AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.66
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00066
Lugano 23 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc.n. 69/1989 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 13 luglio 1989 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36’656.70 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 gennaio 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 31 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 16 marzo 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta nel settembre del 1988 ha appaltato all’attore l’allestimento di 2’500 esemplari di un catalogo consistente in fotografie di gioielli di sua produzione, nonché di altri stampati pubblicitari.
Dal mancato pagamento della mercede dell’attore, quantificata in fr. 36’656.70, prende avvio la presente causa.
B. Nella risposta del 16 ottobre 1989 la convenuta si è opposta alla petizione.
L’attore avrebbe fornito, oltretutto in ritardo sul termine pattuito, un’opera gravemente difettosa. L’inadempienza dell’attore avrebbe causato alla convenuta un pregiudizio quantificabile in fr. 13’185.50, somma da opporre in compensazione alla pretesa dell’attore nell’eventualità che essa dovesse essere ammessa.
C. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato, ritenuta l’applicabilità del diritto svizzero in materia di contratto di appalto, il Pretore ha rilevato che la convenuta avrebbe dimostrato le carenze qualitative del catalogo sottoposto al perito, ma non anche che i difetti riguarderebbero l’intera partita di 2’500 cataloghi.
Da ciò l’accoglimento della petizione in conseguenza della mancanza della prova dell’esistenza dei difetti, senza più necessità di esaminare le questioni della tempestività della loro notifica, e dell’esistenza del pregiudizio lamentato dalla convenuta.
E. Con tempestivo gravame datato 31 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa avrebbe chiaramente dichiarato di contestare siccome difettosa tutta la fornitura dell’attore, e non solo uno oppure alcuni cataloghi.
I difetti identificati dal perito sarebbero inoltre oggetto di riproduzione meccanica durante la tiratura degli stampati, così che ci si dovrebbe lecitamente attendere la loro presenza su tutti gli esemplari prodotti.
La convenuta ammetterebbe per il resto di aver potuto fruire della prestazione dell’attore nella misura di lire 6’850’000, ma a tale suo debito essa potrebbe con successo opporre in compensazione la propria contropretesa relativa ai danni conseguenti all’inadempienza dell’attore, così che in definitiva nulla gli sarebbe dovuto.
F. Nelle osservazioni del 16 marzo 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa sono pacifici l’applicabilità alla fattispecie del diritto svizzero, come pure l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO).
Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1557).
Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B. dello S.).
Agli atti non vi è però alcuna notifica di difetto precedente quella del 26 gennaio 1989 (doc. E), la quale, pur ritenuta la relativa difficoltà della verifica di una partita di quasi 900 esemplari, -da effettuare con delle cosiddette “Stichproben” (Gautschi, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 367 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 12 ad art. 367 CO)- è senza dubbio tardiva, specie se si considera che a mente della stessa convenuta si trattava di articoli destinati ad essere recapitati alla clientela ancora prima delle festività natalizie.
Alla tardività della notifica del 26 gennaio 1989 non può porre rimedio il fatto che essa fa riferimento a ragioni di cui l’attore sarebbe già a conoscenza, così da sottintendere l’esistenza di altre, precedenti notifiche di difetti, visto che lo scritto in questione non può evidentemente fornire la prova dell’asserita precedente notifica, essendo per rispetto alla stessa una semplice affermazione di parte, e non risultando nelle tavole processuali altre migliori evidenze della sua reale effettuazione da parte della convenuta (in senso contrario: deposizione __________.
Quale prima conseguenza, è perciò del tutto pacifico l’obbligo della convenuta al pagamento di quanto le è stato effettivamente consegnato.
5.1 Una prima soluzione, confortata dal tenore dell’ordinazione, sarebbe quella di considerarli come facenti parte di un’unica opera, così da giungere a considerare che la tardività della notifica dei difetti del 26 gennaio 1989 ha comportato la perenzione dei diritti del committente anche in ordine agli altri 1’600 cataloghi limitatamente a quei difetti che la committente, come nel caso di quelli lamentati, poteva attendersi di trovare riprodotti in ogni parte dell’opera, con la conseguenza di dover obbligare la convenuta all’integrale pagamento.
