AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.15
Data decisione, Autorità: 13.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00015
Lugano 13 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. no. 1692 della Pretura del distretto di Leventina, promossa con petizione 24 gennaio 1977 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ e per essa, il suo successore in diritto __________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 181’900.- a titolo di risarcimento danni e torto morale, somma aumentata a fr. 1’068’073.50 in sede conclusionale;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili;
sulle quali il Pretore con sentenza 12 agosto 1994 si è così pronunciato:
Pertanto:
1.1 La parte convenuta è condannata, riservato il dispositivo 1.2., a pagare alla parte attrice i seguenti importi:
a) fr. 17’000.- + int. del 5% dal 1.7.1985;
b) fr. 21’230.- + int. del 5% dall’intimazione della sentenza;
c) fr. 2’300.- + int. del 5% dal 1.1.1973;
d) fr. 7’000.- + int. del 5% dal 31.1.1977;
e) fr. 22’050.- + int. del 5% dal 15.12.1972;
f) fr. 40’950.- + int. del 5% dal 1.12.1990;
g) fr. 209’849.- + int. del 5% dal 1.12.1990;
h) fr. 80’003.50+ int. del 5% dall’intimazione della sentenza;
i) fr. 211’560.- + int. del 5% dall’intimazione della sentenza;
l) fr. 28’000.- + int. del 5% dal 10.6.1975;
1.2 Dai suddetti importi sono da dedurre:
a) fr. 1’500.- + int. del 5% dal 16.6.1970;
b) fr. 3’000.- + int. del 5% dal 25.10.1972;
c) fr. 10’000.- + int. del 5% dal 14.8.1973;
d) fr. 10’000.- + int. del 5% dal 6.8.1974;
e) fr. 82’500.- + int. del 5% dal 15.4.1977;
Appellante la parte convenuta che con atto di appello 20 settembre 1994 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 11 novembre 1994 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti e esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Il 20 febbraio 1968 __________allora diciannovenne, rimase vittima di un incidente sciistico che le procurò una frattura traversa nel terzo medio della tibia destra ed una frattura del terzo interiore della gamba sinistra.
Immediatamente ricoverata all’Ospedale di __________, la gamba sinistra venne trattata conservativamente, mentre la frattura della tibia destra venne trattata cruentemente con chiodo di __________. Il decorso postoperatorio non presentò complicazioni di sorta, di modo che la paziente venne dimessa il 3 marzo successivo.
B. Terminata regolarmente la scuola dell’obbligo con il conseguimento della licenza ginnasiale, nell’estate 1968 la signorina __________ frequentò dei corsi di cucina e di servizio presso la __________, essendo intenzionata ad intraprendere una professione nell’ambito degli esercizi pubblici, attività per altro già svolta dal padre.
C. Il 18 dicembre 1968 ella entrò di nuovo in ospedale a __________ dove il giorno seguente venne sottoposta all’intervento per l’estrazione del chiodo di __________, operazione che avvenne senza alcuna difficoltà. Il decorso postoperatorio manifestò tuttavia l’esistenza di un’infezione, che si propagò ben presto anche nell’articolazione del ginocchio destro: visto l’esito negativo di due interventi chirurgici effettuati a __________il 13 gennaio 1969 la paziente venne trasferita presso l’Ospedale cantonale di __________ da dove venne infine dimessa il 24 maggio 1969, dopo una degenza di alcuni mesi.
L’anno successivo la paziente si sottopose ad un intervento di chirurgia estetica, volto a migliorare l’aspetto del ginocchio.
D. Il 19 ottobre 1971, pochi mesi dopo il suo matrimonio avvenuto il 28 maggio dello stesso anno, a seguito del riacutizzarsi del dolore al ginocchio destro, __________ venne nuovamente ricoverata all’ospedale di __________, dove si dovette purtroppo accertare che l’infezione aveva nuovamente preso piede. Il successivo trasferimento a __________ -con l’effettuazione di due difficili operazioni chirurgiche e di un aborto per raschiamento- consentì da un lato di eliminare l’infezione, ma non poté dall’altro impedire l’anchilosi ormai in atto dell’articolazione del ginocchio: il 9 febbraio 1972 (cfr. doc. Q e 6) venne così constatato che l’arto era definitivamente bloccato in una posizione di 140°, ciò che comportava un accorciamento della gamba di circa 5 cm.
