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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.82
Data decisione, Autorità: 10.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00082
Lugano 10 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1243 della Pretura Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 novembre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;
E ora sulla domanda 27 aprile 1992 del convenuto, con la quale ha chiesto la restituzione in intero del termine per presentare l’allegato di risposta alla petizione;
Domanda alla quale l’attrice si è opposta e che il Pretore con decreto 2 febbraio 1995 ha respinto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 26 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 13 novembre 1991 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi quale prezzo per la fornitura di una cucina componibile.
Il 6 dicembre 1991 __________ i, moglie del convenuto, ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione della risposta adducendo l’assenza all’estero del convenuto per motivi professionali.
Con lettera 9 dicembre 1991 alla signora __________ il Pretore ha concesso una proroga di 30 giorni, ha reso attenta la parte della sospensione del termine in conseguenza delle ferie giudiziarie di __________ e ha consigliato il ricorso ad un patrocinatore.
B. Avendo il convenuto omesso di presentare la risposta, il 6 marzo 1992, facendo seguito alla richiesta 4 marzo 1992 dell’attrice, il Pretore ha assegnato al convenuto il termine di grazia di cui all’art. 169 CPC.
L’invio raccomandato non è stato ritirato.
La risposta di causa è stata inoltrata solo il 7 aprile 1992, ed è stata eccepita di tardività nella replica del 17 aprile 1992 dell’attrice.
C. Il 27 aprile 1992 il convenuto ha presentato istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini ai sensi dell’art. 137 CPC.
Egli da circa due anni lavorerebbe a __________ e rientrerebbe perciò solo di raro in Svizzera, dove vivrebbe invece sua moglie, da lui incaricata del disbrigo degli affari correnti.
All’inizio di febbraio 1992 il convenuto si sarebbe ammalato e sarebbe stato ricoverato in ospedale. La moglie lo avrebbe raggiunto il 15 febbraio e si sarebbe a sua volta trattenuta a __________ fino al 3 aprile.
Ciò avrebbe giustificato il mancato ritiro dell’assegnazione del termine di grazia, così che il convenuto avrebbe appreso della circostanza solo dalla replica dell’attrice, il 22 aprile 1992.
Dovendosi ammettere che il convenuto è stato senza sua colpa impossibilitato a presentare tempestivamente l’allegato di risposta, si giustificherebbe l’accoglimento della sua richiesta di restituzione in intero.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha osservato che la moglie del convenuto era da tempo al corrente dell’esistenza della causa, e già nel dicembre del 1991 era stata invitata ad interpellare un legale, così che il mancato rispetto del termine di grazia sarebbe in definitiva da addebitare unicamente a sua negligenza, la quale dovrebbe ricadere sul convenuto.
Da ciò la reiezione della domanda.
E. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 16 febbraio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero.
La decisione del Pretore sarebbe eccessivamente rigorosa, atteso che il convenuto non avrebbe potuto prendere conoscenza dell’assegnazione del termine di grazia per un motivo grave ed inderogabile.
Il Pretore, inoltre, prima di assegnargli il termine di grazia avrebbe dovuto diffidare il convenuto a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC.
F. Il Pretore il 17 febbraio 1995 ha conferito effetto sospensivo al gravame.
G. Nelle osservazioni del 30 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La restituzione in intero contro il lasso dei termini costituisce un rimedio di natura eccezionale, giustificato solo dal verificarsi di un impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore, ossia un motivo reale ed oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale o negligenza (art. 137 CPC; II CCA 8 marzo 1993 in re J./D.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 7 e 8).
Nel caso di specie, l’asserito impedimento è costituito dall’improvvisa malattia del convenuto e dalla partenza per l’Africa della di lui moglie, da lui incaricata di curarne gli interessi in Svizzera, allo scopo di raggiungerlo e di assisterlo durante la sua degenza in ospedale.
Il Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso la gravità dell’impedimento, ed è a torto che l’attrice ne censura l’apprezzamento (osservazioni, punto 8d, pag. 6) dal momento che essa ravvede l’impedimento nella sola malattia del convenuto, e non nell’insieme di circostanze costituito dalla malattia del convenuto e dall’assenza dalla Svizzera di entrambi i coniugi.
Si tratta di una motivazione che può essere messa in discussione.
In effetti, se il Pretore avesse impartito tale consiglio perché riteneva la parte incapace di trattare da sola la causa, si deve ritenere che egli prima di assegnare il termine di grazia avrebbe dovuto diffidare la parte a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, atteso che non era in concreto da ammettere la sua intenzione di disinteressarsene, viste le premure volte ad ottenere la proroga del termine di risposta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 11).
Se per contro il consiglio fosse stato motivato dall’assenza all’estero della parte, sarebbe difendibile il rimprovero di negligenza, posto però che anche in tal caso si dovrebbe considerare che da un lato la moglie non poteva rappresentare il marito nella richiesta di proroga del termine di risposta (art. 64 cpv. 1 CPC), e che, dall'altro, il Pretore non poteva rivolgersi direttamente a lei invece che al convenuto (cfr. l’intestazione dello scritto 9 dicembre 1991).
In simili circostanze, avuto riguardo della natura e della portata del diritto di essere sentiti, può essere ammessa la tesi del convenuto secondo cui la decisione pretorile è stata eccessivamente rigorosa.
Comunque va ricordato che il termine inosservato è quello di grazia per la presentazione della risposta, assegnato alla parte convenuta il 6 marzo 1992: a nulla può giovare il rimprovero del Pretore a quest'ultima di non essersi organizzata adeguatamente in tal senso, visto come la petizione le fosse nota fino dal 14 novembre pecedente. Infatti, il motivo dell'assenza dei conuigi __________ dal loro domicilio ticinese non lascia supporre una simile diligenza, così come i documenti dell'incarto non sono in grado di verificare che la parte convenuta abbia preso atto dell'assegnazione del termine prima di aver letto l'allegato di replica.
Il rilievo è infondato.
Benché l’eventuale tardività della domanda di restituzione in intero debba essere rilevata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 139, n. 3), non può essere ammesso che dal solo rinvenimento di un avviso di ritiro di una raccomandata proveniente dalla Pretura il convenuto dovesse inferire che gli era stato assegnato il termine di grazia per la presentazione della risposta e che lo stesso era oramai scaduto.
Non dovendosi ritenere che il convenuto ha effettivamente saputo dell’avvenuta assegnazione del termine di grazia prima di leggere la replica dell’attrice, l’istanza del 27 aprile 1992 può essere considerata tempestiva.
Si giustifica perciò la riforma del decreto impugnato nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero e di considerare tempestiva la risposta del 7 aprile 1992.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice, che in entrambe le sedi si è immotivatamente opposta alla domanda del convenuto.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 febbraio 1995 di __________ è accolto.
Il decreto 2 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
La domanda di restituzione in intero del 27 aprile 1992 è accolta, e di conseguenza la risposta di causa del 7 aprile 1992 è dichiarata tempestiva.
La tassa del presente giudizio in fr. 250.-- e le spese sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 350.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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