5.2 Se invece si volesse ritenere che ogni singola consegna di esemplari del catalogo costituiva una parte di opera a sé stante, si dovrebbe ammettere che per ogni singola parte di opera consegnata esisteva l’obbligo del committente alla sua verifica e alla tempestiva notifica dei difetti (Gauch, opera citata, n. 1801).
Da questa impostazione deriverebbe che la convenuta ha comunque perso ogni diritto in relazione alla prima fornitura.
Quo alla fornitura non ritirata, pur non potendosi ritenere in senso stretto tardiva la notifica avvenuta, perché non riferita quella fornitura, ci si deve comunque chiedere se proprio per la tesi addotta dalla convenuta, secondo cui i difetti del catalogo esaminato e proveniente dalla prima fornitura erano destinati ad essere riprodotti in ogni successiva copia del catalogo, non debba essere sanzionato dal profilo della buona fede il passivo comportamento della committente.
La risposta deve essere affermativa.
Non può infatti essere disatteso che l’omessa tempestiva verifica della prima spedizione da parte della convenuta è per sua stessa ammissione, secondo le sue tesi, in precisa relazione con gli asseriti difetti delle altre copie del catalogo.
In altri termini, se la convenuta avesse puntualmente segnalato gli asseriti difetti della prima spedizione, l’attrice avrebbe potuto facilmente porvi rimedio. Al contrario, ne deve conseguire che dal silenzio della convenuta al riguardo della prima fornitura, l’attrice poteva in buona fede dedurre la bontà del proprio operato (così esplicitamente l’art. 370 cpv. 2 CO) e perseverare nella produzione senza necessità di apportare modifiche alla propria opera.
5.3 Né alla convenuta può giovare quanto previsto dall’art. 366 cpv. 2 CO, ritenuto che essa ha da una parte negligentemente omesso di prendere atto -per quanto ciò sia vero- che la seconda fornitura di cataloghi sarebbe stata difettosa, e che di conseguenza essa non ha assegnato alcun termine all’attore affinché egli rimediasse ai paventati difetti.
5.4 Va inoltre comunque considerato che è a torto che la convenuta ha rifiutato la consegna dell’ultima partita di cataloghi.
Questo perché essa non ha mai affermato che gli stessi fossero difettosi al punto di essere per lei inservibili ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO, e che si verificasse perciò l’unico caso di legge che consente la ricusa dell’opera.
Al contrario, essa nel suo scritto di notifica dei difetti ha formulato la proposta di pagamento di una mercede ridotta, ammettendo perciò implicitamente la possibilità oggettiva e l’intenzione di accettare l’opera difettosa.
Il fatto che la convenuta abbia impedito la consegna dell’opera non osta evidentemente all’esigibilità della mercede dell’attore, la quale deve perciò essere ammessa come se la consegna avesse regolarmente avuto luogo.
5.5 Infine, sia pure a titolo meramente abbondanziale, va in ogni caso rilevato che nessuno è realmente in grado di affermare se e in quale misura le copie non ritirate del catalogo siano realmente difettose, non essendo le stesse state sottoposte ad alcun tipo di esame, fosse anche limitato a pochi esemplari, da parte della convenuta o del perito giudiziario, con il che la motivazione addotta dal Pretore non risulta in proposito destituita di fondamento.
Non avverandosi una situazione di violazione di obblighi contrattuali da parte dell’attore, non vi è necessità di esaminare più da vicino la pretesa risarcitoria della convenuta.
Se ne deve concludere per l’obbligo della convenuta al pagamento di tutta la mercede pattuita contrattualmente.
Il credito dell’attore consiste in complessive lire 30’450’000, di cui lire 29’500’000 per 2’500 cataloghi a lire 11’800 l’uno, e lire 950’000 per l’altro materiale di propaganda (doc. D; petizione, punto 2, pag. 3).
Pur valendo ai fini esecutivi il tasso di conversione dell’epoca della domanda di esecuzione (II CCA 9 luglio 1991 in re C./C.), la convenuta conserva in ogni caso il diritto di estinguere il proprio debito mediante il pagamento in valuta estera (art. 84 cpv. 1 CO; II CCA 13 febbraio 1995 C. srl/L. SA, 18 marzo 1994 in re C. snc/S. SA).
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 31 gennaio 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster