AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.7
Data decisione, Autorità: 28.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00007
Lugano 28 marzo 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura accelerata inc. no. 4486 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 13 settembre 1993 da
__________, rappr. dall’avv. __________,
Contro
__________, rappr. dall’avv. __________,
con cui l’attrice ha chiesto lo stralcio dalla graduatoria del fallimento di __________ di un credito di fr. 900’000.- insinuato da __________;
domanda avversata dal convenuto e parzialmente accolta dal Pretore, che con sentenza 3 ottobre 1994 l’ha ridotto a fr. 200’000.-;
appellante la parte attrice che, con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 17 ottobre 1994, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dalla graduatoria l’intero credito vantato dal convenuto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre il convenuto con osservazioni del 31 ottobre 1994 si oppone alla richiesta di assistenza giudiziaria e nel merito postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Nella procedura fallimentare a carico di __________, aperta con decreto 2 gennaio 1992 (doc. A), __________, fratello del fallito e titolare con lo stesso nell’ambito di una società in nome collettivo di una carrozzeria a __________, ha insinuato un credito di fr. 900’000.-: a comprova dello stesso, egli ha prodotto lo scritto 31 dicembre 1991, con cui il fratello si dichiarava debitore nei suoi confronti per tale somma a dipendenza di “prestiti, anticipi, ecc. concernenti questioni private e della ditta carrozzeria __________ (cfr. doc. II - inc. fallimento 1/1992, notifica di credito n. 13).
Questo credito è stato inscritto in V classe nella graduatoria del fallimento, depositata il 3 settembre 1993.
B. Con petizione 13 settembre 1993 __________ moglie e creditrice del fallito, ha convenuto in lite __________, chiedendo lo stralcio dalla graduatoria di fallimento del credito di fr. 900’000.- da lui insinuato.
In sostanza l’attrice, rilevando innanzitutto che l’onere della prova circa l’effettiva esistenza e consistenza del credito spettava alla controparte, ha contestato che una tale prova potesse essere costituita dal riconoscimento di debito sottoscritto il 31 dicembre 1991 dal marito. D’altro canto, essa ha rilevato la totale inattendibilità dell’importo vantato da controparte.
C. Da parte sua, il convenuto, opponendosi alla petizione, ha osservato come la sua notifica di credito fosse confortata dal riconoscimento di debito del fallito, la quale esplicava tutti gli effetti di legge e attestava il buon fondamento della sua pretesa, che era senz’altro effettiva e reale. Egli ha inoltre aggiunto che l’onere della prova gravava semmai sull’attrice e che quel credito era il risultato dell’insorta dipendenza economica del fratello __________ nei suoi confronti a seguito della procedura di divorzio dalla moglie, qui attrice, tuttora pendente.
D. In sede di replica e di duplica e, la sola attrice con allegato conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
In precedenza, con istanza 7 ottobre 1993 l’attrice aveva chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Con sentenza 3 ottobre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riducendo a fr. 200’000.- il credito del convenuto da iscriversi nella graduatoria del fallimento.
Dopo aver accertato la tempestività dell’azione di contestazione della graduatoria, il giudice di prime cure ha esaminato se il riconoscimento di debito prodotto dal convenuto fosse di per sé sufficiente per ammettere la fondatezza del suo credito, giungendo alla conclusione che di principio quel documento poteva esplicare un tale effetto: alla controparte era però possibile la controprova, cioè dimostrare l’inattendibilità di questo credito. Proprio a seguito delle prove portate dall’attrice, il credito nei confronti del convenuto è stato ridotto: il credito insinuato risultava infatti in palese e stridente contrasto con quanto affermato dallo stesso convenuto nella sua audizione testimoniale del 17 dicembre 1991 nell’ambito della procedura di divorzio tra i coniugi __________, ove egli aveva dichiarato che a quel momento risultavano a bilancio ca. fr. 200’000.- di credito nei confronti del fratello; appariva inoltre inverosimile che in soli 14 giorni, dal 17 al 31 dicembre 1991, il debito di __________ fosse aumentato da fr. 200’000.- a fr. 900’000.-. Poiché sembrava parimenti impensabile che __________ a partire dal suo coinvolgimento nella procedura di divorzio, avesse accumulato un debito globale verso il convenuto di circa fr. 2’000’000.-, valutando oltretutto gli immobili donati al fratello a loro valore di stima e non commerciale, il giudice ha ritenuto di dover ridurre appunto a fr. 200’000.- il credito complessivo a favore di quest’ultimo.