E. Con petizione 24 gennaio 1977 __________ ritenendo che l’infezione prodottasi nel 1968 e la conseguente ricaduta del 1971 fossero dovute ad un carente funzionamento dell’autoclave per la sterilizzazione degli strumenti operatori, ha convenuto in causa la Fondazione Ricovero-Ospedale del Distretto di __________ente che amministrava l’ospedale di __________ chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 181’900.-, somma che corrispondeva a tutta una serie di posizioni di danno fino al 31.12.1976 (perdita di guadagno, spese per lavori domestici, maggiori spese per pasti del marito, spese di viaggio, rimborso deposito ospedale di __________, rimborso iscrizione corso d’inglese, spese per scarpe speciali, maggior canone di locazione) oltre ad un’indennità per torto morale, dedotti gli acconti sino ad allora versati.
La richiesta avveniva a titolo di liquidazione parziale del danno conseguente al processo infettivo, ritenuto che l’attrice si riservava espressamente con il petitum di far valere le ulteriori posizioni di danno in un momento successivo.
F. Con risposta 19 aprile 1977 la convenuta, pur ammettendo la sua responsabilità per l’evento invalidante, si è opposta alla petizione, facendo notare che le richieste attoree erano infondate, siccome non comprovate e non in relazione con il processo infettivo.
Ritenendo tuttavia giustificata la concessione di fr. 10’000.- a titolo di torto morale e di altri fr. 97’000.- per il risarcimento del danno presente e futuro, e atteso che sino ad allora erano già stati versati acconti per fr. 24’500.-, il 15 aprile 1977 la convenuta, per il tramite della sua assicuratrice RC, ha versato un ulteriore importo di fr. 82’500.- (doc. 48), di modo che -a suo dire- la petizione doveva ora essere respinta.
G. A dipendenza della riforma della politica ospedaliera cantonale, dal 1° gennaio 1984 alla originariamente convenuta è subentrato nelle more della causa l’Ente Ospedaliero Cantonale con sede in __________ (cfr. art. 6 cpv. 2 L sugli ospedali pubblici e art. 1 DL concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
H. In sede conclusionale, mentre la parte convenuta si è sostanzialmente riconfermata nelle sue precedenti allegazioni, l’attrice ha invece significativamente aumentato le sue pretese portandole a fr. 1’068’073.50 oltre interessi: essa, sciogliendo in pratica la riserva formulata con la petizione, ha pertanto postulato la liquidazione totale del sinistro, chiedendo tra l’altro la rifusione del danno successivo al 31.12.1976 e di quello futuro.
I. Con sentenza 12 agosto 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a pagare complessivamente fr. 529’942.50 oltre interessi e a rifondere alla controparte fr. 15’000.- a titolo di ripetibili, mentre la tassa di giustizia e le spese di fr. 6’000.- sono state caricate alle parti metà ciascuno.
Il giudice di prime cure, dopo aver considerato ammissibile l’estensione della domanda operata dall’attrice in sede conclusionale, ritenendo altresì infondata l’eccezione di prescrizione che la convenuta aveva prudenzialmente sollevato in merito alle pretese successive al 31.12.1976, ha provveduto ad esaminare in concreto la misura del risarcimento del danno e del torto morale, fermo restando che, a suo giudizio, la circostanza per cui l’attrice avesse rinunciato a successivi interventi finalizzati alla modifica della piegatura del ginocchio non costituiva un elemento atto a diminuire la misura del risarcimento (art. 44 CO).
Nel merito, egli ha ritenuto giustificati in primo luogo i seguenti risarcimenti: per scarpe speciali fr. 17’000.- per il periodo dall’incidente alla sentenza e fr. 21’230.- per il futuro; per spese di viaggio fr. 3’000.- (nel dispositivo questa somma è stata erroneamente indicata in fr. 2’300.-); per spese legali preprocessuali fr. 7’000.-; nessun risarcimento è stato per contro ammesso per il rimborso del deposito versato all’ospedale di __________ per la tassa di iscrizione al corso di inglese e per le maggiori spese di locazione, in quanto i relativi importi non erano stati provati. Per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno a titolo di perdita di guadagno, il Pretore ha da un lato tenuto conto che la capacità lavorativa dell’attrice era praticamente intatta fino al 9 febbraio 1972, tranne nei 266 giorni in cui la stessa era degente in ospedale, mentre in seguito secondo gli accertamenti peritali era del 50% per l’attività quale casalinga e del 25 % per l’attività di esercente; dall’altro, ha stabilito che l’attrice dal 1969 al 1973 ha gestito per 73 giorni l’anno il ristorante “__________di , mentre successivamente la stessa ha perlopiù svolto l’attività di casalinga, tranne una parentesi di 19 mesi per la gestione del ristorante “ ” nel 1989-1991: per mancati introiti derivanti dall’attività professionale nelle stagioni 1971/72 e 1972/73 (146 giorni) egli ha quindi ammesso fr. 11’550.- per 66 giorni interamente persi, fr. 10’500.- per 80 giorni di attività lavorativa al 25% e fr. 40’950.- per l’attività svolta nel ristorante “__________per l’incapacità nel lavoro in qualità di casalinga ha riconosciuto fr. 10’700.- per le 200 giornate completamente andate perse a seguito della degenza e fr. 196’149.- per l’incapacità lavorativa al 50% fino al giorno della sentenza -dedotti i periodi già remunerati per altri titoli; il giudice di prime cure ha inoltre concesso fr. 80’003.50 per la perdita di guadagno futura attinente all’attività professionale e altri fr. 211’560.- per l’invalidità parziale futura quale casalinga, oltre a un’indennità di fr. 28’000.- a titolo di torto morale.
