AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.36
Data decisione, Autorità: 03.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00036
Lugano 3 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 1372 della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 20 febbraio 1992 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
intesa al disconoscimento del debito di Fr. 35’000.- di cui al PE n. __________dell’UE di Lugano la cui opposizione é stata rigettata in via provvisoria con decisione 3 febbraio 1992 del Pretore di Lugano (inc. no. 2098/91 ro).
Ed ora sull’appello 16 gennaio 1995 dell’attore nei confronti della sentenza 9 dicembre 1994 del Pretore che ha respinto la petizione e gli ha caricato l’onere di spese e ripetibili.
Avendo la parte convenuta presentato, il 13 febbraio 1995, le osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
__________ ha venduto, nel 1976, a __________ i beni immobili comprendenti l’albergo __________ e. Il pattuito prezzo di vendita di 1’850’000.- franchi é poi stato ridotto, a seguito di pagamento anticipato rispetto alle originarie scadenze, a Fr. 1’650’000.- e, nel contempo, l’acquirente si é obbligato a pagare al venditore l’importo di Fr. 35’000.- quale goodwills entro il 1 marzo 1988. Al proposito le parti hanno sottoscritto, il 23 agosto 1977, un riconoscimento di debito.
Non essendo avvenuto, nei termini, il pagamento dell’importo di Fr. 35’000.- __________, dopo vane sollecitatorie, ha fatto spiccare nei confronti di __________ un precetto esecutivo ed ha ottenuto, sulla base di una fotocopia del riconoscimento di debito il cui originale pretende di aver smarrito, il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Con la causa di disconoscimento che ci occupa l’attore sostiene di aver pagato, alla scadenza, il debito risultante dal riconoscimento tanto é vero che l’originale del documento venne, per questo motivo, distrutto dalle parti.
Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione argomentando che di fronte al riconoscimento di debito tutto quanto affermato dall’attore in punto al pagamento dell’importo é rimasto allo stadio del puro parlato, privo del necessario supporto probatorio.
Altrettanto fa la controparte che evidenzia, in particolare nel comportamento passivo preprocessuale dell’attore, le circostanze per le quali non può essere affermato che il debito sia stato soluto.
Delle singole motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Quando però l’esistenza della pretesa creditoria non é contestata ma il debitore eccepisce l’intervenuta estinzione della stessa, egli deve sopportare l’onere della prova relativamente alle circostanze che hanno condotto alla sua estinzione (art. 8 CC; II CCA 2 settembre 1994 in re P. SA / M.).
Incombe allora all’attore dimostrare l’avvenuto pagamento e l’assenza dell’originale del riconoscimento potrebbe essere un indizio in questa direzione. Infatti in casi di pagamento del debito il debitore può esigere la restituzione o l’annullamento del titolo di credito (art. 88 cpv. 1 CO) ma non vi é obbligo della restituzione o della distruzione delle copie che eventualmente può aver fatto il creditore. La restituzione del titolo di credito fa presumere l’estinzione del debito (art. 89 cpv. 3 CO) ed altrettanto deve valere per la sua distruzione. Ma se il possesso del titolo da parte del debitore presuppone anche la prova che lo stesso gli é stato restituito dal creditore (Berner Kommentar, ad art. 89 CO, n. 25) a maggior ragione il fatto che lo stesso sia stato distrutto deve essere provato dal debitore. Non é possibile trarre invece vincolante congettura di estinzione del debito dal fatto che il creditore più non possiede l’originale del riconoscimento ma nemmeno il debitore lo detiene ed ancora non prova, pur affermandolo, che sia stato annullato tramite distruzione.
6.1. Non può essere tale la pretesa affermazione in tal senso del convenuto in occasione del suo interrogatorio formale. Infatti se é vero che ammette di aver ricevuto l’importo di Fr. 35’000.- é altrettanto vero che fa risalire quell’obbligo dell’attore ad un’altra causale, ad un prestito concessogli di originari Fr. 50’000.- sui quali erano stati, nel frattempo, versati Fr. 15’000.-. Se l’appellante vuol dedurre il suo diritto da una dichiarazione della controparte non può limitarsi ad invocare quella parte che gli fa comodo dimenticando quella che esplicitamente il dichiarante collega alla prima per darne altra e diversa conclusione.
Nemmeno può giovare all’appellante in questo contesto l’affermazione di petizione nel senso che l’importo dovuto per goodwills era all’inizio proprio di Fr. 50’000.- e qualche anno dopo la sottoscrizione vennero pagati Fr. 15’000.- con la conseguenza che il documento di riconoscimento di debito venne rifatto per questo importo mantenendo la data originaria dell’agosto 1977. È’ questa un’affermazione che non é sostenuta da alcuna prova e che fa a pugni con la logica comportamentale normale: non si vede per quale motivo il convenuto avrebbe dovuto riscrivere tutto il documento, con le minime ma pur sempre presenti difficoltà che si individuano da come il documento é stato redatto con una vecchia macchina da scrivere e con l’ausilio della carta carbone, invece di semplicemente aggiungere, anche solo a mano, l’indicazione dell’avvenuto parziale pagamento e la data dello stesso.
6.2. Anche il non aver segnalato la perdita dell’originale non é indizio sufficiente a far ritenere che il versamento sia avvenuto. Fra le due situazioni non vi é collegamento che possa porre in deduzione il secondo fatto dal primo.
Anzi, se si vuol parlare di mancate reazioni, sono quelle dell’attore ai solleciti del convenuto che permettono di dedurre la sua inadempienza. Mal si comprende infatti come non abbia immediatamente reagito affermando di aver già versato l’importo reclamatogli ed ancora come non parli di pagamento già eseguito quando, dopo il secondo sollecito, si limiti a chiedere la produzione dell’originale del titolo di credito. Non potrebbe argomentare di aver voluto conoscere quale fosse la causale della richiesta poiché, al primo invito di pagamento del 1 dicembre 1990, era allegata copia del riconoscimento di debito che qui ci occupa.
6.3. Unico elemento che potrebbe affievolire la posizione del creditore é quello di aver atteso due anni per reclamare il pagamento ma non é sufficiente per sanare l’assoluta mancanza di prova, nemmeno attraverso indizi convergenti che quando esistono tendono piuttosto a dare rilievo alla tesi contraria, attorno al preteso versamento dell’importo reclamato.
Le spese e le ripetibili seguono la sua completa soccombenza.
Per i quali motivi
visti gli art. 8 CC, 88 e 89 CO
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 16 gennaio 1995 di __________ é respinto.
Gli oneri della procedura d’appello consistenti in.
a) tassa di giustizia Fr. 850.-
b) spese di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr. 900.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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