Ritenendo che il valore di causa andava stabilito in base all’ammontare del probabile supplemento di dividendo che l’attrice avrebbe ottenuto vincendo la causa e atteso che dall’inventario del fallimento si evinceva che il fallito era nullatenente, senza quindi alcun attivo patrimoniale, il Pretore ha valutato in franchi zero il dividendo ipotetico a favore dell’attrice. In base al valore di causa così accertato, la tassa di giustizia è stata fissata in fr. 400.- e all’attrice, che risultava vincente nella misura di 3/4, è stata attribuita un’indennità per ripetibili di fr. 600.-.
L’attrice è stata infine posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
F. Con appello 17 ottobre 1994 con domanda di assistenza giudiziaria, l’attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dalla graduatoria l’intero credito insinuato dal convenuto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ritiene innanzitutto che, contrariamente da quanto stabilito dal Pretore, il riconoscimento di debito del fallito non possa ancora di per sé provare la fondatezza del credito vantato dal convenuto. Tutta una serie di circostanze risultanti agli atti ne dimostrerebbero per contro la totale inattendibilità: in primo luogo, il fatto che lo stesso riconoscimento di debito sia stato rilasciato ad un parente e 3 giorni prima della dichiarazione del fallimento; in secondo luogo, il fatto che lo stesso venne redatto a 14 giorni dalla testimonianza con cui il convenuto in un’altra causa aveva indicato in fr. 200’000.- il suo credito; inoltre, il fatto che il convenuto non aveva minimamente ritenuto di chiarire le cause di quel debito; era infine inverosimile che in 2 anni, dopo aver donato al convenuto beni immobili con un valore di stima di circa 1’000’000.- di franchi, il fallito fosse ancora debitore nei suoi confronti di altri fr. 200’000.- o addirittura di fr. 900’000.-, senza contare che quest’ultimo aveva di fatto incamerato anche la sua quota nella società in nome collettivo. In tali circostanze, il giudice non avrebbe potuto riconoscere al convenuto alcunché e tantomeno fr. 200’000.-, atteso che quest’ultima somma è stata accordata sulla base della testimonianza che il convenuto stesso aveva rilasciato in un’altra vertenza, il cui valore probatorio appare pertanto nullo.
L’appellante chiede inoltre l’attribuzione di un’indennità per ripetibili più consistente rispetto a quella riconosciutale dal primo giudice, facendo notare come il valore di causa non sia eguale a zero, ma sia ben maggiore, e ciò in quanto, vincendo la causa, ella potrebbe ipotizzare l’ottenimento di un dividendo di almeno fr. 200’000.-.
G. Delle osservazioni 31 ottobre 1994 del convenuto con cui egli si oppone alla richiesta di assistenza giudiziaria e nel merito postula la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. In virtù dei capoversi 1 e 2 dell’art. 250 LEF il creditore che contesta l’ammissione di altri creditori nella graduatoria del fallimento o il grado ad essi accordato, è tenuto a promuovere contro gli stessi l’azione di contestazione della graduatoria davanti al giudice del fallimento entro dieci giorni dalla pubblicazione del deposito; in tal caso, giusta il capoverso 3 della medesima norma, l’ammontare della riduzione fatta al riparto spettante al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore fino a decorrenza dell’intiero suo credito, comprese le spese processuali, mentre l’eventuale eccedenza viene ripartita in base alla graduatoria rettificata.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nell’ambito di un’azione di contestazione della graduatoria tra creditori l’onere della prova circa l’esistenza del credito contestato incomba sempre al convenuto (art. 8 CC; Jäger, Kommentar zur Bundesgesetz betreffend SchKG, Zurigo 1900, N. 9 ad art. 250 LEF con rif.; Brügger, SchKG - Schweizerische Gerichtspraxis 1946-1986, Zurigo 1984, N. 53 ad art. 250 LEF; Favre, Droit des poursuites, 2. ed., Friborgo 1967, p. 340; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3. ed., Berna 1983, § 46 N. 55; Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast, Zurigo 1955, p. 73; Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, Zurigo 1913, p. 83 e 130; SJK 765 p. 7; ZBJV 1949 p. 415; DTF 19 p. 135 cons. 3), ritenuto inoltre che un eventuale riconoscimento di debito da parte del debitore fallito -come risulta analogamente nell’ambito dell’azione di cui all’art. 148 LEF (Jäger, op. cit., N. 4 ad art. 148 LEF; Jäger/Colombi, Commentario LFEF, Bellinzona 1906, N. 4 ad art. 148 LEF)- non pregiudica in alcun modo la posizione dell’attore.