A tutti questi importi andavano infine dedotti gli acconti pari a fr. 107’000.- già versati sino ad oggi all’attrice.
L. Con atto di appello 20 settembre 1994 la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ritiene innanzitutto che l’ampliamento delle domande operato dall’attrice in sede conclusionale sia proceduralmente inammissibile, atteso che con la petizione controparte aveva chiesto unicamente una liquidazione parziale del danno, limitando le sue pretese al danno precedente al 31.12.1976; d’altro canto, sulle nuove posizioni di danno, che in parte introducevano nuovi elementi di fatto, non oggetto della originaria litiscontestatio, non vi era stato il necessario contraddittorio; il cambiamento di rotta dell’attrice, che ora chiedeva la liquidazione totale del sinistro, costituiva inoltre un chiaro abuso di diritto (venire contra factum proprium).
Se pure l’ampliamento postulato dalla controparte fosse stato possibile, è chiaro che le posizioni di danno successive al 31.12.1976 andavano respinte, non avendo l’attrice prodotto alcuna prova al riguardo e non potendo il giudice evidentemente porre rimedio alle negligenze di quella parte, facendo capo all’art. 42 cpv. 2 CO; in tal caso, inoltre, buona parte delle nuove richieste sarebbero state comunque prescritte.
Per quanto riguarda concretamente le posizioni di danno, l’appellante ha contestato sia i giorni di degenza ospedaliera riconosciuti dal Pretore -ammettendone al massimo 206- sia il grado di invalidità accertato dal perito e fatto proprio dal primo giudice, ritenendo in particolare che una corretta valutazione dell’attrice, del fatto che questa potesse ancora sciare e che essa rinunciò a una successiva operazione facessero oggettivamente pensare ad un’invalidità massima del 10%; essa ha invece ammesso come integralmente dovute l’indennità per torto morale (fr. 28’000.-) e le spese di patrocinio preprocessuali (fr. 7’000.-), mentre le altre pretese sono state riconosciute solo parzialmente (fr. 2’963.- per scarpe ortopediche, fr. 1’200.- per spese di viaggio) o sono state del tutto contestate.
Preso atto del pagamento di acconti per fr. 107’000.- e dell’applicazione dell’art. 44 CO, era chiaro -a suo dire- che la petizione doveva essere respinta.
M. Delle osservazioni 11 novembre 1994 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Dalle ricerche postali effettuate è risultato che l’appello è stato intimato e dato alla posta il 17 ottobre ed è stato ritirato dal patrocinatore della parte appellata il 24 ottobre: il termine di 20 giorni (art. 314 CPC) per presentare le osservazioni al gravame veniva quindi a scadere il 13 novembre, che è una domenica, ed è stato prorogato (art. 131 cpv. 3 CPC) al giorno successivo lunedì 14 novembre. Dato che l’esibito è del giorno seguente, 15 novembre, le osservazioni sono sicuramente tempestive.
Al proposito, due sono le tesi a confronto: da un lato quella della convenuta che considera l’estensione inammissibile, dall’altro quella dell’attrice che ritiene l’ampliamento lecito, essendosi a suo tempo riservata con la petizione di far valere in un successivo momento ulteriori pretese e atteso che tale facoltà le era comunque data, indipendentemente dalla riserva formulata, in base all’art. 75 lett. b CPC.
2.1 Il Codice di Procedura Civile ticinese è retto, tra gli altri, dal principio attitatorio.
Esso, salvi i casi retti dalla massima ufficiale, grava le parti in causa dell’onere di portare a conoscenza del giudice i fatti, le domande, le eccezioni e le prove sulle quali egli fonderà poi il proprio giudizio (art. 78 CPC; Rep. 1989, p. 109; IICCA 7 luglio 1987 in re P./M.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 5).
L’esigenza di sottoporre al necessario contraddittorio tutte le allegazioni delle parti (art. 84 CPC) determina la necessità di porre nell’ambito della procedura un limite temporale ben preciso entro il quale esse sono tenute a far fronte al predetto onere di allegazione.
