AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.21
Data decisione, Autorità: 21.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00021
Lugano 21 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari (inc. no. 261/93 spec. della Pretura Mendrisio-Sud) promossa con istanza 2 luglio 1993 da
rappr. da: __________
contro
rappr. dallo studio legale
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 16’876.80 oltre interessi (pretese salariali e indennità per licenziamento abusivo);
domande avversate dalla convenuta, che si è riconosciuta debitrice di soli fr. 520.-, e sulle quali il Segretario Assessore con sentenza 29 dicembre 1994 si è così pronunciato:
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare a __________, __________ fr. 1’872.- oltre a interessi al 5% dal 2 luglio 1993.
Appellante la parte istante, che con appello 5 gennaio 1995 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 18 gennaio 1995 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________, dall’inizio del 1992 al 25 marzo 1993, data del suo licenziamento da parte del datore di lavoro con effetto al 31 maggio 1993 (doc. B).
B. Con istanza 2 luglio 1993 egli ha chiesto la condanna della società convenuta al versamento di fr. 1’900.80 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1993 ad integrazione dei salari di aprile e maggio 1993, nonché al pagamento di fr. 14’976.-, equivalenti al salario per sei mesi, a titolo di indennità per licenziamento abusivo.
La richiesta di integrazione salariale si giustificava, a suo dire, in quanto il datore di lavoro, versando i salari di aprile e maggio 1993, non avrebbe tenuto conto che egli aveva lavorato giornalmente per circa 6 ore, mentre il carattere abusivo della disdetta, che comportava il riconoscimento di un’indennità a suo favore ex art. 336a CO, era evidente, essendo il licenziamento la conseguenza dell’azione sindacale da lui svolta, finalizzata all’introduzione nell’azienda di un contratto collettivo di lavoro.
C. Nel corso dell’udienza del 10 settembre 1993 la convenuta ha ammesso le richieste di controparte limitatamente all’integrazione salariale di una somma di fr. 520.-, atteso che il dipendente era impiegato giornalmente circa 4 ore. La disdetta non sarebbe invece abusiva, in quanto non dovuta alla presunta azione sindacale dell’istante, né avvenuta in ragione della sua affiliazione al sindacato: il motivo della stessa andava piuttosto ricercato nel comportamento dell’istante nei confronti dei colleghi e superiori.
D. Con sentenza 29 dicembre 1994 il Segretario Assessore ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 1’872.- oltre interessi al 5% dal 2 luglio 1993; le ripetibili nella misura di fr. 750.- sono state per contro poste a carico della parte istante.
In sostanza, il giudice di prime cure ha escluso il carattere abusivo del licenziamento, ritenendo che lo stesso fosse dovuto al comportamento scorretto dell’istante nei confronti dei colleghi e dei dirigenti e non all’attività sindacale svolta dal lavoratore. Quanto all’integrazione salariale, la stessa è stata in gran parte riconosciuta, risultando agli atti che l’istante nei mesi precedenti aveva lavorato mediamente 155 ore, pari a circa 6 ore giornaliere.
E. Con appello 5 gennaio 1995 l’istante ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ripropone la tesi secondo cui il suo licenziamento è avvenuto per l’attività sindacale da lui svolta e non per presunti e non comprovati atteggiamenti scorretti nei confronti dei colleghi: di qui la richiesta di un’indennità ex art. 336a CO. L’integrazione salariale va inoltre ammessa per fr. 1’900.80, atteso che egli lavorò mensilmente per circa 156 ore; gli interessi su tale somma sarebbero inoltre dovuti a far tempo dal 1° giugno 1993 e non dal 2 luglio 1993, come appurato in prima sede. L’appellante contesta infine il giudizio sulle ripetibili operato dal Segretario Assessore, facendo notare come nell’ambito di una richiesta di indennità per licenziamento abusivo il dipendente non possa essere tenuto a cifrare le sue pretese di indennizzo, atteso che la legge lascia al giudice la facoltà di valutare con equità quanto dovuto a questo titolo.
