AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.2
Data decisione, Autorità: 25.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00002
Lugano 25 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 990 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 29 novembre 1990 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38’250.- oltre interessi, somma ridotta in replica a fr. 36’450.- oltre accessori (pretesa derivante da un contratto di assicurazione);
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e sulla quale il Pretore con sentenza 30 novembre 1994 si è così pronunciato:
La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza la __________, è condannata a versare al __________, __________, fr. 34’375.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 aprile 1990.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’000.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste in ragione di 9/10 a carico della convenuta e per 1/10 a carico di parte attrice; la __________ rifonderà inoltre al __________ fr. 3’500.- a titolo di ripetibili parziali.
Appellante la parte convenuta con atto di appello del 28 dicembre 1994 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 1° febbraio 1995 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Il 24 aprile 1990 verso le 11.15 __________, capo officina del __________ fu vittima di un incidente della circolazione: egli nell’abbordare una curva a destra in località __________, sorpreso dalla presenza di un camion, il quale, fors’anche invadendo parzialmente la corsia di contromano, procedeva in senso contrario, perse il controllo del proprio veicolo, una Lancia __________ con targhe di controllo __________, e dopo aver sbandato, andò a cozzare con violenza contro un muretto (cfr. verbale di polizia, doc. E).
A seguito dell’incidente la vettura andò completamente distrutta ed il passeggero del __________, il signor __________, riportò diverse ferite che ne comportarono l’ospedalizzazione.
B. Alla richiesta di risarcimento del danno (doc. D), avanzata dal __________. nei confronti della __________ sulla base della polizza RC delle imprese dell’industria dei veicoli a motore N. __________ (doc. A e B), quest’ultima comunicò che l’evento non era coperto (doc. H).
Di qui la presente causa.
C. Con petizione 29 novembre 1990 il __________ ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento di fr. 38’250.- oltre interessi.
L’attrice ha asserito che l’incidente avvenne durante una corsa di prova, effettuata per verificare il servizio eseguito sul veicolo e meglio l’intervento per la riparazione di un difetto all’alimentazione: non si sarebbe pertanto trattato di una corsa di dimostrazione, evento quest’ultimo non coperto dal contratto di assicurazione.
Quanto al danno, lo stesso corrispondeva al valore dell’auto del cliente (doc. G).
D. Con risposta 18 gennaio 1991 la convenuta ha postulato le reiezione della petizione, ritenendo in sostanza che il giro effettuato quel giorno fosse di carattere dimostrativo, tanto più che sia il __________ sia lo __________ avevano chiaramente mostrato l’intenzione di voler vendere rispettivamente acquistare una Lancia __________.
La richiesta di risarcimento sarebbe in ogni caso infondata, in quanto allo stipulante, e meglio al suo dipendente __________, sarebbe imputabile una colpa grave: questi avrebbe infatti provocato l’incidente, circolando ad una velocità di almeno 80 km/h su un tratto dove il limite era di soli 50 km/h. L’entità del danno è stata pure prudenzialmente contestata.
E. In replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. L’attrice ha tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese da fr. 38’250.- a fr. 36’450.-, dato che nel frattempo il relitto del veicolo era stato venduto per fr. 3’000.- (doc. I), mentre le spese per il parcheggio dello stesso ammontavano a fr. 1’200.- (doc. K).
F. Con sentenza 30 novembre 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 34’375.- oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che quel giorno il __________, nel suo ruolo di capo officina, era uscito dal garage con lo scopo primo di verificare se il difetto che presentava la sua vettura, che in quel momento era da ritenersi di proprietà di un cliente, era stato eliminato; solo in un secondo momento e per il realizzarsi di casuali coincidenze il giro di verifica mirante a verificare la bontà delle riparazioni assunse pure i connotati di un giro di prova a favore di un possibile acquirente e cliente del garage. Essendo così provato che l’incidente era avvenuto nel corso di un giro di prova eseguito principalmente per verificare la vettura dopo una riparazione, ne discendeva che l’evento era sicuramente coperto dall’assicurazione.