Il processo, in altre parole, è suddiviso in stadi preclusivi nell’interesse dell’ordine del processo medesimo, della buona fede processuale della controparte e, come già detto, del suo diritto di esprimersi (Messaggio del 5 gennaio 1954 al nuovo CPC, p. 11; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, p. 51 e segg.). Come risulta con accresciuta chiarezza dopo la modifica del titolo marginale dell’art. 78 CPC e l’abrogazione dell’art. 79 CPC, in vigore dal 1° gennaio 1988 e applicabile anche alla presente procedura (art. 514 bis CPC), questo limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con l’eventuale replica e duplica (art. 78 CPC, in particolare l’ultimo periodo del cpv. 1; Rep. 1988, p. 374, nota 1; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78 n. 2; IICCA 7 luglio 1987 in re P./M., 14 novembre 1986 in re S./E.). Fatti, domande ed eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, senza che vi sia la necessità o anche solo la possibilità di un loro esame nel merito.
2.2 Giusta l’art. 74 CPC, pendente causa, un’azione non può essere mutata, tranne nel caso di restituzione in intero oppure quando la nuova domanda poggi sul medesimo complesso di fatti. In questi due casi occorre allora presentare una domanda processuale sulla cui ammissione, previa discussione, il Pretore decide mediante decreto (art. 76 e 93 CPC).
Dalla “mutazione” dell’azione va distinta la sua “modifica”, per riprendere la terminologia del Codice di procedura del 1924 (art. 49) che già ammetteva completazioni, rettificazioni, estensioni e restituzioni con una disposizione identica all’attuale art. 75 CPC. Una tale “modifica” dell’azione può essere introdotta senza dover seguire una particolare procedura, in particolare senza domanda processuale.
Occorre pertanto definire il cambiamento intervenuto nell’azione per stabilire se si sia in presenza di un caso di applicazione dell’art. 74 (mutazione) o dell’art. 75 CPC (modifica), questione di non sempre facile determinazione.
È comunque generalmente ammesso che l’azione non subisce mutazione solo se -poggiando sullo stesso complesso di fatti e ritenuta l’identità delle parti- il dispositivo della sentenza che l’attore chiede venga pronunciato dal giudice rimane fondamentalmente invariato. L’estensione, la completazione o la rettificazione della domanda non possono quindi coinvolgere che questioni di dettaglio. Nel dubbio il giudice sceglierà la via che meno pregiudica la difesa della parte contro cui l’azione è fatta valere (Picard, op. cit., p. 253 e segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 197 e segg., p. 235; ICCA 16 marzo 1988 in re S./P.).
2.3 Tenuto conto della predetta dottrina e giurisprudenza, non può esservi dubbio sul fatto che la presentazione di nuove domande aventi per oggetto il risarcimento del danno per il periodo che va dal 31.12.1976 alla sentenza e di quello futuro, sia pure più o meno chiaramente “riservate” con la petizione (cfr. IICCA 15 gennaio 1993 in re G./B., ove un’analoga riserva era stata inserita nella replica riconvenzionale), ma mai espressamente formulate in precedenza, costituisce un novum, una di principio inammissibile mutazione della domanda (riservati i precitati casi di cui all’art. 74 CPC) e non una semplice estensione del petitum originario ai sensi dell’art. 75 lett. b CPC, possibile anche in sede conclusionale (IICCA 6 dicembre 1985 in re R./B.).
La nuova richiesta dell’attrice, infatti, pur essendo originata dal processo infettivo del 1968 e dalla sua successiva ricaduta nel 1971/72, trae in realtà il proprio fondamento da un complesso di fatti (quali ad esempio l’evoluzione della salute dell’attrice, della sua vita familiare e della sua attività professionale dopo il 31.12.1976) che non hanno potuto essere -e di fatto non sono stati- oggetto di contraddittorio nella fase intoduttiva della causa in esame e sui quali la convenuta non ha quindi avuto modo di pronunciarsi nè di opporre eventuali mezzi di prova a suo favore.
Una simile mutazione dell’azione, ritenuto il diverso complesso di fatti su cui poggia rispetto a quella originaria, non poteva essere ammessa nemmeno in applicazione dell’art. 74 lett. a CPC, e sarebbe stata ipotizzabile, ne fossero esistite le premesse, solo in via di restituzione in intero, così come previsto dall’art. 74 lett. b CPC. La parte attrice avrebbe però dovuto valersi dell’apposita procedura (art. 137 e segg. CPC), proponibile fino allo stadio del dibattimento finale (art. 281 cpv. 2 CPC), e non della “riserva” pronunciata nella petizione (IICCA 15 gennaio 1993 in re G./B.), istituto non previsto dal CPC e pertanto inammissibile (art. 101 CPC; Picard, op. cit., p. 51; Ottaviani, op. cit., p. 6).