F. Delle osservazioni 18 gennaio 1995 della convenuta, con cui si postula la reiezione del gravame con la protesta di spese e di ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Ne discende che i documenti allegati dall’appellante al gravame sub doc. I-IX, la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982, p. 105; IICCA 24 agosto 1993 in re M./M.), dovranno essere senz’altro estromessi dall’incarto.
Va parimenti accolta la richiesta di far decorrere gli interessi moratori su tale importo a far tempo dal 1° giugno 1993 e non dal 2 luglio 1993, come stabilito nel querelato giudizio: la decorrenza degli interessi da quella data, stante l’accordo delle parti in tal senso (cfr. istanza p. 3 e conclusioni di parte convenuta p. 10), era infatti pacifica. Del resto, in virtù dell’art. 323 cpv. 1 CO, in mancanza di un accordo specifico o di una speciale norma nel contratto collettivo, il salario deve essere pagato al lavoratore alla fine di ogni mese: se il pagamento non avviene a quel momento, il datore di lavoro si trova in mora, senza che un’interpellazione sia necessaria (art. 102 cpv. 2 CO; IICCA 2 novembre 1993 in re L./F.C.; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 1 ad art. 323 CO).
L’onere della prova circa la natura abusiva della disdetta grava per principio sul lavoratore licenziato (IICCA 10 ottobre 1991 in re B./E.C. SA; 31 maggio 1994 in re L.R. SA/O.; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 16 ad art. 336 CO; Rehbinder, Commentario bernese, N. 11 ad art. 336 CO; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Winterthur 1991, p. 123 e seg.; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 2 ad art. 336 CO). Viste le oggettive difficoltà nel portare tale prova, la dottrina e la giurisprudenza sono tuttavia concordi nel non esigere da lui una prova assoluta (IICCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA), bastando al proposito l’esistenza di tutta una serie di indizi convergenti (mentre una semplice verosimiglianza circa l’eventuale loro esistenza non è ancora ritenuta sufficiente: cfr. Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz nach schweizerischem Arbeitsvertragsrecht, Zurigo 1993, p. 150; Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Rehbinder, op. cit., ibidem; Humbert, op. cit., ibidem). Non è altresì necessario che il motivo alla base della disdetta abusiva sia l’unica causa del licenziamento: per ammettere una pretesa ex art. 336a CO basta invece che quel motivo sia quanto meno quello principale, ovvero che lo stesso sia causale per la determinazione del datore di lavoro a rescindere il contratto di lavoro (Humbert, op. cit., nota 1 p. 66; Streiff/Von Känel, op. cit., N 16 e 20 ad art. 336 CO; Troxler, op. cit., p. 151, il quale parla di “causalità psicologica”).
4.1 L’istruttoria ha dimostrato senz’ombra di dubbio che l’istante svolse un ruolo molto importante nell’azione sindacale volta alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro nell’azienda, distinguendosi almeno a tre riprese: in primo luogo, fu l’istante nel febbraio 1993 a far intervenire in ditta il sindacato __________ (teste __________), intervento a seguito del quale venne constatata l’esistenza di molteplici irregolarità nei confronti dei lavoratori della __________.; in un secondo momento, con una missiva, di cui risultava firmatario anche lo stesso istante (teste ), le maestranze chiesero alla ditta un intervento generalizzato del sindacato a tutela dei loro legittimi interessi; con le finalità indicate, infine, il 24 marzo 1993, su iniziativa del sindacato, i dipendenti della convenuta si astennero dal lavoro e parteciparono ad un’assemblea, nel corso della quale, oltre ai rappresentanti sindacali, il solo istante -tra tutti i dipendenti della ditta- prese la parola a sostegno delle iniziative messe in cantiere dall’.
Il giorno successivo l’istante e un altro dipendente, al quale venne espressamente rimproverato di essere una spia del sindacato (cfr. doc. E e teste __________) vennero licenziati.
In tali circostanze non vi è chi non veda come il licenziamento non possa essere messo in relazione con l’impegno sindacale del dipendente, ciò che lo rende palesemente abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. a CO).