Tenuto conto del valore del veicolo al momento del sinistro (fr. 36’125.-), del ricavo per la vendita del relitto (fr. 3’000.-) e delle spese di parcheggio (fr. 1’250.-), la petizione è stata accolta limitatamente a fr. 34’375.-, somma che il primo giudice non ha ritenuto di ridurre in alcun modo, atteso che la convenuta non aveva provato l’esistenza di una colpa grave del __________ nell’incidente.
G. Con appello 28 dicembre 1994 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante riafferma che la corsa aveva chiaramente un carattere dimostrativo, per cui il sinistro non era coperto dalla polizza assicurativa; se ciò non bastasse, al __________ andava imputata una colpa grave per aver crassamente violato i limiti di velocità in curva: tale colpa sarebbe stata tale da rompere il nesso di causalità adeguata o quanto meno da ridurre sensibilmente l’ammontare della pretesa assicurativa. La petizione doveva essere infine respinta anche per il fatto che l’attrice non aveva provato di dover concretamente rispondere nei confronti del cliente per il danno fatto valere in causa, né tanto meno di averlo già risarcito.
H. Delle osservazioni 1° febbraio 1995 dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che le clausole che escludono la copertura assicurativa devono essere interpretate in maniera restrittiva (DTF 118 II 344; RUA XIV n° 38) e che nel caso in cui le stesse presentino delle ambiguità si deve senz’altro decidere a sfavore dell’assicuratore (sentenza DTF citata).
Visto quanto precede, ci si potrebbe innanzitutto domandare, come per altro chiesto espressamente dall’appellante, se la petizione non debba già essere respinta per il fatto che l’attrice non ha per nulla provato che un’eventuale pretesa del cliente nei suoi confronti sarebbe fondata.
La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che, come vedremo nel seguito, la petizione deve comunque essere respinta per altri motivi.
In base all’art. 31 A CGA, la cui applicazione nella fattispecie è del tutto pacifica, “l’assicurazione comprende, in modificazione parziale dell’art. 7 K e L delle CGA, la responsabilità civile in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore di terzi (...), rimessi allo stipulante per essere custoditi, trasformati o per altri scopi simili,
...;
in occasione di corse di prova eseguite sugli abituali tratti di prova locali, in relazione con lavori di riparazione o di manutenzione ...”.
Nel caso di specie è chiaro che il 24 aprile 1990 il __________ avrebbe dovuto verificare con un giro di prova su strada se il problema all’alimentazione della Lancia __________, appena riparata, fosse effettivamente stato risolto (teste __________).
Tale circostanza, che sembrerebbe avallare la tesi dell’attrice, secondo cui l’evento sarebbe tranquillamente coperto dalla polizza, non comporta tuttavia ancora l’accoglimento della petizione.
A giudizio di questa Camera -e per altro anche del Pretore (sentenza p. 5), il quale tuttavia non ne ha tratto le debite conclusioni- è evidente che in un secondo momento, quando cioè lo __________ accettò di accompagnare il __________, il giro di verifica della riparazione all’alimentazione assunse incontestabilmente pure i connotati di un giro dimostrativo o comunque finalizzato alla vendita, ciò che in base agli accordi contrattuali escludeva inequivocabilmente la copertura assicurativa.
4.1 Che l’intenzione dello __________ fosse quella di effettuare un giro di prova, e non certo semplicemente di partecipare alla verifica della bontà della riparazione all’alimentazione del veicolo, oltre che logico (a che pro egli avrebbe voluto partecipare ad una prova di verifica dell’alimentazione?), è stato chiaramente provato dalle testimonianze __________ (doc. F), __________ (p. 1 e verbale di polizia, doc. E) e dello stesso __________ (p. 2 e verbale di polizia, doc. E). Quest’ultimo ha pure precisato di essere interessato all’acquisto di un’auto di quel genere, fermo restando però che l’eventuale acquisto sarebbe entrato in linea di conto solo in un secondo momento (teste __________).
