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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.68
Data decisione, Autorità: 05.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00068
Lugano 5 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no 92/92 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 26 maggio 1992 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
chiedente il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione di una compravendita ad asta privata che il Pretore , con decisione 13 gennaio 1995, ha solo parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare a quella attrice l’importo di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991.
Appellante la parte attrice la quale, con atto d’appello 1 febbraio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 59’290.80 oltre interessi al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85.
Mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Atteso che nonostante diversi solleciti di pagamento dello scoperto residuo la convenuta non procedeva all’estinzione del debito la creditrice ha ceduto il proprio credito alla __________ che procede in lite, con la causa che ci occupa, chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 61’290.80 - comprensivo del saldo capitale, di spese di trasporto per la merce ritornata e degli interessi maturati sul debito residuo dopo il versamento dei due citati acconti - oltre ad interessi di mora al 15 %.
Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione dopo aver respinto le obiezioni della convenuta che affermava di non essere mai stata debitrice della __________ dal momento che al momento dell’asta aveva agito in qualità di rappresentante di tale signor __________ e, in subordine, di non più essere, qualora lo fosse stata, debitrice dell’importo preteso poiché il debito sarebbe stato assunto dallo stesso signor __________. In particolare il Pretore ha ritenuto dovuto un importo capitale di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991; non ha invece accordato interessi di mora con decorrenza precedente a questo termine poiché solo in quel momento vi sarebbe stata una regolare interpellazione produttiva delle conseguenze della mora. Per quanto riguarda spese e ripetibili ha condannato la convenuta a versare all’attrice i 2/3 delle tasse e spese di giudizio ed ha riconosciuto a quest’ultima Fr. 1’700.- per indennità ripetibili.
Con l’appello la parte attrice critica il calcolo riassuntivo del capitale dovuto, così come eseguito dal Pretore, avendo quest’ultimo - probabilmente per un errore di scritturazione - dedotto Fr. 59’290.80 quale controvalore degli oggetti ritornati invece dei concordati Fr. 53’992.50. Inoltre censura il rifiuto da parte del Pretore di concedere gli interessi moratori già a far tempo del settimo giorno dalla chiusura dell’asta, quindi dal 1 aprile 1990, come alle condizioni generali d’asta.
La parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello.
5.1. Con riferimento al giudizio sulla decorrenza degli interessi l’appellante censura il Pretore che considera inapplicabile l’art. 102 cpv. 2 CO al contratto venuto in essere tra le parti e questo malgrado il fatto che l’appellata abbia accettato le condizioni d’asta e le relative condizioni di pagamento che prevedono, nel caso di non pagamento in contanti, un interesse di mora del 15% a far tempo da sette giorni dopo la chiusura dell’asta (cfr. punto 1. “Auktionsbedingungen”, doc. C).
La censura é fondata. La vendita all’asta privata non si distingue giuridicamente da una vendita ordinaria e ne segue che il compratore é tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole contrattuali (art. 211 cpv. 1 CO). Dalle tavole processuali risulta che queste condizioni erano indicate su di un formulario prestampato (doc. C) e nonostante la circostanza che le stesse non abbiano fatto l’oggetto di una negoziazione tra le parti contraenti devono comunque essere considerate come facenti parte integrante del contratto perché accettate dalla convenuta, persona senz’altro cognita di questo genere di negozi, con la sottoscrizione della cartella d’offerente (doc. B) che fa puntuale riferimento a tali condizioni (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 127). Inoltre sono state lette ad alta voce prima dell’inizio dell’asta, come confermato dal teste __________ con la conseguenza che, annunciate pubblicamente, vincolavano le parti in causa (FJS Vente aux enchères N. 234, pag. 4).
5.2. Dal tenore letterale del punto primo delle condizioni del regolamento d’asta (doc. C) risulta che il prezzo d’acquisto degli oggetti aggiudicati deve essere, di principio, corrisposto in contanti alla consegna dei beni ma anche, eccezionalmente e con pagamento di un supplemento, a seguito di fatturazione entro 7 giorni dalla chiusura dell’asta. questa ha avuto luogo il 15 marzo 1990 e di conseguenza l’appellata avrebbe dovuto adempiere la sua prestazione entro il successivo 22 marzo 1990. Non avendolo fatto e proprio solo per la decorrenza del termine di adempimento stabilito contrattualmente l’appellata si é trovata nella situazione di mora senza più necessità alcuna di interpellazione da parte della creditrice (art. 102 cpv. 2 CO; Engel, op. cit., pag. 466/7; OR-Wiegand, art. 102 N. 10).
Il primo periodo di interesse riguarda un capitale scoperto di Fr. 116’520.- con la conseguenza che l’importo esposto nel conteggio doc. E di Fr. 4’855.- é corretto (Fr. 11’652x10% : 12 x 5). Il conteggio d’interesse al 10% per il secondo periodo, così come al doc. E, non é invece corretto poiché é stato calcolato anche tenendo conto quale capitale del primo importo per interessi configurando così l’anatocismo che é vietato dalla norma dell’art. 105 cpv. 3 CO. L’interesse al 10% per i sette mesi dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991 deve essere calcolato su di un capitale residuo di Fr. 102’184.35 (Fr. 107’039.35 ./. Fr. 4’855.-) con un risultato di Fr. 5’960.75.
Ne segue che la convenuta deve corrispondere ancora all’attrice i seguenti importi:
Fr. 48’191. 85 quale capitale residuo
Fr. 4’855.-- per interessi primo periodo
Fr. 5’960.75 per interessi secondo periodo
Fr. 59’007.60 totale
oltre interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello é accolto e di conseguenza la sentenza 13 gennaio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 1 viene così riformata:
Di conseguenza la signora __________ é condannata a versare Fr. 59’007.60 alla __________ oltre interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 570.-
b) spese di cancelleria Fr. 30.-
totale Fr. 600.-
già anticipati dall’appellante sono a carico della parte appellata che verserà ancora alla __________ Fr. 1’200.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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