AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.1
Data decisione, Autorità: 09.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00001
Lugano 9 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 933 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 ottobre 1990 da
rappr. dall'avv. __________ o
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 2’478’465.90 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 1994 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 29 dicembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di ammettere la petizione, e in via subordinata nel senso di sospendere la causa fino alla decisione finale dei tribunali italiani;
Mentre la convenuta con osservazioni del 1° febbraio 1995 chiede la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore in data 2 marzo 1988, unitamente ad altre persone, avrebbe sottoscritto un documento con il quale avrebbe dichiarato alla convenuta di costituirsi quale fideiussione solidale per gli impegni nei di lei confronti della __________ (doc. C, inc. 1198/89 RO), limitando poi la propria responsabilità con separato atto fino ad un massimo di lire 5 miliardi (doc. D, inc. 1198/89 RO).
B. In base a detta fideiussione la convenuta ha ottenuto con sentenza 2 ottobre 1990 della Camera di esecuzione e fallimenti di questo Tribunale il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 2’478’465.90 oltre interessi.
C. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti della convenuta in relazione alla nota fideiussione, asserendo in sostanza di non aver mai sottoscritto detto impegno.
In ogni caso la convenuta avrebbe perso ogni diritto nei confronti dei fideiussori accettando un dividendo del 40% sul proprio credito nel concordato proposto dalla debitrice principale.
Non vi sarebbe inoltre alcun danno della convenuta da risarcire dall’attore, e sarebbero infine contestati il tasso degli interessi di mora del 7% e il tasso di conversione lira italiana/franco svizzero.
D. Nella risposta del 30 gennaio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, sottolineando l’autenticità delle firme dell’attore, e il fatto secondo cui la fideiussione secondo il diritto italiano sarebbe valida anche in difetto della forma scritta. L’adesione al concordato della debitrice principale non avrebbe pregiudicato il suo diritto di procedere nei confronti dei fideiussori, mentre il richiesto tasso di interesse del 7% sarebbe addirittura favorevole nei rapporti tra commercianti.
E. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato, posta l’applicabilità alla specie del diritto italiano, il Pretore ha rilevato che la fideiussione sarebbe formalmente valida nel caso si dovesse ammettere che è stata firmata dall’attore.
Anche se nessuno dei testi ha potuto riferire di aver visto l’attore firmare la fideiussione, sarebbe da ritenere che egli l’abbia fatto per il motivo che egli, presente quando altri fideiussori firmarono il documento già recante la sua firma, non sollevò obiezioni vedendo che a fianco del suo nome era apposta una firma. A soluzione contraria avrebbe potuto condurre solo una perizia giudiziaria, prova alla quale le parti hanno rinunciato, ma non certo le discordanti perizie di parte versate in atti dai contendenti.
Dovendosi ammettere la validità della fideiussione, il debito dell’attore sarebbe, in assenza di altri elementi, quello attestato dalla sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello.
Da ciò la reiezione della petizione.
G. Con tempestivo gravame datato 29 dicembre 1994 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato in via principale nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata in quello di sospendere la causa per litispendenza fino alla decisione finale dei tribunali italiani.
Sarebbe falsa la deposizione del teste __________, il quale avrebbe dichiarato di avere incontrato l’attore l’8 marzo 1988 negli uffici di __________ e che questi in quell’occasione avrebbe firmato la fideiussione: dall’incarto richiamato dalla Procura di Milano risulterebbe invece che quel giorno l’attore era all’estero. Essendo la fideiussione stata consegnata alla convenuta l’11 marzo, sarebbe perciò anche impossibile che l’attore l’abbia firmata successivamente.
La falsità della firma in questione sarebbe del resto attestata da diverse perizie, tra cui quella ordinata dal Tribunale di Milano, che il 24 luglio 1991 avrebbe definitivamente pronunciato che la fideiussione non sarebbe stata firmata dall’attore.
Facendo difetto la sottoscrizione del documento di fideiussione, non si potrebbe ammettere alcun impegno dell’attore, non potendosi dedurre in alcun altro modo -nemmeno in base alle norme sulla culpa in contrahendo- la sua volontà di impegnarsi a favore della convenuta per i debiti di __________
Sarebbe inoltre prescritta la pretesa della convenuta in quanto basata sulle norme relativa all’atto illecito.
