AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.30
Data decisione, Autorità: 13.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00030
Lugano 13 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari (inc. no. 13/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina) promossa con istanza 14 febbraio 1994 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 8’962.68 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 8’996.68 (pretese derivanti da contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 3 gennaio 1995;
appellante la parte istante, che con appello 16 gennaio 1995 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per l’importo di fr. 8’962.68 o in subordine per fr. 1’245.25 oltre interessi; il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 25 gennaio 1995 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Dando seguito ad una richiesta dell’autorità cantonale preposta (doc. 16), __________, tipografa-compositrice disoccupata, ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________ in base ad un rapporto contrattuale “a guadagno intermedio”: in pratica, la lavoratrice continuava a “timbrare” normalmente ed il salario che percepiva le veniva dedotto dalle indennità di disoccupazione.
Il rapporto lavorativo tra le parti, che prevedeva tra l’altro una retribuzione oraria di fr. 18.-, si protrasse dall’8 marzo al 18 novembre 1993.
B. Con istanza 14 febbraio 1994 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 8’962.68 oltre interessi, ritenendo da un lato che controparte non le avesse indennizzato le ore effettivamente prestate e dall’altro che la stessa non le avesse versato le indennità per festività infrasettimanali e per le vacanze (cfr. conteggi, doc. L).
La convenuta si è per contro opposta all’istanza, contestando la fedefacenza dei documenti presentati dalla parte istante.
C. In sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. A quel momento l’istante ha aumentato a fr. 8’996.68 le sue pretese, ha chiesto che gli interessi decorressero dal 19 novembre 1993 ed ha quantificato in fr. 1’245.25 le indennità per festività infrasettimanali e vacanze.
D. Con sentenza 3 gennaio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza, caricando alla parte istante le ripetibili di fr. 1’400.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che l’istante non aveva assolutamente provato di aver prestato un numero maggiore di ore rispetto a quelle che le erano state retribuite. La richiesta di indennità per giorni festivi infrasettimanali e per vacanze risultava per contro formulata irritualmente per la prima volta con le conclusioni ed era pertanto irricevibile.
E. Con appello 16 gennaio 1995 l’istante postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza e in via subordinata nel senso di accoglierla almeno limitatamente a fr. 1’245.25 oltre interessi; il tutto con protesta di spese e di ripetibili di primo e secondo grado.
A suo dire, il giudizio con cui il Pretore ha considerato non provata l’esecuzione da parte sua di un numero maggiore di ore rispetto a quelle retribuite, non meritava protezione, in quanto fondato su deposizioni parziali, contraddittorie e in urto con la logica concludenza; il giudice avrebbe inoltre fatto astrazione da importanti elementi di giudizio ed in particolare non avrebbe esaminato la questione circa l’esistenza o meno di giornaliere o quaderni, su cui sarebbero state riportate le ore effettivamente prestate.
Il giudizio di primo grado disattendeva infine che la domanda di pagamento delle indennità per giorni festivi infrasettimanali e per le vacanze era stata avanzata sin dall’inizio della causa, senza che le relative pretese fossero mai state contestate da controparte: di qui la richiesta formulata in via subordinata nel gravame.
F. Delle osservazioni 25 gennaio 1995 della convenuta con cui si chiede la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
1.1 L’istante, cui incombeva l’onere della prova in merito (art. 8 CC), non ha invero portato alcuna prova circa un suo maggior impiego presso la convenuta: il teste __________ ed il convenuto __________ hanno infatti escluso l’esistenza nella ditta di un quaderno nel quale sarebbero state indicate le ore effettivamente svolte dai dipendenti, per cui è chiaro che i doc. M, N, O, dai quali si evincevano un diverso numero di ore effettuate dall’istante, altro non erano che allegazioni di quest’ultima, prive di un qualsiasi valore probatorio. La stessa istante non ha per altro ritenuto di dover portare altre prove ed in particolare dei testi che attestassero quel suo maggior impegno.
In tali circostanze, la censura secondo cui le deposizioni agli atti sarebbero parziali, contraddittorie e in urto con la logica concludenza -censura per altro nemmeno sostanziata- va senz’altro respinta siccome rimasta allo stadio di puro parlato.
1.2 Il fatto che l’istituto del giuramento decisorio sia caduto in desuetudine non toglie che lo stesso, siccome previsto dal codice di rito ticinese (art. 254 e segg. CPC), sia utile -come infatti nel caso di specie lo è stato- per contribuire a formare il convincimento del giudice.
A torto, l’appellante ritiene che lo stesso sia stato stralciato dal Gran Consiglio nel corso della sessione autunnale 1994. Il parlamento in quell’occasione si è limitato ad eliminare dall’art. 266 cpv. 3 CPC il quarto d’ora di riflessione per la persona che doveva prestare il giuramento: la novella legislativa, a ben vedere, è pertanto irrilevante nella fattispecie, tanto più che la relativa prova è stata assunta il 31 maggio 1994, quando lo stesso parlamento non aveva ancora approvato tale modifica legislativa, entrata in vigore il 1° marzo 1995 (BU 1995 p. 106).