In via abbondanziale, va osservato che l’attrice ha provato, nel limite del possibile -nonostante le evidenti difficoltà probatorie che risultavano dal fatto che si trattava di chiarire l’esistenza o meno di un debito contratto dal marito nei confronti del convenuto, fattispecie che non la vedeva pertanto direttamente parte in causa- il cattivo fondamento del credito insinuato dal convenuto. Ella ha in particolare fatto notare la sostanziale infondatezza da un lato del riconoscimento di debito del 31 dicembre 1991, con cui il fallito aveva precisato che quell’importo era dovuto per “prestiti, anticipi, ecc. concernenti questioni private e della ditta carrozzeria __________ ” (cfr. doc. II - inc. fallimento 1/1992, notifica di credito n. 13) e dall’altro della dichiarazione da questi rilasciata il 15 settembre 1992 davanti alla delegazione dei creditori, ove egli aveva nuovamente riconosciuto la pretesa del fratello, sottolineando che “una parte di questo credito è costituita da prelievi della ditta oltre a quanto mi spettava e il resto sono importi che io devo privatamente a mio fratello, da parecchio tempo, sia per denaro ricevuto, sia per pagamento di miei debiti, ecc.” (doc. B p. 5).
Che il fallito non fosse debitore nei confronti del convenuto, né tanto meno da parecchio tempo, è stato provato sia dalla sua dichiarazione fiscale 1989-90, ove non risultano tali debiti (doc. L), sia dalla testimonianza rilasciata dal contabile della carrozzeria signor __________, il quale ha dichiarato che non gli “risulta che __________ abbia concesso prestiti a __________ di natura privata” (doc. I p. 41), sia da quella di __________, fiduciario che si occupava delle dichiarazioni d’imposta della società collettiva nonché dei due fratelli, il quale ha riferito che “non mi sono stati indicati altri debiti oltre a quello risultante al punto 40. della dichiarazione, riportato dalla dichiarazione della comproprietà” (doc. I p. 42). Altre circostanze, correttamente sottolineate dal primo giudice, come quella secondo cui era inverosimile che __________, nonostante le donazioni al fratello per un valore di stima dell’ordine di circa un milione di franchi gli fosse ancora debitore, o ancora quella secondo cui era impensabile che il fallito a partire dal suo coinvolgimento nella procedura di divorzio, avesse accumulato un debito globale verso il convenuto di circa fr. 2’000’000.-, escludono del tutto l’esistenza di un ulteriore credito a favore di quest’ultimo.
Il riconoscimento da parte del primo giudice di un credito di fr. 200’000.- a favore del convenuto risulta pertanto completamente infondato, tanto più che tale importo è stato ammesso sulla base di quanto affermato dallo stesso convenuto nella sua testimonianza del 17 dicembre 1991 nell’ambito della procedura di divorzio tra i coniugi __________, ove egli aveva indicato che a quel momento figurava a bilancio un credito di tale ammontare -per altro indicato con approssimazione “circa”- nei confronti del fratello (doc. M p. 54): tale dichiarazione, non suffragata da nessun’altra prova agli atti, non ha tuttavia alcun valore probatorio nella presente causa, trattandosi in sostanza di una semplice allegazione della medesima parte. La circostanza -neppure comprovata- che tale importo risultasse nel bilancio non avrebbe comunque ancora provato l’effettiva esistenza e consistenza di quel credito.
Le spese e le ripetibili di entrambe le parti seguono la soccombenza totale del convenuto e appellato.
Le considerazioni esposte dal Pretore, che hanno portato alla concessione dell’assistenza giudiziaria in primo grado valgono tranquillamente anche nella procedura d’appello, visto anche il suo parziale buon esito.
In particolare, è incontestabile che l’appellante non sia in grado di sopperire alle spese della lite, tale circostanza risultando sia dal certificato municipale, sia dalla sua notifica di tassazione 1991-92. Che la stessa sia divenuta proprietaria di alcuni fondi a titolo di anticipo ereditario appare a questo proposito irrilevante (cfr. Ventura, Appunti sul gratuito patrocinio, Milano 1961, p. 10), tanto più che il donante si è riservato l’usufrutto su questi beni, come d’altro canto è irrilevante l’esistenza di importanti aspettative ereditarie (Rep. 1980 p. 277); la somma di fr. 50’000.- che è pertoccata all’appellante a seguito delle pratiche espropriative sui fondi ricevuti in donazione risulta infine essere stata compensata da quanto a lei versato dal padre a titolo di anticipi per il suo sostentamento e non modifica pertanto questo stato di fatto.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 ottobre 1994 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 3 ottobre 1994 della Pretura di Locarno-Città viene così parzialmente riformata:
La petizione è accolta.
§ Di conseguenza il credito di fr. 900’000.- fatto valere dal convenuto __________, è stralciato dalla graduatoria del fallimento 1/1992 a carico di __________.
§§ stralciato
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.-, da anticipare dall’attrice e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono poste integralmente a carico del convenuto.
Il convenuto rifonderà all’attrice l’importo di fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.
invariati gli altri dispositivi.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura d’appello presentata da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 450.-
========
da anticiparsi dall’appellante e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono poste a carico della parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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