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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.35
Data decisione, Autorità: 18.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00035
Lugano 18 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile appellabile inc. n. 12'323 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 15 dicembre 1992 da
arch. __________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'604.-- oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 12 dicembre 1994;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 17 gennaio 1995 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 28 febbraio 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto nel 1989 ha appaltato all'attore le opere necessarie alla sistemazione di un terreno annesso alla sua abitazione di
Oggetto del contendere è un importo di fr. 12'604.-- relativo allo sgombero dal terreno in questione di un cumulo di terra proveniente da un vicino fondo di proprietà del fratello del convenuto, opera non prevista nelle offerte dell'attore dal momento che il materiale sgomberato sarebbe stato depositato sul terreno del convenuto in un momento successivo a quello della presentazione delle offerte.
B. Il convenuto nella risposta del 2 marzo 1993 si è opposto alla petizione.
Effettivamente egli avrebbe fatto depositare sul suo terreno 48 m3 di terra vegetale proveniente da lavori di scavo effettuati sul fondo sul fratello.
Si sarebbe trattato di terra destinata alla sistemazione del suo fondo, ragione per cui non vi sarebbe stato motivo di asportarla, opera alla quale il convenuto non avrebbe infatti acconsentito.
Inoltre le parti avrebbero pattuito una liquidazione globale dei rapporti di dare e avere nella quale sarebbe senz'altro stata inclusa anche la pretesa qui in esame, che dovrebbe perciò essere respinta.
C. L'attore in sede di replica ha ribadito la propria pretesa, precisando che il cumulo di terra rimosso avrebbe avuto un volume non inferiore a 700 m3 e non sarebbe stato adatto alla sistemazione del terreno del convenuto, il quale avrebbe peraltro consentito alla sua rimozione.
Nessuna liquidazione globale sarebbe inoltre stata pattuita dalle parti.
Il convenuto ha per sua parte mantenuto le sue tesi e domande.
D. Il Pretore nella sentenza del 12 dicembre 1994, pur ritenuta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha escluso che il committente abbia ordinato o approvato lo sgombero del materiale in questione.
Non potendosi nemmeno ammettere l'urgente necessità di rimuovere e sostituire il materiale, verosimilmente di buona qualità, senza avvertire il committente, ne discenderebbe necessariamente la reiezione della petizione, soluzione confortata anche dall'avvenuta liquidazione globale delle pretese dell'appaltatore sulla base di fr. 82'000.-- senza che l'attore avesse ad eccepire l'esistenza di ulteriori pretese.
E. Con tempestivo gravame datato 17 gennaio 1995 l'attore ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe applicato a torto le norme legali sul contratto di appalto, dal momento che la rimozione del cumulo di terra non era prestazione prevista in tale contratto.
Si sarebbe però trattato di opera indispensabile per poter procedere a quelle pattuite contrattualmente, ritenuto che tale materiale era inutilizzabile.
Detta opera sarebbe stata ratificata dal committente, il quale giorno dopo giorno avrebbe assistito alla sua esecuzione senza sollevare eccezioni di sorta.
Tra le parti si sarebbe perciò perfezionato un contratto di mandato nella forma degli atti concludenti, o comunque il convenuto sarebbe debitore dell'attore in applicazione delle norme sulla gestione d'affari senza mandato.
F. Delle osservazioni 28 febbraio 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
In particolare, secondo l’art. 115 CO un credito mediante convenzione può essere annullato del tutto o in parte senza necessità di osservare una forma speciale, e questo anche se essa fosse imposta dalla legge o scelta dalle parti per la costituzione dell’obbligazione.
Questo è quanto è avvenuto nella fattispecie.
Questa attitudine si è però successivamente modificata a seguito delle rimostranze del convenuto per l’elevato importo della suddetta fattura.
Nel suo scritto dell’11 dicembre 1989 (doc. 6), redatto allorché l’attore era già in possesso della fattura della ditta __________ l’appaltatore concorda sul fatto che il preventivo iniziale è stato superato “in maniera forte”, e propone una “liquidazione globale” dei rapporti tra le parti sulla base dell’importo di fr. 90’000.--, poi ulteriormente ridotto a fr. 82’000.--.
Fra queste opere supplementari vi è l’inequivocabile riferimento a ”tutto il materiale di scavo del posteggio di vostro fratello”.
E’ indiscutibile, come risulta da tutta una serie di convergenti elementi istruttori, che detto materiale è sicuramente quello oggetto della fattura della ditta __________ (non vi è del resto alcuna altra ragionevole alternativa, né le parti affermano qualcosa di diverso).
E’ altrettanto pacifico che tale riferimento non può essere interpretato nel senso che le opere supplementari ivi elencate sarebbero state oggetto di separata fatturazione, cosa che in effetti non è avvenuta se non per quella oggetto del litigio, ma al contrario, si deve ammettere che l’attore ha inteso includere nella mercede globale di fr. 90’000.-- tutte le sue prestazioni, tra le quali -esplicitamente- quelle evidenziate in quella lettera.
Con riferimento alla prestazione in esame, ciò vale ovviamente qualunque sia l’impostazione giuridica da dare ai rapporti tra le parti.
Risulta perciò un inutile esercizio di stile la ricerca della risposta al quesito a sapere se l’importo dedotto in causa era riconducibile ad un contratto di appalto piuttosto che a uno di mandato o a gestione di affari senza mandato, così come sostenuto nel gravame.
Ne consegue la reiezione dell’appello, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 17 gennaio 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall'attore, restano a suo carico.
L'attore rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d'appello.
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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