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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.55
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00055
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 1297 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 25 novembre 1991 da
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 161’754.30 oltre interessi;
Domanda avversata dalla parte convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 1994 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 23 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare l’inesistenza del debito di fr. 136’754.30;
La parte convenuta non ha presentato osservazioni all’appello dell’attore.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo del 30 agosto 1991 l’erede di __________ ha proceduto contro __________ per ottenere la restituzione di fr. 200’000.-- oltre interessi affidatigli nell’ambito di un contratto fiduciario.
L’opposizione interposta dall’escusso è stata respinta in via provvisoria dalla Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 7 novembre 1991.
B. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del suo debito nei confronti della parte procedente fino a concorrenza di fr. 161’754.30 oltre interessi.
Egli ha ammesso di avere ricevuto da __________ fr. 200’000.-- con l’incarico di investirli per il di lei conto.
Gli investimenti avrebbero però determinato perdite per fr. 74’754.30, e in seguito l’attore a diverse riprese avrebbe restituito alla signora __________ complessivi fr. 87’000.--, così che per il totale di fr. 161’754.30 il suo debito sarebbe estinto, mentre egli sarebbe debitore del saldo di fr. 38’245.70, importo che egli ha versato in corso di causa.
C. Nella risposta del 23 dicembre 1991 __________, unico erede di __________, si è opposto alla petizione.
La mandante non avrebbe mai accettato di accollarsi le perdite delle operazioni effettuate dall’attore, essendo stato pattuito unicamente il rendimento annuo del 6% del capitale e l’obbligo alla sua integrale restituzione. L’attore avrebbe inoltre restituito solo fr. 25’000.-- e non fr. 87’000.--.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che il convenuto avrebbe debitamente provato l’esistenza di un credito di fr. 200’000.-- oltre interessi al 6%, mentre l’attore non avrebbe dimostrato che la mandante aveva accettato di assumersi il rischio di perdita del capitale, e neppure la pretesa restituzione di altri importi oltre a quello di fr. 25’000.-- ammesso dalla controparte, con il che sarebbe da respingere la petizione in quanto volta ad ottenere il disconoscimento del debito residuo di fr. 136’754.30 oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 23 gennaio 1995 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’inesistenza del debito di fr. 136’754.30 oltre interessi.
Il Pretore avrebbe valutato in modo erroneo le prove assunte con l’istruttoria, negando a torto che il contratto sottoscritto da __________ comportasse per lei il rischio di perdite sul capitale investito, ed omettendo di considerare la deposizione della teste __________ sia in merito alla natura dei rapporti contrattuali, che al riguardo delle restituzioni parziali effettuate dall’attore ma non ammesse dal Pretore.
F. Il convenuto non ha presentato osservazioni al gravame avversario.
Considerato
in diritto:
Lo stesso attore è però cosciente che una simile interpretazione è esclusa dal tenore letterale del contratto, secondo cui il denaro era stato consegnato con la contraria pattuizione di un “Festgeld”, così che egli fonda la propria tesi su pretese successive modificazioni della pattuizione iniziale, modifiche che non potrebbero a priori essere escluse (cfr. appello, punto 5, pag. 5).
La prova di tali intervenute modifiche risiederebbe a mente dell’attore nella deposizione della signora __________
Parimenti, anche l’avvenuta prova della restituzione di ulteriori fr. 62’000.-- risulterebbe fornita per mezzo della deposizione della predetta teste.
Per consolidata giurisprudenza, il senso della deposizione testimoniale risiede nella possibilità di appurare la verità di fatti di cui il teste ha avuto percezione in prima persona. E’ perciò da considerare priva di efficacia probatoria la testimonianza che si limita a riportare le dichiarazioni che sono state fatte al teste al riguardo di un determinato fatto da un terzo o anche da una delle parti del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 236-237, n. 1; II CCA 5 gennaio 1995 in re R./R.).
La teste __________ riferisce di avere presenziato unicamente ad un colloquio tra l’attore e la signora __________, nel corso del quale quest’ultima avrebbe semplicemente preso atto delle perdite subite dall’attore.
Non risulta affatto che nel corso di quel colloquio essa abbia contrattualmente accettato di assumersi le perdite sul suo investimento, questione ben diversa dall’irrilevante sensazione soggettiva, esplicitata alla teste, di ritenere perduto il denaro.
Tutto il resto della deposizione, ivi compresa la parte riguardante la pretesa restituzione dei fr. 62’000.--, riguarda invece fatti che alla teste sono stati riferiti dalla stessa signora __________ con il che alla luce dei predetti principi va confermata la decisione del Pretore di ritenere in tale misura ininfluente la testimonianza.
La deposizione __________ e le lettere della signora __________ richiedenti il rimborso totale (doc. 2) portano del resto a conclusioni opposte a quelle che l'appellante vorrebbe trarre dalla testimonianza __________
Il convenuto ha però ritenuto di imputare detto importo sugli interessi sul capitale dovuti per il 1987, decisione lecita alla luce dell’art. 85 cpv. 1 CO e del tenore del contratto, così che detto pagamento si rivela in definitiva ininfluente ai fini dell’esistenza del credito fatto valere nell’esecuzione in rassegna.
Ne consegue perciò la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria, e come tale ai limiti del temerario.
Le spese seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Al convenuto, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia assegnate ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 23 gennaio 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’700.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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