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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.31
Data decisione, Autorità: 09.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00031
Lugano 9 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicarere nella causa per mercedi e salari inc. n. 2059 della Pretura Mendrisio-Nord, promossa con istanza 7 giugno 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’243.96 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 4 gennaio 1995 ha respinto;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 16 gennaio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 24 gennaio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante, geometra diplomato, è stato assunto dalla convenuta il 1° aprile 1992 e vi ha lavorato fino al 31 dicembre 1992.
Con l’istanza che ci occupa egli ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’243.96 oltre interessi, importo corrispondente alla differenza tra il salario da lui percepito e quello minimo previsto dal CCL dell’edilizia per un tecnico assistente, mansione che egli avrebbe effettivamente svolto alle dipendenze della convenuta.
B. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante sarebbe stato assunto quale muratore e avrebbe in effetti sempre lavorato come muratore e manovale.
A più riprese egli si sarebbe assunto unilateralmente mansioni non di sua competenza, senza peraltro ottenere alcun risultato se non formale diffida da parte della convenuta. Inoltre egli non avrebbe mai contestato il salario erogatogli.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella sentenza del 4 gennaio 1995 il Pretore ha osservato che l’istante era stato assunto in qualità di lavoratore edile privo di certificato professionale.
Mai sarebbe stato fatto riferimento ad un incarico quale assistente, e mai gli sarebbero state affidate mansioni direttive.
Egli avrebbe contribuito all’esecuzione di qualche misurazione e alla redazione di rapporti giornalieri e di bollettini di regia, ma si tratterebbe di lavori richiesti normalmente ad altri operai e dai quali non si potrebbe concludere per l’effettiva sussistenza dell’asserita posizione all’interno della ditta convenuta.
Da ciò la reiezione dell’istanza.
E. Con tempestivo gravame datato 16 gennaio 1995 l’istante ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere l’istanza richiamando e sviluppando le considerazioni già espresse in prima sede circa la sua reale funzione in seno all’azienda convenuta.
F. Nelle osservazioni del 24 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Le parti sono libere di modificare successivamente il rapporto originario: se al dipendente, ritenuta la facoltà del datore di impartire direttive (art. 321d CO), viene attribuito del lavoro meglio retribuito è sottintesa, in difetto di un esplicito diverso accordo, la pattuizione secondo cui lo stipendio è da adeguare alle mutate circostanze (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 321 CO).
L’esistenza di un contratto collettivo non modifica sostanzialmente questa situazione, se non nel senso che esso precisa il contenuto e la natura delle diverse funzioni del dipendente all’interno dell’azienda e ne codifica in maniera vincolante i differenti livelli di retribuzione (art. 357 cpv. 1 CO).
L’assistente deve possedere conoscenze in materia di lettura dei disegni, prescrizioni relative alle costruzioni, tracciamenti, organizzazione del cantiere, rilievi, stesura di rapporti e conteggi di liquidazione.
Egli deve inoltre provare di aver pratica di cantiere, dopo aver lavorato come operaio qualificato per almeno 10 anni.
Si tratta di un’affermazione che egli non riesce a provare, e che è smentita dalle risultanze istruttorie, che evidenziano che egli era stato assunto come operaio di categoria A1, cioè senza certificato professionale ma con almeno 3 anni di esperienza su cantieri svizzeri (doc. 1, doc. I; deposizioni testi __________ e __________ interrogatorio formale di __________, risposta 1).
La risposta deve essere negativa.
Benché sia assodato che l’istante non si è limitato a svolgere le mansioni precipue dell’operaio, questa Camera in base agli atti ritiene di confermare l’apprezzamento del Pretore, secondo il quale l’attività da lui svolta non può essere assimilata a quella di assistente ai sensi del precitato art. 1 della Convenzione.
Dalla Convenzione risulta che l’assistente è persona altamente qualificata, atta ad assumere mansioni direttive dei lavori in corso su uno o più cantieri, con facoltà di impartire istruzioni ai capi muratori e ai capi operai, ai quali è perciò gerarchicamente superiore.
La medesima attitudine rigorosa nei confronti del ruolo di assistente alla luce delle responsabilità che esso comporta emerge dal comportamento della convenuta: essa in quel periodo risulta aver avuto 4 capi, ma nessun assistente (deposizione __________); era nelle sue previsioni di formarne uno, mediante l’alternanza di periodi di lavoro in ditta ad altri di studio per una durata complessiva della formazione di diversi anni (deposizione __________).
