AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.16
Data decisione, Autorità: 18.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00016
Lugano 18 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. n. 14'252 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 1° febbraio 1984 da
arch.
e per esso, defunto, la sua Comunione Ereditaria, composta da:
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
tutti rappr. dall’avv. __________
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 10’516.70 oltre interessi (residuo dell’onorario dell’architetto);
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato l’integrale reiezione della petizione, e respinta dal Pretore con sentenza 18 agosto 1994;
appellante la parte attrice che con atto d’appello del 26 settembre 1994 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre il solo convenuto __________ con osservazioni del 27 ottobre 1994 ha chiesto la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. In data 3 aprile 1981 l’arch. __________ da una parte e ____________________, __________, __________, __________ e __________ nella loro qualità di comproprietari di un terreno in Via __________ a __________ dall’altra, conclusero un contratto in base al quale questi ultimi incaricavano l’architetto dei piani esecutivi, degli appalti, della direzione generale dei lavori, come pure dei computi e delle verifiche, relativi alla costruzione di una casa d’appartamenti in condominio. Per queste prestazioni l’architetto avrebbe percepito un onorario complessivo di fr. 50’000.-, ritenuto altresì che eventuali lavori non previsti nel contratto d’appalto gli sarebbero stati remunerati in base alla tariffa oraria di categoria (art. 4 e 11 doc. F).
Mentre l’onorario forfetario venne regolarmente soluto al termine dei lavori, la nota per i lavori supplementari di finitura nei singoli appartamenti e nelle parti comuni, ammontante a fr. 10’516.70 (doc. B), non venne pagata. Di qui la presente causa.
B. Con petizione 1° febbraio 1984 l’arch. __________ ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 10’516.70 oltre interessi, corrispondenti al saldo dell’onorario dell’architetto per i lavori supplementari, rilevando come egli abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, ciò che implicava il suo diritto a percepire gli onorari previsti contrattualmente.
C. Con risposte di causa del 18 maggio 1984 i convenuti hanno postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Mentre i convenuti __________, __________, __________i, __________ e __________ si sono opposti alla richiesta attorea ritenendo che l’onorario di fr. 50’000.- pattuito nel contratto era onnicomprensivo, che la pretesa di controparte era compensata da tutta una serie di difetti nell’opera che controparte non si era curata di far eliminare e che infine l’eventuale onorario supplementare avrebbe semmai dovuto essere richiesto a ciascun condomino in base alla sua singola quota e non a tutti i condomini in solido; il convenuto __________, dopo aver preliminarmente rimproverato a controparte di non aver indicato chiaramente i lavori per i quali aveva formulato la sua richiesta di onorario supplementare, ha a sua volta eccepito l’esistenza di alcuni difetti sia nel suo appartamento (doc. 1-3) sia nelle parti comuni -a suo dire riconducibili ad errori di progettazione ed alla carente direzione lavori da parte dell’architetto- i quali comporterebbero costi di riparazione superiori agli importi pretesi dall’attore; egli contesta infine la sua legittimazione passiva, atteso che gli altri condomini il 6 aprile 1981 avevano sottoscritto una dichiarazione che lo liberava dall’obbligo di dover versare eventuali onorari supplementari all’architetto (doc. 4).
D. Nei successivi allegati scritti ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
All’arch. __________, nel frattempo deceduto, sono subentrati in causa i suoi eredi __________ __________ e __________
E. Con sentenza 18 agosto 1994 il Pretore ha respinto la petizione, caricando agli attori la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivamente fr. 1’600.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la parte attrice non era riuscita a provare di aver svolto dei lavori nelle parti comuni dell’immobile, non compresi nel contratto e attribuibili in solido ai convenuti, né di quali lavori si tratterebbe concretamente; i lavori si lascerebbero per contro ricondurre a interventi nei singoli appartamenti, che sarebbero semmai stati a carico dei singoli condomini e non in solido a tutta la comunione dei comproprietari.
La petizione meritava pertanto di essere respinta, senza che fosse necessario entrare in merito alle preteste compensatorie dei convenuti, che sembravano per altro fondate solo limitatamente al difetto alla rampa del garage, mentre l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto __________ doveva in ogni caso essere respinta, la dichiarazione di cui al doc. 4 non essendo stata sottoscritta dall’attore.
