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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.70
Data decisione, Autorità: 24.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00070
Lugano 24 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. n. 3193/94 della Pretura di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 1 maggio 1994 da
rappr. da: avv. __________
contro
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 26 gennaio 1995, ha accolto condannando la convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 14’635.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1994.
Appellante la parte convenuta la quale con scritto raccomandato 2 febbraio 1995 si oppone alla decisione di prima istanza.
Mentre l’istante, con osservazioni 11 febbraio 1995, chiede la conferma della sentenza pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
__________, pilota d’aeroplani alla dipendenze della __________ dal 1990, é stato licenziato, con lettera 16 novembre 1993, per la fine di gennaio 1994 data alla quale gli sono state versate le sue spettanze per salario ed accessori.
Con l’istanza che ci occupa __________ chiede che la disdetta venga riconosciuta nulla poiché intimatagli nelle quattro settimane successive al compimento di un suo periodo di servizio militare e che la ditta convenuta venga condannata a versargli lo stipendio per i mesi di febbraio, marzo ed aprile per complessivi Fr. 14’635.- .
Il Pretore ha accolto la domanda.
Con le osservazioni all’appello l’istante ribadisce come la disdetta sia nulla percui il diritto di ottenere il versamento del salario non si esaurisce, come preteso, al febbraio 1994.
Il successivo allegato di contestazione e precisazione delle proprie posizioni inviato dalla __________ in data 16 febbraio 1995 non può essere preso in considerazione, e nemmeno é stato intimato alla controparte, poiché nella procedura di ricorso si fa luogo ad un unico scambio di allegati scritti, l'appellante non potendo replicare alle osservazioni dell'appellato (I CCA 14 giugno 1993 __________ c. __________). In ogni caso quello scritto supplementare é pure stato presentato una volta trascorso il termine di 10 giorni dalla sentenza per poter appellare ed esporre le motivazioni a sostegno del ricorso.
Ci si potrebbe chiedere a futura memoria, a dipendenza della nullità della disdetta e della prosecuzione nel tempo del contratto di lavoro, se la pretesa dell'istante riguardi il pagamento del salario esigibile sino al momento dell’introduzione dell’istanza per il fatto che il contratto di lavoro non sarebbe mai stato interrotto oppure quello a liquidazione di ogni pretesa. La questione potrebbe essere di interesse pratico poiché allora il contratto di lavoro continuerebbe tuttora in mancanza di una successiva valida ed operante disdetta. Tuttavia lo stesso atteggiamento in causa dell'istante non gli permetterebbe, in buona fede, di prevalersene poiché ha dimostrato per atti concludenti di ritenere, in ogni caso, cessato il rapporto di lavoro alla fine di aprile 1994 ed in tal senso può essere individuato un accordo tacito tra le parti. Del resto dopo quella data non appaiono interventi dell’istante intesi ad offrire le proprie prestazioni lavorative.
Trattandosi di procedura per mercedi e salari non si prelevano tasse o spese di giudizio anche di seconda sede mentre le ripetibili sono a carico dell’appellante interamente soccombente nella procedura.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 2 febbraio 1995 di __________ é respinto.
Non si prelevano tasse o spese.
verserà ad __________ Fr. 200.- per ripeti-
bili d’appello.
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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