Non vi sarebbe comunque la prova dell’ammontare del debito, non sarebbe ammissibile il tasso di interesse del 7% ed inoltre il giudizio sarebbe semmai stato da esprimere in lire italiane.
Dovrebbe infine essere risolto il problema della litispendenza alla luce della procedura giudiziaria avviata il 26 novembre 1989 dalla convenuta nei confronti dell’attore avanti il foro di Milano.
H. Delle osservazioni 1° febbraio 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il ricorrente disattende in effetti che il tema della litispendenza e quello della res iudicata, peraltro non esplicitamente sollevato dall’attore ma potenzialmente di rilievo, risultano irricevibili in questa sede.
Questo perché la circostanza secondo cui esisterebbe (o sarebbe esistita) un’identica procedura a Milano, conclusasi in maniera favorevole all’attore, non è menzionata negli allegati introduttivi delle parti, e tale questione viene sollevata per la prima volta solo nell’appello dell’attore, così che, indipendentemente dalle risultanze degli atti, si tratta comunque di fatto estraneo alla realtà processuale in quanto non tempestivamente addotto dalle parti, del quale perciò né il primo giudice (art. 78 CPC; II CCA 5 agosto 1993 in re R./B.), né a maggior ragione questa Camera (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), può o deve tenere conto.
A titolo abbondanziale, si osserva che la possibilità di presentare l’eccezione di litispendenza sussisteva ed era nota all’attore già al momento dell’introduzione dell’azione, essendo per sua stessa ammissione la parallela procedura di Milano iniziata circa un anno prima, così da rendere irrimediabilmente tardiva la sua adduzione in un momento successivo alla petizione anche nell’ottica dell’istituto della restituzione in intero (art. 138 CPC). Ci si chiede comunque quale avrebbe potuto essere il senso di un’eccezione volta ad inibire la sua stessa petizione.
A titolo ulteriormente abbondanziale si rileva che la pretesa sentenza 24 luglio 1991 del Tribunale di Milano, della quale a mente dell’attore il Pretore avrebbe dovuto tenere conto, addirittura non figura nell’incarto.
Ciò è del resto comprensibile, visto che essa è successiva all’udienza preliminare, come pure alla chiusura dell’incarto penale richiamato (la decisone della CRP che ha respinto l’istanza di apertura dell’istruzione formale è del 18 giugno 1991), così che detto documento avrebbe potuto essere assunto agli atti solo per mezzo di un’istanza di assunzione suppletoria di prove ai sensi dell’art. 192 CPC, via che invece non risulta essere stata percorsa dalle parti.
In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, opera citata, pag. 147).
A questo stadio della causa è incontestato che entrambi i rapporti obbligatori siano retti dalle norme del diritto italiano.
Siffatta ammissione del debitore principale, che l’attore non asserisce essere frutto di errore, simulazione o altro vizio di volontà, costituisce certamente la prova dell’esistenza del debito principale fino a concorrenza di tale importo.
Secondo la regola generale dell’art. 183 CPC, spettava invece all’attore l’onere di dimostrare che siffatto debito si è per qualche ragione ridotto o estinto, oppure che esso è divenuto inesigibile.
A non averne dubbi, siffatta prova non è stata da lui fornita, tant’è che egli nell’appello (punto 33, pag. 10 e 11) addebita a torto alla controparte le conseguenze della mancata prova di dette circostanze.
Resta perciò da esaminare se vi sia una valida fideiussione solidale dell’attore in favore della convenuta, questione che, in assenza a questo stadio della causa di altre eccezioni, dovrebbe essere risolta positivamente se dovesse essere ammessa l’autenticità delle firme dell’attore sull’atto di fideiussione (doc. C e D).
L’art. 199 CPC prevede che la scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte contro la quale è prodotta non la contesta espressamente per falsa. Come risulta dal titolo marginale della norma, è in altri termini data la presunzione di autenticità di un documento firmato, riservata la prova del contrario da parte colui che se lo vede opporre in causa.