A ragione, quindi, l’appellante osserva che tali questioni erano ricevibili.
2.1 La legislazione svizzera non prevede l’obbligo per il datore di lavoro di remunerare il lavoratore per i giorni festivi infrasettimanali (Boner, Teilzeitarbeit, Berna 1985, p. 91 e 92; Filliettaz, Manuale di diritto del lavoro, Lugano 1990, p. 47; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 14 ad art. 329 CO; Rehbinder, Commentario bernese, 1985, N. 15 ad art. 329 CO; Staehelin, Commentario zurighese, 1984, N. 10 ad art. 329 CO).
Mentre la questione non riveste particolare importanza per i lavoratori retribuiti settimanalmente o mensilmente, poiché il loro salario viene corrisposto indipendentemente dal momento in cui cadono i giorni festivi, diversa è la situazione per i dipendenti che sono impiegati giornalmente o con un salario ad ore: in tal caso, una loro retribuzione sarà possibile solo se la stessa è stata espressamente prevista in un contratto collettivo, in un contratto normale o in un accordo individuale con il datore di lavoro (Boner, op. cit., p. 92; Filliettaz, op. cit., p. 47 e segg.; Rehbinder, op. cit., ibidem; Staehelin, op. cit., ibidem); in mancanza di ciò, sarà determinante l’uso locale (Boner, op. cit., ibidem; Rehbinder, op. cit., ibidem; Staehelin, op. cit., N. 11 ad art. 329 CO), ritenuto che se non è data una prova in tal senso si dovrà concludere che per le festività infrasettimanali non è dovuta alcuna remunerazione (Boner, op. cit., nota 4 a p. 92; Staehelin, op. cit., ibidem).
Nel caso di specie non risulta che vi sia un contratto normale di lavoro, che la convenuta sia firmataria di un contratto collettivo o che le parti si fossero accordate circa la remunerazione delle festività infrasettimanali nell’ambito di un contratto individuale di lavoro. A questa Camera non è altresì noto un uso locale in questo ambito, né per altro lo stesso è stato invocato o provato dall’istante.
Stando così le cose, nulla può essere riconosciuto all’istante a titolo di indennità per festività infrasettimanali.
2.2 Giusta l’art. 329a cpv. 1 CO il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane. Il capoverso 3 della medesima normativa prescrive che per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
La dottrina è concorde nel ritenere che tale norma di legge, alla quale non si può derogare a svantaggio del dipendente (art. 362 CO), si applica anche alle persone che svolgono un lavoro a tempo parziale (Boner, op. cit., p. 100 e seg., Rehbinder, op. cit., N. 7 ad art. 329a CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 5 ad art. 329a CO con rif.).
Ciò significa che nel caso di specie la convenuta avrebbe senz’altro dovuto retribuire la controparte nel periodo in cui quest’ultima ha effettuato le vacanze, mentre è pacifico che una tale retribuzione non vi è stata.
Tenuto conto dei principi appena esposti, è chiaro che la richiesta dell’istante volta ad ottenere le indennità per le vacanze, per altro nemmeno contestata dalla controparte nel corso della causa, debba essere accolta. La convenuta non potrebbe del resto nemmeno sostenere che l’indennità per vacanze fosse compresa nel salario orario di fr. 18.-: a parte il fatto che la stessa non ha affermato l’esistenza di un accordo specifico tra le parti in tal senso -né l’ha provato-, il Tribunale federale ha stabilito che una pattuizione di questo tipo non sarebbe in ogni caso sufficiente per escludere il versamento delle indennità di vacanza al dipendente (DTF 116 II 515; cfr. pure Streiff/Von Känel, op. cit., N. 9 ad art. 329d CO).
L’indennità dovuta a questo titolo ammonterà quindi all’8.33% (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 10 ad art. 329d CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 3 ad art. 329d CO) del salario globale versato dal datore di lavoro di fr. 10’782.-, per cui operate le deduzioni sociali (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 3 ad art. 329d CO) per AVS (5.05%), AD (1%) e LAINF (1.357%) la convenuta sarà tenuta a pagare fr. 831.60. Su tale importo decorrono gli interessi di mora nella misura richiesta dall’appellante.
Le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Leventina è così riformata:
L’istanza è parzialmente accolta e la __________ __________ è condannata a versare a __________ l’importo di fr. 831.60 oltre interessi al 5% dal 19 novembre 1993.
Non si prelevano tasse o spese, che sono a carico dello Stato.
La parte istante verserà a quella convenuta fr. 1150.- per parti di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d’appello. La parte appellante rifonderà alla parte appellata fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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