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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.74
Data decisione, Autorità: 12.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00074
Lugano 12 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 99/89 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa da
rappr. da: avv. __________ o
contro
rappr. da: avv. __________
con petizione 30 ottobre 1989 che il Pretore, con sentenza 12 luglio 1994, ha accolto condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di Fr. 43’600.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 18 febbraio 1987.
Appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 15 settembre 1994, chiede che la petizione, in riforma del primo giudizio, venga integralmente respinta.
Mentre la parte attrice, con osservazioni 20 ottobre 1994, postula la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Il 10 ottobre 1985 __________ ha acquistato dalla __________ 753 azioni della __________ di __________ per il prezzo di DM 150’000.- (cfr. contratto doc. C). I preliminari grazie ai quali la compravendita delle azioni ha potuto realizzarsi sono stati condotti da __________ il quale ha poi rivendicato nei confronti di __________ l’importo di DM 50’000.- pari al saldo, già dedotto un versamento di DM 25’000.-, della provvigione promessagli e consistente nella metà della differenza tra il prezzo delle azioni inizialmente richiesto dalla venditrice (DM 300’000.-) e quello spuntato in definitiva con il contratto di compra-vendita (DM 150’000.-). __________ é nel frattempo fallito e la sua pretesa nei confronti di __________ é stata ceduta, ai sensi dell’art. 260 LFEF, alla __________ che, per ottenere il pagamento di quell' importo, ha avviato la presente causa.
Il convenuto si é opposto alla pretesa argomentando che un accordo così come sostenuto da __________ non si é mai realizzato mentre invece le parti convennero che la provvigione residua spettante a __________ avrebbe dovuto confluire, quale mutuo, nella __________ al fine di garantirle un minimo di liquidità e, solo in un secondo tempo, a dipendenza dell’andamento economico della società, gli sarebbe stata riversata. L’importo di DM 25’000.- versatogli é così da intendersi a saldo di qualsiasi pretesa dal momento che la __________, parte delle cui azioni erano state acquistate da __________ si era rivelata una società dalla situazione economica catastrofica.
Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto provato che la differenza tra il prezzo dell’offerta delle azioni e quello definitivo avrebbe dovuto essere divisa a metà tra __________ e che, in un secondo tempo, __________ accettò che una parte della provvigione venisse versata direttamente alla __________. Quest’ultimo accordo rappresenta giuridicamente un contratto a favore di terzi (art. 112 CO) che però non ha avuto esecuzione - essendosi rifiutato il convenuto di adempiere in questo senso a dipendenza della cattiva situazione finanziaria della società - con la conseguenza che __________, rispettivamente l’attrice __________ __________ cessionaria della pretesa della massa fallimentare __________ può chiedere il versamento dell’importo di DM 50’000.- essendosi ripristinato l’accordo originario.
Con l’appello il convenuto rimprovera al primo giudice una valutazione arbitraria dei mezzi di prova, in particolare -per aver ammessa la pattuizione di una commissione del 50% sulla differenza quando invece __________ si era impegnato per un importo da stabilire ma comunque fino al massimo della metà come risulta dalla lettera 24 marzo 1986, doc. E.; -per non aver accertato che in realtà l’intenzione originaria era quella di conferire tutto quanto risparmiato sul prezzo d’acquisto alla __________ quale mutuo e che solo in seguito, a dipendenza delle accertate condizioni personali precarie di __________ si era ritenuto opportuno versare direttamente a questi una parte del risparmio, cosa che avvenne con il versamento dei DM 25’000.-; -per aver individuato un contratto a favore di terzi negli accordi tra le parti quando invece, in definitiva, __________ ha ceduto (con condizione sospensiva rappresentata dal risanamento dell’anonima) a __________ il suo credito verso __________ per la restituzione della somma con la conseguenza che la mancata erogazione del credito non può dar origine ad alcuna valida pretesa di __________.
Con le proprie osservazioni all’appello la parte attrice contesta le argomentazioni e le deduzioni avverse ribadendo che l’istruttoria ha dimostrato la bontà delle ragioni di __________ e quindi la fondatezza del credito litigioso.
