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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.42
Data decisione, Autorità: 15.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00042
Lugano 8 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Seconda Camera civile del Tribunale di Appello Il giudice delegato, avv. Bruno Cocchi
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a decidere sulla domanda di revisione di lodo arbitrale 26 febbraio 1991 presentata da
__________ (rappr. dall’avv. dott. __________)
nei confronti del lodo 25 giugno 1987 degli arbitri __________ __________ e __________ (__________) che ha interessato quale controparte
Ing. __________
(rappr. dall’avv. dott__________)
domanda avversata da quest’ultimo con memoriale 4 maggio 1992;
completato lo scambio degli allegati;
citate le parti all’udienza preliminare svoltasi il 1° dicembre 1992, nel corso della quale le stesse hanno proceduto a formulare le rispettive richieste di prova;
ed ora sull’ammissibilità delle prove notificate;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con il lodo 25 giugno 1987 (doc. B) la __________ di __________, e meglio i signori __________, __________e __________, a chiusura della procedura arbitrale pattuita con compromesso arbitrale 2 settembre 1986 (doc. H) tra __________ed __________ da una parte e l’ing. __________ dall’altra, hanno stabilito il prezzo che quest’ultimo era tenuto a versare alla controparte per l’acquisto di tutta una serie di partecipazioni da loro detenute in società del cosiddetto “gruppo __________ o”, nonché di una serie di crediti per avvenuti finanziamenti;
che __________ed __________ chiedono in questa sede la revisione del lodo sostanzialmente per tre motivi e segnatamente per il fatto che -a loro dire- gli arbitri nell’ambito delle loro valutazioni avrebbero sottovalutato il valore del marchio __________ o l’ammontare delle riserve occulte del gruppo, per il fatto che controparte avrebbe occultato agli arbitri gli elementi per operare tale valutazione o infine per il fatto che il collegio arbitrale avrebbe addirittura omesso di considerare questi valori nel prezzo di vendita (cfr. replica p. 16);
che giusta l’art. 184 cpv. 1 CPC condizione essenziale per l’ammissibilità di una prova è che i fatti da provare siano pertinenti e concludenti, ossia influenti per la decisione di merito (Rep. 1963 p. 255; IICCA 16 giugno 1983 in re U./A. SA; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 184 N. 4);
che la decisione del giudice circa l’ammissibilità di una prova deve basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della stessa, di modo che il rifiuto di ammettere una prova, avuto riguardo del diritto di esprimersi e di essere sentiti delle parti (CCC 7 marzo 1988 in re Z./A.), verrà pronunciato solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (IICCA 15 ottobre 1993 in re A.M.C. SA/J., 6 luglio 1994 in re C./M. e llcc.; CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.);
che, tenuto conto di quanto precede e del principio dell’economia processuale, appare per il momento opportuno limitare l’istruttoria all’accertamento della questione a sapere se gli arbitri abbiano o meno omesso di considerare il valore del marchio __________ o l’esistenza di una riserva occulta, oppure se tali valori fossero compresi nella voce “avviamento”, menzionata a p. 28-33 del lodo (doc. B);
che a questo proposito, nonostante l’opposizione dei ricorrenti, appare senz’altro giustificato ammettere l’audizione dei testi __________e __________già membri del collegio arbitrale;
che infatti, come ritenuto dalla più recente dottrina con richiamo alla prassi tedesca (Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 47. ed., Monaco 1989, p. 1117), l’audizione testimoniale di un giudice o di persone che hanno svolto la funzione di giudice non è di principio esclusa dal diritto processuale (cfr. Leuch, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1956, N. 4 ad art. 11 ZPO; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, N. 2 ad Vorb. zu § 157 ZPO; implicitamente Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Ginevra 1992, N. 3 ad art. 227 LPC; di parere contrario Zenhäusern, Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Aarau 1959, p. 35 segg., nonché la dottrina italiana cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova 1988, p. 400);
che ciò si giustifica a maggior ragione nel caso in cui il giudice è chiamato a testimoniare in un’istanza successiva, dopo aver definitivamente emesso il suo giudizio (Leuch, op. cit., ibidem; Sträuli/Messmer, op. cit., ibidem);
che tali principi si applicano evidentemente anche agli arbitri, ai quali la funzione di giudice viene attribuita dal compromesso arbitrale;
che il legislatore ticinese non ha previsto norme atte a limitare la possibilità di sentire gli arbitri in via testimoniale (art. 228 e 229 CPC);
che, diversamente da quanto previsto in altri cantoni (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
che non vi è neppure la necessità di svincolarli da un eventuale segreto d’ufficio, l’attività di arbitro non rientrando in quelle di cui agli art. 320 e 321 CPS (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., ibidem; di diverso avviso Sträuli/Messmer, op. cit., N. 16 ad § 159 ZPO e N. 4 ad § 245 ZPO);
che se si rilevasse necessario ed opportuno un tale svincolo conformemente all’opinione dottrinale divergente citata l’autorità a ciò preposta dovrebbe essere quella che ha funzioni di autorità giudiziaria competente nella sede del tribunale arbitrale (art. 3 CIA), ossia ancora la scrivente Camera (art. 2 DL concernente l’adesione del Canton Ticino al concordato intercantonale sull’arbitrato);
che non vi sono pertanto impedimenti alla loro assunzione testimoniale;
che il giudizio sull’ammissibilità delle altre prove notificate, nella misura in cui le stesse dovessero essere utili per il giudizio di merito, verrà se del caso emanato successivamente.
ordina
È ammessa l’audizione testimoniale dei signori __________ e __________
Le parti sono citate per il giorno di martedi 2 maggio 1995, alle ore 14.15 per l’esame dei testi.
Comunicazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
Il Giudice Delegato
Avv. Bruno Cocchi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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