Ne discende che l’ampliamento della domanda formulata dall’attrice è inammissibile, per cui in questo giudizio ci si limiterà ad esaminare, come per altro postulato nella petizione, le sole posizioni di danno fino al 31.12.1976.
Nulla impedisce però all’attrice, che del resto aveva chiesto al primo giudice di inserire nel dispositivo una “riserva” in tal senso (Brehm, Commentario bernese, 1990, N. 151 ad art. 46 CO con rif.), di far valere successivamente i danni sorti dopo quella data: tale riserva non può tuttavia essere concretamente inserita nel dispositivo della sentenza di prime cure, avendo la parte appellata omesso di formulare nell’allegato di osservazioni all’appello, anche solo in via subordinata, una richiesta di questa natura.
Per quanto riguarda le altre posizioni si osserva quanto segue.
L’appellante formula nei confronti del giudizio di prime cure tutta una serie di censure, che verranno esaminate qui di seguito.
4.1 L’appellante rimprovera innanzitutto il primo giudice per aver determinato d’ufficio (art. 42 cpv. 2 CO) l’ammontare della relativa pretesa, venendo così meno ai disposti di cui all’art. 42 cpv. 1 CO e 8 CC, secondo cui l’ammontare del danno deve essere provato dalla parte che formula la richiesta.
La censura è del tutto infondata.
La dottrina e la giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che per la determinazione della perdita di guadagno del danneggiato il giudice possa d’ufficio far capo all’art. 42 cpv. 2 CO, se vi è la certezza dell’esistenza del danno, senza però che lo stesso possa altrimenti essere provato in modo preciso (Rep. 1983, p. 71; DTF 77 II 299; Perini, Richterliches Ermessen bei der Schadensberechnung, Zurigo 1994, p. 57 e segg. e 67; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, Zurigo 1975, p. 176 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 4 ad art. 42 CO).
Evidentemente, ciò presuppone che le parti gli mettano a disposizione gli elementi per effettuare tale valutazione (Oftinger, op. cit., p. 177).
4.2 L’appellante rimprovera al Pretore a questo proposito il tipo di calcolo effettuato, ed in particolare il guadagno giornaliero dell’attrice, il grado della sua invalidità ed i giorni di degenza.
4.2.1 A giudizio di questa Camera, il calcolo del Pretore, il quale, sulla base delle invero poche risultanze agli atti, è giunto alla conclusione che il guadagno ipotetico dell’attrice per i 73 giorni in cui era normalmente aperto il ristorante alle __________ ammontasse a circa fr. 175.- al giorno, risulta senz’altro attendibile: tale importo tiene infatti conto dei canoni locativi pagati per l’esercizio pubblico (10% della cifra d’affari lorda, cfr. doc. E e contratti di locazione 10.6.1970 e 1.12.1972 -inc. 2304- richiamati dall’Ufficio cantonale degli esercizi pubblici), oltre che di una ragionevole cifra d’affari annua, che è stata cifrata in fr. 65’000.-/75’000.- (cfr. doc. E).
4.2.2 Come già accennato, il perito ha stabilito che l’attrice, a seguito dell’anchilosi all’articolazione del ginocchio, era incapace al lavoro nella misura del 50% per l’attività quale casalinga e nella misura del 75% per l’attività di esercente (perizia p. 2 e 4).
L’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A.).
Per quanto riguarda il grado di invalidità, questa Camera ritiene senz’altro di confermare gli accertamenti peritali: non vi può infatti essere dubbio sul fatto che l’accorciamento della gamba e la sua posizione non naturale limitino fortemente l’attività dell’attrice, si pensi anche solo alla sua difficoltà nel salire le scale (perizia p. 2) e nel sollevare pesi (cfr. delucidazione orale della perizia p. 3). Il grado di invalidità accertato dal perito non si distanzia inoltre in maniera sostanziale da precedenti valutazioni di altri medici (il dott. __________ aveva valutato in circa il 40-50% l’incapacità lavorativa senza una nuova operazione: cfr. doc. Q e O).
La circostanza per cui l’attrice sia stata in grado di sciare dopo l’infortunio occorsole (cfr. doc. 51) e il fatto che essa abbia rinunciato ad effettuare un nuovo intervento chirurgico, per altro sconsigliato dal perito (perizia p. 5 e delucidazione orale della perizia p. 2), atto a migliorare la piegatura dell’arto -rinuncia senz’altro giustificabile, visti gli esiti dei precedenti interventi- non possono mutare questi accertamenti peritali, né sono sufficienti per ammettere un’eventuale riduzione del risarcimento in base all’art. 44 CO.
