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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.79
Data decisione, Autorità: 16.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00079
Lugano 16 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 7063 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 novembre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’175.-- oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 gennaio 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 16 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice ha svolto uno studio inerente alla possibilità di dotare lo stabile __________ di un impianto di climatizzazione con le condutture inserite nel sottosuolo.
Non avendo ottenuto il pagamento della propria mercede di fr. 8’175.--, e ritenendo di aver ricevuto il mandato dalla convenuta, essa ha proceduto con la petizione che ci occupa.
B. Nella risposta del 28 gennaio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione negando l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice, la quale avrebbe in realtà stipulato direttamente con __________ __________, titolare di un diritto di compera sul fondo in questione e mandante anche nei confronti della stessa convenuta.
Nei confronti dell’attrice la convenuta avrebbe perciò agito quale rappresentante di __________ e non per proprio nome o per proprio conto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato l’esistenza degli estremi per ammettere che la convenuta nei suoi rapporti con l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona.
La convenuta avrebbe sì comunicato di agire per conto di terzi, ma non avrebbe posseduto alcuna valida procura in tal senso.
Non essendo il contratto stato ratificato dalla pretesa mandante, ne conseguirebbe che l’obbligo di pagare la prestazione dell’attrice rimane a carico della convenuta.
Da ciò l’accoglimento della petizione per fr. 8’175.-- oltre interessi al 6% dal 22 aprile 1992.
D. Con tempestivo gravame datato 14 febbraio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi della rappresentanza, e della conseguente assenza di rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa.
E. Nelle osservazioni del 14 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; DTF 117 II 389; Rep. 1982, pag. 38 e 39).
A questo stadio della causa la lite è perciò circoscritta alla questione a sapere se la convenuta all’atto della stipulazione con l’attrice disponesse o meno di una corrispondente procura da parte di __________.
E’ per contro fuori luogo qualsiasi discussione circa l’esistenza e l’entità della pretesa dell’attrice (cfr. appello, punto 3, pag. 4), questioni non esplicitamente contestate in sede di risposta, e pertanto da ritenere come ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC).
3.1 Nella documentazione in atti non vi è traccia della pretesa procura.
Il contratto stipulato dalla convenuta con la sua mandante __________ è silente sul tema (doc. 2).
Contrariamente a quanto ritiene la convenuta (appello, pag. 9), il solo fatto che detto documento preveda il mandato di allestire tutti i necessari progetti non conferisce alcuna facoltà di contrattare con terzi in nome della mandante.
Del resto, nella corrispondenza intercorsa la mandante ha sempre negato di aver autorizzato la convenuta a rappresentarla contrattualmente nei confronti di terzi, ed ha per contro sostenuto l’opposta tesi secondo cui la convenuta avrebbe per suo conto delegato all’attrice parte del mandato ricevuto (doc. D, E).
3.2 Le parti hanno evitato di interpellare le persone che hanno trattato la questione per conto di __________ così che manca un diretto riscontro dei reali intendimenti e dell’attidudine della mandante.
Il teste __________, dipendente o organo dell’attrice, non può evidentemente affermare alcunché circa i rapporti della convenuta con __________ G, così che le doglianze della convenuta circa l’attendibilità delle dichiarazioni di questo testimone si rivelano -in questo ambito- prive di oggetto.
La deposizione di __________, figlio del titolare della ditta individuale da cui ha preso avvio la società convenuta, pur andando nella direzione auspicata dalla parte convenuta, in quanto lascia inferire un suo ruolo di semplice intermediaria nei rapporti tra l’attrice e __________, non conferma affatto ed anzi smentisce apertamente la versione dei fatti sostenuta dalla convenuta nella risposta di causa.
In quell’allegato (punto 1, pag. 3) si legge che __________ avrebbe incaricato la convenuta di contattare la ditta attrice e di incaricarla, agendo quale sua rappresentante, dell’esecuzione dello studio di fattibilità dell’impianto di climatizzazione.
Il teste __________ riferisce invece una verità del tutto differente: sarebbe stata l’attrice ad agire per prima, chiedendo alla convenuta se poteva allestire lo studio di fattibilità, la convenuta ne avrebbe parlato all’attrice che si sarebbe in linea di massima dichiarata d’accordo a condizione di avere una conferma scritta dall’attrice, fatto che la convenuta avrebbe riferito all’attrice.
3.3 Dando credito alla versione dei fatti di __________, la convenuta non avrebbe nemmeno agito quale rappresentante ai sensi dell’art. 32 CO, ma piuttosto quale semplice messo, incaricato di trasmettere le manifestazioni di volontà altrui.
A prescindere dal fatto che il teste nella sua deposizione dà per acquisiti determinati fatti (i contatti di suo padre con l’attrice e con __________, il contenuto dei vari colloqui telefonici) senza precisare se li conosce per averli vissuti in prima persona, o perché gli sono stati riferiti dal padre, va ricordato che lo scopo della prova testimoniale è, come per ogni altra prova, quello di avvalorare i fatti addotti dalla parte negli allegati introduttivi della causa.
Se il teste, come nella specie riferisce fatti differenti da quelli addotti dalla parte, questi non possono automaticamente divenire parte della realtà processuale che deve essere considerata ai fini del giudizio (II CCA 5 agosto 1993 in re R./B.).
Posto che la convenuta ha ammesso di aver contattato l’attrice per incaricarla di eseguire lo studio di fattibilità, ma sostiene di aver agito quale rappresentante di terzi, ne consegue che se il teste viene a dire che la convenuta non contattò per prima l’attrice e che comunque non agì quale rappresentante, ma solo come messo, dal profilo processuale si dovrà ritenere non provata la tesi della convenuta della rappresentanza, con il che la sua ammissione di avere conferito mandato all’attrice la impegna nei di lei confronti ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO.
3.4 Sono per il resto irrilevanti, per quanto ricevibili, le considerazioni della convenuta sull’ammontare degli onorari delle parti per le rispettive prestazioni in favore dei loro mandanti, non potendo le stesse in alcun modo dare corpo al preteso rapporto di rappresentanza.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 14 febbraio 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 750.-- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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