AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.616
Data decisione, Autorità: 05.04.2012, PRPEN
Titolo: Ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuto abuso di targhe
Incarto n. 10.2010.616 DA 4641/2010
Bellinzona 5 aprile 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta circolazione senza assicurazione RC
per aver ripetutamente condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ ed in altre località imprecisate fra il __________ e il __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
per aver ripetutamente condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo __________;
fatti avvenuti a __________ ed in altre località imprecisate fra il __________ e il __________;
reato previsto dall’art. 97 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre 2010 n. 4641/2010 del che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 500.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 novembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 aprile 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. ripetuta circolazione senza assicurazione RC,
1.2. ripetuto abuso delle targhe,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
Quale deve essere l’eventuale pena.
Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1, 97 cifra 1 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr., abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4641/2010 del 25 ottobre 2010.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (82000).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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