4.2 D’altro canto non va dimenticato che il primo intervento del sindacato si lasciava ricondurre al rifiuto da parte il datore di lavoro di versare all’istante le indennità per malattia (teste __________), per altro dovute e pagate nel mese di aprile (doc. 3): il fatto che il dipendente sia poi stato licenziato un solo mese dopo aver formulato tale richiesta, messo in relazione all’altra circostanza riferita dal teste __________, secondo cui il titolare dell’azienda signor __________ considerava il dipendente un “rompiscatole” -fors’anche proprio per aver formulato tali richieste o ancora per aver fatto intervenire il sindacato con i problemi che ne seguirono- non escludono che la disdetta possa essere stata formulata quale rappresaglia e perciò sotto un altro aspetto sia abusiva (art. 336 cpv. 1 lett. d CO).
4.3 A giusta ragione, il primo giudice ha sottolineato come a diverse riprese, prima dell’episodio del licenziamento, l’istante venne richiamato dai dirigenti per aver riferito fatti che mettevano in cattiva luce i colleghi, per “aver seminato zizzania” e non da ultimo per non aver ossequiato alle direttive di servizio date dal capo settore (teste __________ e teste __________ il quale invero parla per semplice sentito dire). Non è tuttavia dato a sapere se il licenziamento del 25 marzo 1993 fu la conseguenza di tali mancanze.
Vero che il dipendente venne licenziato dopo una discussione con il signor __________: il contenuto di tale discussione non è tuttavia noto. Se, come sembra, la disdetta avvenne poiché l’istante era andato “a lamentarsi di quello che facevano i dirigenti” (teste __________), ciò non significa ancora -e soprattutto non ne è la prova- che egli stesse “seminando zizzania” o sparlando dei colleghi, tanto più che non si sa né nei confronti di chi tali critiche sarebbero state mosse, né per quali motivi, né in quali termini: al contrario, ben si può ammettere che la discussione vertesse più o meno direttamente su quello che era avvenuto il giorno precedente.
In via abbondanziale, fosse anche provato che quel giorno l’istante formulò delle lamentele verso i dirigenti, è evidente che le stesse anche in questo caso sarebbero state tollerate, come erano state tollerate in precedenti occasioni; tutt’al più il datore di lavoro avrebbe dovuto diffidare il dipendente a non ripetere in futuro tali mancanze con la minaccia di un’eventuale rescissione del contratto. Se in questo caso la convenuta optò invece per il licenziamento, a giudizio di questa Camera, lo si deve senz’altro agli avvenimenti del giorno prima, che risultano così essere il vero motivo che ha indotto la convenuta a disdire il contratto (Humbert, op. cit., ibidem; Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Troxler, op. cit., ibidem).
Essa costituisce una sanzione punitiva (DTF 119 II 157 e segg.; IICCA 10 ottobre 1991 in re B./E. SA; Rehbinder, op. cit., N. 1 ad art. 336a CO) ed è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze, ritenuto il massimo di sei mesi di salario e la facoltà per l’avente diritto di cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
Tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto in un caso concreto vi sono, ad esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta, nonché il modo in cui essa è stata data. Il giudice dovrà inoltre, se del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo (cfr. DTF 119 II 157 e segg.; Humbert, op. cit., p. 110 e seg.).
È comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile (FF 1984, Vol. 2, p. 543; DTF 118 II 167; IICCA 2 marzo 1993 in re R./C. SA; Rehbinder, op. cit., N. 4 ad art. 336a CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 3 ad art. 336a CO; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 2 ad art. 336a CO; SJZ 1991 p. 178), ritenuto però che la sensibile riduzione del massimo dell’indennità già operata dal Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal massimo affinché esse rivestano anche la funzione di prevenzione generale contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (FF 1984, ibidem; IICCA 10 ottobre 1991 in re B./E. SA; Recht, 1989, p. 33 e segg., in particolare p. 41).
Nel caso di specie, dopo un’analisi complessiva delle circostanze concrete, appare a questa Camera giustificata la concessione di un’indennità per licenziamento abusivo pari a tre mensilità, da calcolarsi al lordo delle deduzioni sociali (Humbert, op. cit., p. 109): complessivamente quindi fr. 7’488.- (fr. 16.- x 156 h x 3 mesi).