Passando dalle intenzioni ai fatti, appare incontestabile che il giro assunse effettivamente un carattere dimostrativo e che lo stesso fosse finalizzato ad un’eventuale vendita.
Mentre il carattere dimostrativo del giro di prova è chiaramente provato dal fatto che durante lo stesso il __________ descrisse ed illustrò al passeggero le caratteristiche dell’auto (teste __________ p. 2) e meglio le prestazioni ed alcune particolarità del veicolo (verbale di polizia __________, doc. E), la circostanza per cui il giro fosse finalizzato alla vendita di un’auto di quel genere risulta dal fatto che i due discussero in merito ai termini ed alle modalità di consegna (teste __________ p. 1) rispettivamente sul prezzo e sullo sconto concesso dal garage (verbale di polizia __________i, doc. E; teste __________ p. 2).
Tanto basta per ritenere dato un caso di esclusione della copertura.
4.2 Oltretutto va rilevato che l’incidente avvenne sicuramente in una fase dimostrativa e non certo in quella di verifica della riparazione.
Se è vero che il problema dell’alimentazione doveva essere verificato su strada facendo girare il motore ad alto regime (teste __________), è tuttavia evidente che tale verifica non andava effettuata eseguendo la pericolosa manovra che ha portato all’incidente: ammesso -ma non concesso- che ciò implichi la necessità di dover circolare a velocità particolarmente elevate (ma in tal caso il conducente meglio avrebbe fatto a scegliere un percorso che avrebbe consentito tali velocità), non è infatti ammissibile che per verificare una riparazione si abbordino curve a 80 km/h in presenza di un limite di soli 50 km/h (cfr. doc. E).
In realtà, la manovra appena descritta, effettuata dal __________ dopo che questi aveva verbalmente descritto allo __________ le prestazioni e le particolarità del veicolo, aveva lo scopo di provare al passeggero la capacità di accelerazione, la maneggevolezza e la tenuta di strada del veicolo e quindi di impressionarlo positivamente: è infatti notorio che una persona che si indirizza verso un’auto come una Lancia __________, lo faccia anche, se non proprio, per le sue particolari prestazioni sportive.
Fatto sta che lo __________ rimase senz’altro impressionato dalla dimostrazione (come risulta dal suo verbale presso la polizia, doc. E, dove egli ebbe modo di riferire come il __________ “passato l’abitato di __________ e meglio circa all’altezza dei campi da tennis, scalava dalla terza marcia alla seconda, schiacciando l’acceleratore. La vettura aveva come uno sbalzo ed accelerava in modo tale che io restavo praticamente senza fiato, schiacciato contro il sedile ...”).
Nella misura in cui fu lui a guidarla, ed in abiti civili (teste __________ p. 2), si potrebbe addirittura ipotizzare che egli l’avesse voluta provare non nella sua qualità di capo officina, bensì come cliente del garage, ciò che escluderebbe l’applicazione del contratto di assicurazione RC, che evidentemente copre solo i danni provocati nell’ambito dell’attività professionale dallo stipulante, rispettivamente dai suoi aventi causa (art. 59 LCA). Allo stesso modo, nella misura in cui egli propose al cliente l’acquisto della sua macchina (teste __________ p. 2 e verbale di polizia, doc. E; teste __________ p. 1 e verbale di polizia, doc. E), invece di una del garage, si potrebbe pure ipotizzare che egli non agisse più a nome e per conto del datore di lavoro, bensì a titolo privato: anche in tal caso non vi sarebbe alcuna copertura.
Dovendosi chiaramente accogliere l’appello e respingere la petizione, può infine restare aperta la questione a sapere se la colpa del __________ nell’incidente per aver crassamente violato i limiti di velocità nell’abbordare una curva -colpa per altro già sanzionata amministrativamente con un ammonimento (teste __________ p. 1) e penalmente con una multa di fr. 500.-- avrebbe giustificato una riduzione, o addirittura la soppressione delle prestazioni assicurative (art. 14 cpv. 2 e 3 LCA).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 dicembre 1994 della __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 30 novembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, viene così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’000.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte attrice, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 980.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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