F. Con appello 26 settembre 1994 gli attori postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
A loro dire, il giudice di prime cure non avrebbe minimamente tenuto in considerazione l’atteggiamento defatigatorio dei convenuti, che avevano omesso di produrre agli atti i documenti, il cui richiamo era stato ammesso dal Pretore all’udienza preliminare: la carente documentazione versata agli atti avrebbe di fatto indotto il perito a dare risposte non del tutto esaurienti sull’ammontare delle pretese dell’attore, fermo restando tuttavia che egli aveva ritenuto attendibili sia le indicazioni fornite dall’attore quo al valore dei lavori supplementari sia il numero delle ore fatturate dall’architetto per le stesse.
Ora, mentre il tipo di interventi supplementari svolti, contrariamente da quanto assunto dal primo giudice, si evinceva chiaramente sia dalla nota d’onorario (doc. B) sia dagli altri documenti allegati, la loro entità e di conseguenza il corrispettivo dovuto alla parte attrice era pure da ritenersi provato, atteso che la mancata produzione dei documenti da parte dei convenuti andava sanzionata giusta l’art. 210 CPC con l’ammissione del fatto che si voleva provare, cioè per l’appunto il valore dei lavori supplementari eseguiti: ciò comportava senz’altro l’accoglimento della petizione.
G. Delle osservazioni 27 ottobre 1994 con cui il convenuto __________ postula la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
Tali interventi, se non eseguiti dai singoli condomini o da ditte da loro direttamente incaricate, sarebbero stati pagati all’impresa generale previo allestimento di singole fatture da inviarsi ad ogni condomino (doc. A p. 1); per la remunerazione supplementare dell’architetto, non essendo state indicate al proposito modalità particolari (doc. A p. 1), valevano le condizioni di pagamento stabilite dal contratto concluso con lo stesso il 3 aprile 1981, in virtù del quale “eventuali lavori non contemplati nelle voci della tariffa A menzionate nel contratto verranno fatturate in base alla tariffa B” (doc. F art. 11).
Ora, che tali opere siano state eseguite dall’impresa generale o comunque da ditte subappaltatrici non può seriamente essere messo in dubbio in questa sede, anche perché un’opera senza queste rifiniture sarebbe indubbiamente incompleta ed in tal caso i convenuti non avrebbero mancato di far rilevare tale circostanza; gli interventi vennero per altro regolarmente fatturati ai convenuti, che provvidero -anche se non in modo integrale- al loro pagamento (testi __________ e __________).
Ne discende che in base al chiaro tenore del contratto anche l’architetto aveva diritto a percepire un onorario supplementare.
2.1 Il perito giudiziario ritiene che nel caso di specie una fatturazione a percentuale sia più logica rispetto alla pattuita fatturazione oraria (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 5) e che, se effettivamente i lavori avessero comportato una spesa di fr. 300’000.-, la fatturazione operata dall’attore sarebbe in ogni caso stata inferiore a quanto egli avrebbe teoricamente potuto pretendere (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 3).
In mancanza di documentazione atta a quantificare l’ammontare degli interventi supplementari svolti, egli non ha tuttavia saputo precisare concretamente il valore degli stessi, anche se dal fatto che i convenuti, ancorché vi fossero tenuti, non avevano allegato la documentazione richiesta si poteva dedurre che il costo complessivo dei lavori supplementari fosse superiore alle somme indicate dall’attore (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 2): questa deduzione, che corrisponde in sostanza all’applicazione dell’art. 210 CPC, avrebbe in ogni caso potuto e dovuto essere fatta propria -o almeno essere presa in considerazione- anche dal primo giudice, il quale invece non ha ritenuto di pronunciarsi in merito.
2.2 Indipendentemente da quanto precede, facendo capo al criterio “a tempo” -come previsto dal contratto di cui al doc. F- vi sono già sufficienti motivi per ammettere la pretesa attorea.
Il perito, tenuto conto dei lavori supplementari eseguiti, è stato infatti in grado di valutare il tempo in ore fornito dall’architetto e dal suo collaboratore per quegli interventi, tanto è vero che, stimando “con sufficiente sicurezza un complessivo di ore tra i due mediamente pari a 248, risulta per 9 mesi e 1/2 finali un impiego di 26 ore /mese rispettivamente 6 ore /settimana che sinceramente non sono eccessive” (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 8). Se inoltre, come giustamente ha fatto il perito, si pon mente al fatto che da un lato “gli onorari esposti all’art. 5 del contratto (fr. 49.- e 36.-/ora) non sono quelli per il 1981 ma per il 1980, inferiori del 4% e ben del 10% per il 1982” (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 8.1), e che dall’altro “l’architetto avrebbe anche potuto esporre per sé una media tra la tariffa per proprietario d’ufficio, direzione dei lavori e architetto tecnico, e non solo quale architetto tecnico, per la sua parte la differenza non calcolata arriverebbe al 25% per il 1981 e al 35% per il 1982” (risposta 1 ai quesiti di parte attrice pt. 8.2), ben si può concludere che la pretesa di parte attrice è senz’altro fondata: moltiplicando infatti le ore effettuate per la retribuzione oraria media stabilita dal contratto (fr. 49.- rispettivamente fr. 36.- orari) si ottiene un importo superiore a quello di cui alla presente causa (248h x 42.50 = 10’540.-).