E’ pacifico che, come per ogni altro fatto, la prova della falsità del documento può essere portata facendo capo a tutti i mezzi di prova previsti dal codice di rito (art. 188 CPC), ritenuto che esso agli art. 216 e segg. prevede un’apposita procedura per l’eccezione di falso e la verifica delle scritture.
Nel caso di specie non risulta essere stata svolta la procedura di cui agli art. 216 e segg. CPC.
Nondimeno, la pretesa falsità del documento in questione è stata sottoposta al vaglio dell’autorità penale, che ha concluso per la sicura estraneità dei responsabili della convenuta ad un eventuale reato di falsità in documenti, senza tuttavia accertare se il documento decisivo fosse o meno effettivamente falso (cfr. il decreto di abbandono 25 aprile 1991 e la decisione della CRP 18 giugno 1991 nell’incarto penale richiamato).
Spettava perciò alla presente procedura di merito il compito di determinare se, contrariamente alla presunzione di autenticità stabilita dal codice di rito, il documento di fideiussione fosse falso.
7.1 A questa omissione, come rettamente osserva il Pretore, non possono supplire le perizie private in atti (cfr. doc. 1 e doc. B), le quali, a prescindere dalla pochezza della loro forza probante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15), si elidono vicendevolmente in ragione del risultato diametralmente opposto che esse esprimono (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 7; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
7.2 Maggiore credito meritano invece per principio la perizia giudiziaria richiesta dalla Procura della Repubblica di Milano (doc. C) e quella esperita nella causa civile italiana (doc. G dell’atto 2 dell’incarto penale richiamato).
Pur trattandosi in questo processo di una prova di parte, essa è pur sempre l’espressione di periti supposti essere neutrali, avendo essi agito per conto di un’autorità giudiziaria e non per mandato di una delle parti.
La conclusione alla quale giungono i periti -le firme dell’attore sui doc. C e D sarebbero false- risulta essere il frutto di indagini ed esami approfonditi.
Non essendoci motivo di dubitare della competenza e dell’indipendenza dei periti, solo l’evidenza di elementi probatori contrari permetterebbe di dipartirsi dalla loro concorde opinione.
7.3 Il teste __________ -che l’attore accusa di dire il falso- è certo di avere firmato la fideiussione in presenza dell’attore, come pure del fatto che in quel momento sul documento figurava già la firma dell’attore medesimo.
La certezza dell’attore circa la falsità della deposizione __________ -attestante la presenza dell’attore a __________ nella mattina dell’8 marzo 1988- deriva dal fatto che l’attore stesso in quel momento sarebbe stato “assente nel __________ e in altri paesi del continente __________ ” (petizione, punto 3, pag. 2; conclusioni, punto 15.2, pag. 4).
Tale affermazione, precisata nel senso che tra l’8 e il 10 marzo 1988 l’attore sarebbe stato in viaggio (appello, punto 10, pag. 3), non è attestata dalla dichiarazione della __________ (annessa all’incarto penale quale doc. “__________ 3” allegato al verbale della Procura Pubblica 10 gennaio 1991, atto istruttorio n. 6), non risultando dalla stessa che l’attore era a bordo del volo in questione, ma è invece confermata dal timbro apposto sul passaporto dell’attore, secondo il quale egli avrebbe lasciato il __________ proprio il giorno 8 marzo 1988 (cfr. annesso all’incarto penale quale doc. “__________ 4”, pag. 3, allegato al verbale della Procura Pubblica 10 gennaio 1991, atto istruttorio n. 6).
Anche se l’elemento determinante della deposizione __________ non è tanto la data esatta in cui egli avrebbe firmato la fideiussione in presenza dell’attore, ma piuttosto il fatto che al momento in cui egli ha firmato il documento lo stesso recava già la firma dell’attore, che era lì presente, non può essere disatteso nell’ottica della valutazione della forza probante della deposizione che l’imprecisione su un punto secondario della stessa, del quale tuttavia il teste si riteneva certo (“Ricordo perfettamente quando io sottoscrissi quel documento. Fu la mattina dell’8 marzo 1988 ...”), impone un’ovvia cautela anche nella considerazione delle altre parti della testimonianza.