5.1. La lettura del contenuto delle lettere 24 marzo 1986 (doc. 1) e 23 febbraio 1987 (doc. 2) indirizzate da __________ a __________ permette di farsi un quadro estremamente chiaro degli accordi e delle prese di posizione delle parti che non sono quelli che, in causa e più particolarmente con l’appello, il convenuto vuole dare per dimostrati. Infatti, contrariamente alla sua pretesa successione degli avvenimenti, si ha che l’accordo iniziale originario é stato quello di concedere a __________ un’indennità “bis maximal 50%” (doc. 1) rispettivamente “von maximal 50%” (doc. 2) del risparmio nell’acquisto delle azioni __________ e che solo in un secondo tempo __________ unilateralmente (“schien es mir zweckmässig”), ritenne di pagare direttamente a __________t parte dell’indennità e di dirottare l’altra parte alla __________ quale mutuo che sarebbe stato restituito allo stesso __________ a determinate condizioni legate all’avvenuto risanamento finanziario dell’anonima. Quindi, per stessa ammissione del convenuto, le cui espressioni nella lettera doc. 1 non abbisognano di particolari sforzi interpretativi poiché il senso letterale é quello, il suo debito nei confronti di __________ veniva in parte pagato concedendo un mutuo alla __________ __________ al proposito, ammette di essere stato d’accordo che i soldi dovutigli venissero versati alla società quale mutuo ma condiziona il suo assenso all’attuarsi di determinate condizioni legate alla concessione a suo favore di un’opzione su parte delle azioni __________ (lettera 13 aprile 1987, doc. I). L’esistenza e l’efficacia dell’eventuale pattuizione di queste condizioni evocate da __________ può restare indecisa poiché la situazione giuridica e le conseguenze non cambiano anche se si ammette che __________ ha accettato, incondizionatamente, di far si che parte dell’indennità spettantegli venisse versata da __________
5.2. Il rapporto tra le parti per quanto riguarda la parte di indennità da versarsi alla __________ rappresenta così un classico caso di contratto a favore di terzi (art. 112 CO) in cui __________ ha stipulato che il debito nei suoi confronti di __________ sarebbe stato pagato, solvendi causa, alla __________ instaurando nei confronti di questa una nuova causale di mutuo. Non é invece giustificabile - proprio perché il credito di __________ nei confronti di __________, come visto al considerando precedente, é nato prima dell’accordo sul dirottamento di parte dei soldi alla __________ - la tesi giuridica del convenuto di una cessione di __________ a __________ del credito di restituzione nei confronti della __________ poiché ciò presupponeva che __________ non fosse debitore o non fosse più debitore di __________ contrariamente alle sue stesse ammissioni deducibili dalla lettera doc. 1 e di cui si é detto precedentemente.
5.2.1. Non interessa nemmeno approfondire il tema a sapere se il contratto a favore di terzi era di tipo imperfetto (più plausibile in mancanza di indizi contrari negli accordi tra le parti con riferimento alla natura ed allo scopo del contratto) oppure perfetto poiché, in mancanza di esecuzione della prestazione al terzo come é avvenuto nel caso concreto (cfr. punto 2 della lettera 23 febbraio 1987, doc. 2), __________ poteva validamente revocare la sua disposizione. Nel contratto imperfetto poiché al terzo non competeva alcun diritto all’esecuzione (OR-Rainer Gonzenbach, art. 112 n. 14) e nel contratto perfetto perché non risulta che il terzo, ossia la __________ abbia mai dichiarato di far valere il proprio diritto (OR-Rainer Gonzenbach, op. cit. n. 18). La revoca dell’accordo da parte di __________ é deducibile dalle sue dirette richieste di pagamento ad __________ il quale, per il caso del contratto perfetto, si é allineato alla rinuncia della pattuizione a favore del terzo decidendo di non più versargli quella prestazione (OR-Rainer Gonzenbach, op. cit., loc. cit.).
poteva così chiedere il pagamento del suo credito.
5.3. Resta da definire l’ammontare del credito. Negli allegati introduttivi di causa non vi é specifica contestazione al proposito: la risposta di causa indica soltanto che il versamento dell’importo di DM 25’000.- rappresentava la liquidazione definitiva per l’attività svolta da __________ il quale doveva rinunciare alla provvigione piena a favore della __________ senza però mettere in dubbio che tale indennità piena non fosse la metà esatta del risparmio sull’acquisto delle azioni. Nell’allegato conclusivo si discute attorno agli accordi intercorsi dalle parti nell’ottica delle argomentazioni del convenuto senza che vi sia alcun accenno all’eventuale fatto che l’indicazione “bis maximal 50%” o “von maximal 50%” non dovesse rappresentare DM 75’000.- rispetto ad un risparmio sull’acquisto delle azioni di DM 150’000.-.
L’eccezione al proposito sollevata solo con l’appello si rivela intempestiva ed irricevibile (art. 321 litt. b CPC) per cui va confermato il giudizio del Pretore.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 15 settembre 1994 di __________ é respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in.
a) tassa di giustizia Fr. 850.-
b)spese di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr. 900.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte Fr. 1’200.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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