4.2.3 Quanto ai giorni di degenza, l’appellante, come detto, ritiene di poterne ammettere al massimo 206, in luogo dei 266 accordati dal Pretore.
a) l’appellante non contesta che dal 19 dicembre 1968 al 24 maggio 1969 (157 giorni) l’attrice sia stata ospedalizzata a __________ e a __________
Ritenendo però che in ogni caso, indipendentemente dall’insorgere del processo infettivo, due settimane di ospedale sarebbero state necessarie alla guarigione e che altre tre settimane sarebbero state impiegate per la riabilitazione, conclude riconoscendo per quel periodo un’invalidità totale per soli 122 giorni. A ragione, per contro, il primo giudice ha riconosciuto 151 giorni: la sostanziale semplicità dell’intervento volto ad estrarre il chiodo di __________ in una frattura per altro ben consolidata (teste __________ p. 1) fa pensare che l’ospedalizzazione si sarebbe presumibilmente conclusa prima di Natale, con una degenza quindi di soli 6 giorni; non è invece stata provata la necessità di un successivo periodo di riabilitazione.
b) Mentre il giorno di degenza all’ospedale di __________ del 15 settembre 1969 è rimasto incontestato, le ulteriori 3 giornate di invalidità totale riconosciute dal Pretore per successive visite mensili a quel nosocomio, non provate, non possono essere ammesse.
c) I 9 giorni necessari all’intervento di chirurgia plastica dal 14 al 22 ottobre 1970 non sono contestati, come non lo sono i 65 giorni di ospedalizzazione a seguito della ricaduta (dal 20 ottobre al 23 dicembre 1971).
d) Incontestato il giorno per la visita di controllo del 9 febbraio 1972 a __________, ne va ammesso un altro per il controllo, documentato (doc. R), del 17 luglio 1972.
e) I giorni per l’intervento di chirurgia plastica, effettuato nel maggio 1973, vanno ridotti dagli 8 ammessi dal Pretore ai 7 postulati con le conclusioni dall’attrice (p. 28 N. 5), cui ne vanno aggiunti altri 14 di incapacità lavorativa totale a seguito di quell’intervento (cfr. doc. 8).
f) Per le visite a San Gallo presso il dott. __________ del 16 aprile 1973 (doc. U) e del 25 febbraio 1974 (doc. O e Q) vanno riconosciuti i due giorni di incapacità lavorativa ammessi dal Pretore: la presenza dell’attrice in quello studio medico è infatti incontestabile, essendo la stessa stata oggetto di un esame radiografico (cfr. doc. Q).
g) Non viene per contro ammesso l’ulteriore giorno di incapacità lavorativa dovuto alle visite del 14 settembre 1984 e del 26 marzo 1991 presso il perito giudiziario, la relativa giornata persa non rientrando tra le posizioni di danno fino al 31.12.1976, mentre per il medesimo motivo le giornate perse per viaggi a __________ per la confezione di scarpe speciali vengono ridotte da 10 a 2, pari a 4 mezze giornate.
In totale si hanno quindi 253 giorni interamente persi.
4.3 Come detto, il primo giudice ha ritenuto che dal 1969 al 1973 l’attrice ha gestito o quanto meno avrebbe potuto gestire il ristorante “__________ ” alle __________, aperto durante la sola stagione invernale, mediamente per 73 giorni l’anno.
Anche se l’invalidità parziale è stata accertata in modo definitivo solo il 9 febbraio 1972, è chiaro che già dal 20 ottobre 1971 -allorché l’attrice venne ricoverata in ospedale per la ricaduta- essa era impossibilitata a svolgere la sua attività di esercente: a ragione, quindi, il Pretore ha limitato il risarcimento per la perdita di guadagno alla sua attività professionale nelle due stagioni 1971/72 e 1972/73 (146 giorni).
Sulla base di queste indicazioni, come pure del presumibile guadagno giornaliero (fr. 175.- al 100% e fr. 131.25 al 75%) si può pertanto dedurre che per i periodi interessanti l’attività lavorativa dell’attrice vi è stata totale incapacità di lavoro per 66 giorni, a lato di 187 giorni nei quali l’attrice si occupava della sua famiglia.
Di conseguenza alla parte attrice per la perdita di guadagno durante le stagioni 1971/72 e 1972/73 vanno riconosciuti fr. 11’550.- per 66 giorni lavorativi interamente persi e fr. 10’500.- per 80 giorni di attività con una certa capacità lavorativa limitata al 25%. Sull’importo complessivo di fr. 22’050.-, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, decorre un interesse del 5% dalla data media (Brehm, op. cit., N. 37, 51 e 136 ad art. 46 CO) del 15 dicembre 1972.
