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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.67
Data decisione, Autorità: 19.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00067
Lugano 19 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile ordinaria dipendente da petizione 14 marzo 1994 del
__________, rappresentato dalla succursale di __________ rappr. da: studio legale __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
chiedente la condanna del convenuto a risarcire la banca attrice della somma di
fr. 400’000.- e accessori;
ed ora sulla domanda processuale 3 maggio 1994 del convenuto che ha proposto al pretore di decidere preliminarmente sull’eccezione di litispendenza e di incompetenza da lui sollevata;
eccezione cui si è opposta la banca attrice e che il primo giudice, con sentenza 17 gennaio 1995, ha respinto;
appellante il convenuto che, con allegato 30 gennaio 1995 postula la riforma della decisione pretorile e il conseguente accoglimento dell’eccezione in esame, ossia la reiezione dell’azione;
lette le osservazioni all’appello della controparte;
considera
in fatto e in diritto
Nei confronti di tutte queste persone è in itinere un’istruttoria penale in cui il __________, parte lesa, si è costituito parte civile.
Con la decisione impugnata il pretore ha respinto l’eccezione sulla scorta della constatazione che la banca attrice ha sì comunicato all’autorità penale di costituirsi parte civile, ma non ha quantificato la sua richiesta di risarcimento: così facendo non sono dati i presupposti per ammettere la litispendenza dell’azione.
L’appello ripropone la stessa tematica: degli argomenti svolti - come pure delle allegazioni esposte con le osservazioni - si dirà, se necessario, nel seguito.
Il principio della forza di cosa giudicata sostanziale garantisce che una sentenza concernente una determinata lite fra persone determinate è vincolante per processi futuri (Guldener M., Schweizerisches Zivil-prozessrecht, Zurigo 1958, p. 303).
Ancor prima, già la richiesta al giudice intesa ad ottenere una decisione vincolante crea - a determinate condizioni - litispendenza; una delle conseguenze di questo stato processuale è quella di inibire l’introduzione di un’azione identica: ciò per evitare che sullo stesso oggetto vengano prese decisioni divergenti (Guldener, op. cit., p. 250).
Anche nel nostro Cantone è previsto l’istituto dell’azione civile adesiva, ossia proposta al giudice penale contemporaneamente all’azione penale, quando concerne gli autori e i complici di un reato, motivo di pregiudizio civile per il leso (art. 3 CPP).
A questo scopo la parte lesa deve costituirsi parte civile, come prevedono gli art. 64 segg. CPP.
Il codice di rito civile ticinese, nel capitolo dedicato alla concorrenza delle azioni civili e penali, non definisce formalmente il problema dell’opzione del leso; l’art. 111 CPC enuncia che la parte lesa ha facoltà di promuovere “prima” l’azione civile: la formulazione del disposto, che sembra dare importanza alla cronologia degli atti processuali del leso, non chiarisce la problematica, poiché un’azione civile indipendente da quella penale - nel caso in cui la parte lesa non si è costituita parte civile - non può comunque essere esclusa. Né la procedura civile può imporre al leso, una volta avviato il processo penale, di proporre azione adesiva in luogo di introdurre la causa civile.
La dottrina sorta attorno alle regole del processo penale è unanime nel riconoscere che la parte lesa non può far valere le sue pretese di diritto privato contemporaneamente davanti al giudice penale e al giudice civile poiché vi si oppone la litispendenza dell’azione: il leso deve quindi optare per l’una o per l’altra via (Hauser R., Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Basilea 1978, p. 79; Rehberg J., Zum zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift für Max Keller, p. 634; Piquerez G., Précis de procédure pénale suisse, ed. 2, n. 1761 e segg.; Piquerez G., Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, vol. 1, p. 256).
Condizione necessaria perché l’azione adesiva crei la litispendenza è che essa, ancorché nella forma prevista dalla procedura penale cantonale, sia connotata da un contenuto minimo che permetta al giudice di prenderla in considerazione e di giudicarne il merito: in particolare dev’essere chiara la volontà del leso di ottenere il pagamento di una indennità determinata (“beziffert”) o almeno la verifica del fondamento giuridico di tale indennità (DTF 60 II 199; 91 II 429, cons. 10; 100 II 344; 101 II 79 e 111 II 59).
In particolare, in sede di contraddittorio davanti al __________ ( verbale 8 luglio 1993 ), il rappresentante del __________ si è associato alla richiesta di mantenimento del sequestro sull’importo di fr. 400’000.- e ha anzi postulato che tale limite venisse aumentato a fr. 450’000.- per tenere conto degli interessi, indebitamente versati dal funzionario di banca __________ a __________ nel periodo aprile-dicembre 1992.
Il sequestro, ordinato dal procuratore pubblico, costituisce una decisione di carattere provvisionale, atta a garantire mezzi di prova - se si tratta di sequestro probatorio - rispettivamente ad assicurare valori o somme di denaro se l’intervento ha carattere confiscatorio: tale possibilità d’intervento è data sia in vista della loro eventuale confisca, sia - anche - in vista della restituzione al loro legittimo proprietario ( Piquerez G., Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 1449 segg; Schmid N., Strafprozessrecht, ed 2, n. 752 ).
La decisione di sequestro tuttavia, proprio per tale sua peculiarità, non può equivalere a una richiesta di risarcimento danni nella sede penale, ossia alla presentazione di un’azione adesiva: a meno che la parte civile, ancorché nell’ambito di quel procedimento provvisionale, non esprima in chiare lettere tale sua intenzione.
Nel caso in esame, per contro, essa si è limitata ad esprimersi sulla misura conservativa come tale, senza tuttavia formulare nessuna richiesta di risarcimento di cui il giudice penale debba tener conto nell’ambito di quel giudizio: a queste condizioni non appare possibile ipotizzare la litispendenza e - di conseguenza -l’improponibilità dell’azione al giudice civile.
Pertanto, il giudizio dedotto in appello merita conferma.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
L’appello 30 gennaio 1995 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.- , anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Egli verserà inoltre al __________ l’importo di fr. 500.- a titolo di indennità ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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