Ne consegue che sicuramente detta testimonianza non può essere ritenuta decisiva e preminente per rapporto alle perizie esperite su incarico dell’autorità giudiziaria italiana.
7.4 Contro le tesi dell’attore depone però il suo atteggiamento successivo alla presunta firma dell’impegno fideiussorio.
Risulta in effetti che dopo la completazione della fideiussione con tutte le firme degli obbligati, il documento fu inviato ad ognuno di essi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (per l’attore: cfr. doc. 3).
L’attore, che non contesta la ricezione di tale missiva non vi ha reagito.
Benché il silenzio, secondo il nostro diritto materiale (art. 6 CO; per il diritto italiano cfr. il consid. 8), non abbia effetto costitutivo, è comunque indizio significativo dal profilo della buona fede che il supposto fideiussore che si vede notificare un atto recante la sua firma contraffatta in virtù della quale egli risulta responsabile solidalmente col debitore principale fino a concorrenza dell’enorme importo di lire 5 miliardi non reagisca in alcun modo.
La stessa attitudine dell’attore, difficilmente conciliabile con una situazione di documento falsificato, è confermata dalla deposizione del teste __________.
Il teste, procuratore della ditta convenuta, incaricato di richiedere all’attore il pagamento della fideiussione, ha riferito che in occasione del primo contatto avuto con l’attore, questi avrebbe eccepito il fatto “che tale garanzia non era stata raccolta con tutti i crismi legali, nel senso che a raccoglierla non era stata un nostro funzionario che impegnava la nostra ditta, bensì era stata ottenuta per corrispondenza”.
In altri termini l’attore, pur riservandosi una successiva presa di posizione definitiva, nemmeno in occasione di una concreta richiesta di pagamento ha eccepito di falso la firma della fideiussione, così come sarebbe invece stato ovvio se detto documento non fosse effettivamente stato da lui firmato.
7.5 Nell’ambito della valutazione globale dei contrapposti elementi si deve tuttavia considerare che l’unico elemento probatorio oggettivo è costituito dalle due perizie giudiziarie italiane, che inequivocabilmente depongono per la falsità delle firme in questione.
A mente di questa Camera costituirebbe una forzatura inaccettabile il disattendere queste chiare risultanze in favore di meri indizi, quali sono la dichiarazione testimoniale __________, di provata parziale inattendibilità, e l’ambiguo atteggiamento tenuto nel seguito dallo stesso attore, atteggiamento censurabile dal profilo soggettivo, ma non costitutivo di responsabilità in difetto di formale consenso all’impegno fideiussorio.
Infine, la tesi secondo la quale l’attore sarebbe debitore nei confronti della convenuta su base contrattuale anche in assenza di valide firme (risposta, punto 3, pag. 2 e 3) risulta di primo acchito manifestamente infondata, potendosi in tal caso ammettere l’esistenza di una fideiussione solo per mezzo di uno o più atti attraverso i quali la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia.
Secondo giurisprudenza, l’emissione di un assegno per il pagamento di una prima rata del debito del terzo debitore non costituisce ancora l’espressione inequivocabile di siffatta volontà (Sentenza della III Sezione di cassazione civile del 18 ottobre 1994 in: Repertorio generale annuale 1994, tomo I, pag. 1513), di modo che a maggior ragione detta inequivocabile volontà non può essere di certo ravvisata nel solo silenzio dell’attore all’atto del ricevimento della fideiussione recante la sua firma falsificata, oppure nel non aver immediatamente eccepito la falsità della firma al momento in cui la creditrice ha preso per la prima volta contatto con lui per chiedergli il pagamento della somma garantita.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l’alto valore della causa giustifica di commisurare le ripetibili secondo i valori minimi previsti dalla Tariffa dell’Ordine degli avvocati.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 dicembre 1994 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
E’ accertata l’inesistenza del debito di __________, Savosa, in relazione all’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________del __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, circondario 2.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 9’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 10’000.--
già anticipati dall’attore, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 15’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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