4.4 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il risarcimento del danno per le conseguenze derivanti all’incapacità lavorativa dell’attrice quale casalinga va ammessa anche se quest’ultima non ha provato di aver fatto capo a terze persone (Brehm, op. cit., N. 14 e 118 ad art. 46 CO; DTF 99 II 223 e seg.), essendo comunque chiaro che essa dovesse farsi aiutare (teste p. 3).
Il calcolo effettuato dal Pretore può pertanto essere sostanzialmente confermato, tranne per quanto riguarda il salario attribuibile a una casalinga, che il primo giudice aveva stabilito in fr. 1’600.- mensili: a parte il fatto che il Pretore aveva determinato tale somma facendo una media dei salari di una collaboratrice domestica dal 1972 al 1994, nel caso di specie, dovendosi per contro prendere in considerazione solo il salario dovuto dal 1972 al 1976 (cons. 2.3), è chiaro che lo stesso sia minore; tenuto conto dell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza (citata da Brehm, op. cit., N. 117 ad art. 46 CO ed in particolare la sentenza IICCA 27 gennaio 1982 in re R./C. ove il salario di una casalinga era stato fissato nel 1975 a fr. 800.- mensili) questa Camera ritiene di dover confermare quest’ultimo importo, atteso che il riconoscimento di interessi da allora in ogni caso compensa in parte la minor somma riconosciuta. La correttezza dell’importo così determinato è per altro implicitamente ammessa dalla stessa parte attrice, che nel doc. M aveva inizialmente limitato le sue richieste a tale titolo a importi mensili dell’ordine di 200/400.- franchi.
Ne discende che, nei mesi in cui la parte attrice non ha svolto un’attività lavorativa propria, atteso che il salario di una casalinga era di fr. 800.- mensili (100%, pari a fr. 26.70 giornalieri), dovrà essere riconosciuto un risarcimento di fr. 400.- mensili (50%), cioè fr. 13.35 al giorno.
Dovuti sono pertanto fr. 4’992.90 per le 187 giornate lavorative casalinghe interamente perse per cure, visite mediche, ecc.. Inoltre per 58 mesi e 21 giorni dal 9 febbraio 1972 al 31 dicembre 1976 -dai quali vanno dedotti i 73 giorni (stagione 1972/73) già retribuiti per incapacità lavorativa quale esercente e altri 26 giorni ove l’attrice era incapace al lavoro al 100% (17.7.1972, maggio-giugno 1973, 16.4.1973, 25.2.1974 e due giorni per la confezione di scarpe speciali: cfr. cons. 4.2.3 lett. d, e, f, g)- risulta un obbligo di risarcimento per l’incapacità parziale a svolgere i lavori casalinghi relativo a 12 giorni a fr. 13.35 per fr. 160.20 e 55 mesi a fr. 400.- al mese per fr. 22’000.-.
A questo specifico titolo, alla parte attrice vanno pertanto riconosciuti in totale fr. 27’153.10, oltre gli interessi del 5% dalla data media (Brehm, op. cit., N. 37, 51 e 136 ad art. 46 CO) del 31.12.1973.
L’appellante contesta inoltre il risarcimento accordato dal Pretore per le scarpe ortopediche e per le spese di viaggio.
5.1 Scarpe ortopediche.
Incontestato il fatto che tale spesa costituisca una posizione di danno (Brehm, op. cit., N. 15 ad art. 46 CO), sulla base delle considerazioni esposte in precedenza (cons. 2.3) è evidente che il riconoscimento di questa pretesa potrà concernere solo il periodo fino al 31.12.1976.
A ragione, l’appellante ritiene che per tale posizione il giudice non poteva far capo all’art. 42 cpv. 2 CO, bensì all’art. 42 cpv. 1, ciò che imponeva all’attrice di comprovare le sue pretese: la necessità di tenere i giustificativi di spesa era del resto evidente, dato che l’assicuratrice RC della convenuta contestava proprio la misura del risarcimento.
Dalla documentazione agli atti si evince che fino al 31 dicembre 1976 le spese per calzature ortopediche sono state di fr. 2’962.90 (fr. 344.90 doc. G’, fr. 1’001.- doc. H’-I’-L’, fr. 217.- doc. M’, fr. 415.- doc. 46, fr. 450.- doc. B’’-D’’, fr. 450.- doc. L’’, fr. 85.- doc. O’’): atteso che nel 1980 il teste __________, fornitore delle calzature dell’attrice, attestava in circa fr. 4’000.- sino ad allora le fatturazioni a carico della cliente, ben si può ritenere che fino al 31.12.1976 l’importo indicato nel doc. 46 fosse corretto.
Tali spese sono tuttavia già state assunte -insieme ad altre per complessivi fr. 19’969.05 (doc. 46)- dalla compagnia di assicurazione RC della convenuta (doc. 46), per cui non possono più costituire una posizione di danno risarcibile in questa causa.