L’attività concretamente svolta dall’istante sul cantiere __________ non è assimilabile a questa funzione.
In primo luogo egli risulta aver svolto con una certa frequenza anche normali funzioni di muratore lavorando manualmente (deposizioni __________o, __________, __________), il che non è invece il caso per l’assistente.
Nella misura in cui egli non ha svolto la consueta attività manuale, l’istante sembra piuttosto aver svolto la funzione di aiutante del capo cantiere __________ (deposizioni __________ -che per la convenuta, si è detto, non era a sua volta assistente ai sensi della convenzione-, il che comportava che in luogo del lavoro manuale gli venissero demandate alcune competenze di ordine tecnico o amministrativo quali l’effettuazione (o la collaborazione) di misurazioni (deposizione __________), l’allestimento di rapporti giornalieri e bollettini a regia (deposizione __________), l’annotazione delle misure e delle quantità dei materiali, collaborando in ciò con la direzione lavori (deposizione __________; cfr. però anche la deposizione __________, direttore dei lavori, che di regola trattava con il capo cantiere).
Il quadro complessivo che si ricava dalle deposizioni testimoniali sul lavoro svolto dall’istante non è però nemmeno lontanamente assimilabile ad un’effettiva funzione di assistente quale responsabile del cantiere e superiore diretto del capo cantiere. Innegabilmente l’istante aveva una buona propensione per il lavoro intellettuale, verosimilmente addirittura migliore di quella per il lavoro manuale (critico in tal senso il teste __________), ma ciò non consente di concludere per il tacito conferimento della funzione di assistente da parte della convenuta, vista anche l’esplicita opposizione nei casi in cui egli avocava a sé delle funzioni esorbitanti quelle di sua competenza (testi __________).
Nemmeno può essere attribuita importanza decisiva alla qualifica di “tecnico” apposta sul formulario per l’assicurazione disoccupazione (doc. C), essendo la stessa in primo luogo differente da quella rivendicata dall’istante (la funzione del tecnico, che di regola è un quadro della ditta, contrariamente a quella dell’assistente non è in effetti regolata dal CCL di categoria -cfr. deposizione __________ -), e non essendo comunque il documento in questione -destinato a terzi- atto a capovolgere da solo le chiare risultanze istruttorie, così da rendere verosimile agli occhi di questa Camera una svista della convenuta nella sua compilazione, o l’intenzione di migliorare la situazione dell’istante agli occhi dell’autorità estera preposta all’erogazione dell’indennità di disoccupazione.
Va del resto notato che l’istante ha omesso di chiedere alla convenuta l’attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni e la condotta del dipendente (art. 330a CO), documento che evidentemente avrebbe avuto ben diversa portata probatoria ai fini della presente causa.
In effetti, non solo l’istante non ha mai contestato il salario ricevuto per rapporto alle mansioni svolte nei mesi in cui ha lavorato presso la convenuta, ma ancora nella sua lettera 21 dicembre 1992 di commento al licenziamento (doc. B) egli si è ben guardato dal recriminare sulla remunerazione ricevuta, peraltro ben superiore ai minimi della categoria A1 e finanche a quelli della categoria A2 (doc. I).
Solo nello scritto del 29 gennaio 1993, allorché egli era già assistito da un patrocinatore (doc. D), egli ha sollevato per la prima volta l’argomento, così da fondare il sospetto che, in quanto rivendicazione non irrinunciabile, la pretesa sia stata avanzata in urto con il principio della buona fede, questione che, se le richieste dell’istante non dovessero già essere respinte per altro motivo, questa Camera avrebbe dovuto approfondire d’ufficio (II CCA 11 novembre 1993 in re B./S.S. SA).
L’eccezione è ai limiti del temerario.
L’importo in questione corrisponde infatti a meno dell’onorario medio per una causa del valore di fr. 9’243.-- (14,06%, cfr. l’art. 9 TOA), il che è perfettamente giustificato a mente di una causa che ha richiesto un’istruzione decisamente laboriosa (10 testimoni e un interrogatorio formale in occasione di 5 udienze), con il che al Pretore potrebbe semmai essere rimproverata eccessiva indulgenza nei confronti del soccombente, ma non certo di aver ecceduto nell’aggiudicazione delle ripetibili alla convenuta.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
L’istante rifonderà alla convenuta rifonderà fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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