Alla gravità dell’offesa portata alla personalità dell’istante, che è stato licenziato per aver tentato di salvaguardare i legittimi interessi suoi e dei colleghi, va infatti contrapposta una certa responsabilità del dipendente stesso, il quale a più riprese durante il rapporto contrattuale ha dato adito a richiami da parte della convenuta per il suo comportamento verso i colleghi.
In riforma del querelato giudizio, la convenuta è pertanto tenuta a versare a controparte fr. 9’388.80 con interessi al 5% dal 1° giugno 1993 su fr. 1’900.80.
Giusta gli art. 343 cpv. 3 CO e 417 lett. e CPC nelle vertenze per salari e mercedi con un valore di causa inferiore a fr. 20’000.- non si possono imporre né tasse né spese. Per le ripetibili sono per contro applicabili gli art. 148 e segg. CPC.
8.1 In linea di principio, l’indennità per ripetibili viene assegnata tenendo conto della rispettiva soccombenza, a meno che giusti motivi concorrano ad una diversa ripartizione (art. 148 CPC).
L’appellante ritiene che nella fattispecie vi siano validi motivi per prescindere dal principio della ripartizione delle ripetibili sulla base della soccombenza.
8.2 Nel caso di specie la richiesta di integrazione salariale dell’istante è stata accolta sia per il capitale che per gli interessi, mentre quella relativa all’indennità per licenziamento abusivo lo è stata solo parzialmente, atteso che questa Camera ha riconosciuto al lavoratore un’indennità pari al salario di tre mesi invece di quella postulata dall’istante per sei mesi. In tali circostanze, una riduzione delle ripetibili a suo favore non appare tuttavia giustificata.
La dottrina dominante è concorde nel ritenere che il lavoratore non debba essere tenuto a quantificare nell’istanza l’indennità per licenziamento abusivo che vuole vedersi attribuita, atteso che questa valutazione spetta unicamente al giudice, il quale decide sulla concessione dell’indennità secondo diritto ed equità (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 6 ad art. 336a CO con rif.; Rehbinder, op. cit., N. 5 ad art. 336a CO; Troxler, op. cit., p. 155 e segg., il quale fa un’analogia con l’art. 42 cpv. 2 CO). Così, se egli indica nell’istanza una somma compresa nei limiti di legge (al massimo un’indennità per sei mesi) e se il giudice ritiene giustificata l’assegnazione di un’indennità, non importa in che misura, bisognerà ritenere che il lavoratore non è soccombente, nemmeno in modo parziale, per tale questione: l’indennità per disdetta abusiva è infatti attribuita per sanzionare il comportamento grave della controparte, per cui sarebbe contrario allo scopo perseguito dalla stessa normativa se il lavoratore dovesse vedersi ridotta la somma percepita a questo titolo con l’assegnazione di ripetibili a controparte o con la riduzione delle ripetibili a suo favore, per il solo fatto di aver erroneamente valutato l’ammontare dell’indennità, per altro giustamente dovuta. Se così non fosse, il timore di dover eventualmente rifondere a controparte le ripetibili potrebbe indurre il lavoratore a non richiedere mai il massimo dell’indennità che la legge ha previsto, ciò che renderebbe parzialmente vana la protezione voluta dal legislatore, favorendo il datore di lavoro che invece tale protezione non merita.
La giurisprudenza, inizialmente restia ad ammettere il diritto del lavoratore a non indicare l’ammontare dell’indennità per licenziamento abusivo (JAR 1991 p. 399 e seg.), sembra pure muoversi in questa direzione (JAR 1994 p. 238 e 308).
8.3 Le ripetibili di prima e seconda istanza vengono pertanto integralmente poste a carico della convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 gennaio 1995 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1994 del Segretario Assessore della giurisdizione di Mendrisio-Sud viene così riformata:
§ Di conseguenza __________ o, è condannata a versare a __________, fr. 9’388.80 oltre a interessi al 5% dal 1° giugno 1993 su fr. 1’900.80.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per la procedura di appello. La parte appellata rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster