura;
Mentre la convenuta con osservazioni del 13 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Con petizione del 28 ottobre 1993 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 192’207.30 oltre interessi.
La signora __________ avrebbe a suo tempo mutuato delle somme di denaro al di lei genero __________ affinché questi costituisse la cassa malati __________.
Del credito della mutuante si sarebbe in seguito fatta carico la convenuta, in conseguenza della fusione tra la predetta cassa malati __________ e la cassa malati __________
Da ciò la presente causa.
B. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza del giudice adito, in quanto essa avrebbe sede a __________ e la __________ di __________ sarebbe comunque estranea alla sottoscrizione del contratto di fusione dal quale l’attrice pretende di trarre diritto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che la convenuta è una fondazione avente sede a __________.
Nel caso concreto non sarebbe stata sostanziata l’esistenza di un domicilio d’affari presso l’agenzia di __________, né la stessa rappresenterebbe una succursale della sede principale.
Non potendosi nemmeno ammettere che la pretesa in questione fosse attinente all’attività esercitata dall’agenzia di __________, il Pretore ha ammesso l’eccezione di incompetenza territoriale e ha respinto la petizione in ordine.
D. Con tempestivo gravame datato 17 febbraio 1995 l’attrice ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per la continuazione della causa.
Tutte le trattative per la conclusione del contratto di fusione avrebbero avuto luogo a __________, ed inoltre il diritto commerciale stabilirebbe con chiarezza i poteri attribuiti alle sedi o alle agenzie di banche, società assicuratrici o casse malati.
Le casse malati, e perciò anche la convenuta, agirebbero nei vari cantoni in base alle autorizzazioni ricevute, così che si dovrebbe ammettere che anche la convenuta svolge di fatto in maniera preponderante la propria attività in __________.
E. Nelle osservazioni dell’11 marzo 1995 la convenuta, non senza esprimere riserve sulla ricevibilità formale dell’appello, ne ha chiesto la reiezione protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto:
Questa norma è più volte disattesa dal gravame in esame.
L’attrice, oltre a produrre numerosi nuovi documenti, che devono necessariamente essere estromessi dall’incarto (per tante: II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L.), ha notevolmente ampliato le sue tesi di fatto, sottoponendo a giudizio una versione degli avvenimenti concernenti l’eccezione di incompetenza territoriale che non coincide con quella esposta nell’allegato introduttivo e ribadita all’udienza preliminare.
Anche questi nuovi fatti non possono essere considerati ai fini del riesame della decisione pretorile sull’eccezione, atteso che l’attrice, che aveva il dovere di dimostrare al giudice la di lui competenza sulla base dell’art. 17 lit. a CPC da lei invocato (petizione, pag. 4), poteva senz’altro prendere compiutamente posizione sul tema in un eventuale allegato di replica (art. 175 CPC), allegato che essa ha invece omesso di presentare.
In effetti, l’affermazione secondo cui la convenuta ha la sua sede principale in altro cantone e non a __________ rimane incontestata, ed è anzi implicitamente confermata dal fatto che la stessa attrice ha invocato il foro della succursale o del domicilio d’affari.
E’ altresì indubbio, come risulta dal confuso allegato petizionale, che la causa del preteso credito nei confronti della convenuta risiederebbe nel contratto di fusione tra le casse malati __________ ed __________ (doc. D), e non vi è del resto altro legame possibile tra la cedente del credito e la convenuta.
Ciò premesso, è perfettamente inutile impostare il gravame sul tentativo di dimostrare che la convenuta ha oggi una succursale o un domicilio d’affari a __________, visto che secondo l’art. 17 lit. a CPC occorrerebbe dimostrare cumulativamente che l’oggetto della causa è in relazione con l’attività della succursale o della sede di affari.
L’attrice, invece, ammette esplicitamente (appello, pag. 2 in basso), con evidente riferimento all’agenzia di __________, “che all’epoca la __________ non esisteva nemmeno”, ritenendo, a torto, che la circostanza sia irrilevante, mentre proprio irrilevante è invece -secondo la tesi dell’attrice- che le trattative per la conclusione del contratto di fusione si siano svolte a __________, dal momento che ciò è avvenuto ad opera della sede principale della convenuta.
In realtà, dall’ammissione dell’assenza di legame tra l’attività della succursale o della sede di affari e l’oggetto della causa deriva necessariamente l’inapplicabilità dell’invocato art. 17 lit. a CPC, dal che discende necessariamente la reiezione del gravame, manifestamente infondato nella misura in cui esso è ricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello giustifica di commisurare le ripetibili di appello scendendo sotto i limiti inferiori della TOA.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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