Va infatti rilevato che il contratto 3 aprile 1981 (doc. F), sottoscritto da tutti i convenuti - i quali erano pertanto responsabili in solido del pagamento dell’onorario (art. 403 cpv. 1 CO)- prevedeva sia l’obbligo di remunerare l’architetto per i lavori supplementari sia quello di versare l’onorario forfetario: atteso che quest’ultimo è stato regolarmente pagato dai convenuti in solido (cfr. doc. 4, che ribadisce l’impegno dei convenuti al pagamento “in comunione”), non si vede per quale motivo l’onorario per i lavori supplementari dovesse essere pagato secondo altre modalità, a cui per altro il contratto non faceva minimamente accenno; nella misura in cui indeboliva la posizione del creditore, questa clausola, se effettivamente pattuita, avrebbe necessitato di una formulazione chiara e non equivoca nel contratto, ciò che tuttavia non risulta; d’altro canto, nemmeno dal doc. A si evince con sufficiente chiarezza che l’architetto avrebbe dovuto essere pagato singolarmente da ogni condomino per i lavori eseguiti nei rispettivi appartamenti: ciò non toglie evidentemente che, una volta effettuato il pagamento in solido dell’architetto, i condomini potranno procedere internamente a ripartirsi l’onere in base ai lavori effettuati nei singoli appartamenti.
La perizia giudiziaria ha accertato l’esistenza di un solo difetto nell’opera che può essere imputabile all’architetto: quello relativo alla pendenza della rampa del garage.
Il perito ha innanzitutto rilevato che la rampa era stata a suo tempo progettata da un altro architetto e non dall’attore e che la pendenza è sicuramente errata (risposta A ai quesiti di parte convenuta pt. 3): nondimeno, la stessa avrebbe potuto e dovuto essere corretta in sede esecutiva, ciò che innesca una responsabilità dell’attore (risposta A ai quesiti di parte convenuta pt. 3.2). Per ovviare al difetto egli propone due soluzioni: da un lato la sostituzione della lamiera attualmente posata nella parte inferiore della rampa -indispensabile per evitare contraccolpi al momento in cui le auto salgono sulla stessa (cfr. verbale di sopralluogo)- con un’altra zincata, il cui costo si aggirerebbe sui fr. 1’700.- (fr. 800.- zincando quella esistente); dall’altro la modifica della rampa con esecuzione in calcestruzzo, la cui spesa ammonterebbe a fr. 1’800.-/2’000.- (risposta A ai quesiti di parte convenuta pt. 4 e 4.1).
Ritenuto che la responsabilità dell’attore è comunque limitata, non essendo egli l’autore dei progetti relativi alla rampa e che la nuova esecuzione in calcestruzzo costituirebbe in parte una miglioria a carico dei proprietari, questa Camera ritiene equo optare per la prima variante, meno onerosa, ammettendo in compensazione una contropretesa di fr. 1’700.-.
Non vi sono per contro altri difetti che possono diminuire l’onorario dell’attore: la perizia ha infatti escluso che la posa di un lavabo di grandezza eccessiva si lasciasse ricondurre all’attore (risposta B ai quesiti di parte convenuta) ed allo stesso modo ha escluso qualsiasi responsabilità di quest’ultimo per la porta d’accesso al VI. piano (risposta C ai quesiti di parte convenuta); gli altri difetti menzionati dai convenuti nei loro allegati preliminari sono perlopiù rimasti allo stadio di puro parlato (scale non levigate, porte lift rovinate, perdite in alcuni muri esterni al IV. e V. piano, carente isolazione nelle solette) oppure, se accertati, non è stato dimostrato che fossero imputabili all’attore (radiatori posati in luoghi sbagliati, errato posizionamento delle prese).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 settembre 1994 di __________ __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 agosto 1994 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
§ Di conseguenza ____________________, __________, __________, __________ e __________ sono condannati in solido a pagare a __________, __________ e __________ la somma di fr. 8’816.70 oltre interessi al 5% a far tempo dal 16 giugno 1983.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico nella misura di 1/6 e per 5/6 vanno caricate in solido agli appellati. Questi ultimi rifonderanno alla parte appellante sempre in solido fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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