5.2 Spese di viaggio
È parimenti incontestabile che le spese di viaggio inerenti il sinistro, sopportate dalla danneggiata (Brehm, op. cit., N. 16 ad art. 46 CO) e dal marito (Brehm, op. cit., N. 17 ad art. 46 CO con rif.), difficilmente documentabili, possano essere risarcite.
Atteso che questa Camera ha ritenuto di dover ridurre i giorni di incapacità lavorativa totale dell’attrice, segnatamente per quanto riguarda i 3 giorni per viaggi a __________ e 8 giorni (16 mezze giornate) per viaggi a __________ per la confezione di scarpe ortopediche (cons. 4.2.3. lett. b, g) -ciò che comporta una riduzione del chilometraggio da Km 6’000 a 4’500- l’importo accordato dal primo giudice in fr. 3’000.- per spese di viaggio deve essere senz’altro ridotto: in via equitativa, questa Camera opta quindi per un risarcimento di fr. 2’400.-, somma che corrisponde per altro a quanto postulato per la prima volta a questo titolo dall’attrice nel febbraio 1973, quando ormai la maggior parte di quelle spese era stata effettuata (doc. M).
fr. 28’000.- oltre interessi al 5% dal 10.6.1975 per torto morale (cons. 3)
fr. 7’000.- oltre interessi al 5% dal 31.1.1977 per spese legali preprocessuali (cons. 3)
fr. 22’050.- oltre interessi al 5% dal 15.12.1972 per perdita di guadagno quale esercente fino al 31.12.1976 (cons. 4.3)
fr. 27’153.10 oltre interessi al 5% dal 31.12.1973 per perdita di guadagno quale casalinga fino al 31.12.1976 (cons. 4.4)
fr. 2’400.- oltre interessi al 5% dal 1.1.1973 per spese di viaggio (cons. 5.2).
Dovendosi tuttavia dedurre dai suddetti importi gli acconti già versati all’attrice, e meglio
fr. 1’500.- oltre interessi al 5% dal 16.6.1970
fr. 3’000.- oltre interessi al 5% dal 25.10.1972
fr. 10’000.- oltre interessi al 5% dal 14.8.1973
fr. 10’000.- oltre interessi al 5% dal 6.8.1974
fr. 82’500.- oltre interessi al 5% dal 15.4.1977,
ne discende che in pratica la convenuta, limitatamente ai danni insorti fino al 31.12.1976, nulla più deve alla controparte.
Motivi di equità, come pure il fatto che l’attrice si è da un lato vista costretta a promuovere la presente causa a seguito dell’atteggiamento di chiusura della assicuratrice RC della convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 30 ad art. 148) che insisteva per giungere ad una liquidazione totale del sinistro -a quel momento non desiderata dall’attrice- e dall’altro il fatto che la convenuta ha provveduto a versare l’acconto di fr. 82’500.- (doc. 48) solo dopo l’inoltro dell’azione giudiziaria -presumibilmente per ridurre la sua eventuale soccombenza in causa- inducono questa Camera a ripartire la tassa di giustizia e le spese tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC), caricandole per 3/4 all’attrice e per 1/4 alla convenuta, nonostante la pressoché integrale soccombenza dell’attrice, dovuta più che altro all’inammissibile aumento delle sue richieste in sede conclusionale.
Per gli stessi motivi, a titolo di ripetibili di prima sede si ritiene di caricare all’attrice un’indennità ridotta di soli fr. 10’000.-.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la pressoché integrale soccombenza della parte appellata (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 agosto 1994 della Pretura del distretto di Leventina è così riformata:
Pertanto:
1.1 La parte convenuta è condannata, riservato il dispositivo 1.2., a pagare alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno fino al 31.12.1976 e torto morale i seguenti importi:
a) fr. 2’400.- + int. del 5% dal 1.1.1973;
b) fr. 7’000.- + int. del 5% dal 31.1.1977;
c) fr. 22’050.- + int. del 5% dal 15.12.1972;
d) fr. 27’153.10+ int. del 5% dal 31.12.1973;
e) fr. 28’000.- + int. del 5% dal 10.6.1975;
1.2 Dai suddetti importi sono da dedurre:
a) fr. 1’500.- + int. del 5% dal 16.6.1970;
b) fr. 3’000.- + int. del 5% dal 25.10.1972;
c) fr. 10’000.- + int. del 5% dal 14.8.1973;
d) fr. 10’000.- + int. del 5% dal 6.8.1974;
e) fr. 82’500.- + int. del 5% dal 15.4.1977;
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico della parte appellata, che rifonderà a controparte fr. 5’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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