AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.34
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00034
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura ordinaria inc. no. 1512 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 13 agosto 1992 da
contro
rappr. dall’avv. __________
chiedente il disconoscimento di un debito di fr. 15’000.-;
domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 12 dicembre 1994;
appellante la parte attrice, che con atto di appello 21 dicembre 1994 chiede l’annullamento del querelato giudizio e la conseguente conferma dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UE di Lugano, protestando spese e ripetibili;
mentre il convenuto con osservazioni 11 gennaio 1995 postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con scritto 11 luglio 1990, controfirmato dalla moglie __________ nata __________ in qualità di debitrice solidale, __________ dichiarava di aver ricevuto in più riprese dal signor __________ l’importo di fr. 15’659.- che si impegnava a restituire senza corresponsione di interessi entro il 30 dicembre 1991 (doc. 2).
Fondandosi su questo riconoscimento di debito, il 4 agosto 1992 (doc. A) __________ ha ottenuto dal Pretore il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano, relativo a quella somma.
Di qui la presente causa.
B. Con petizione 13 agosto 1992 __________ ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza del debito di fr. 15’000.- e che di conseguenza fosse mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________dell’UE di Lugano.
L’attore contesta innanzitutto la pretesa posta in esecuzione, perché, a suo dire, con la sottoscrizione da parte di sua moglie e del convenuto dell’atto di cessione del 23 agosto 1990 (doc. I) ed in particolare del suo punto 4, le parti avevano pattuito la caducità dell’accordo del 11 luglio 1990, ritenuto che la nuova pattuizione sostituiva quella relativa al riconoscimento di debito; l’attore afferma inoltre di non aver mai ricevuto delle somme dalla controparte, alla quale spettava semmai di provare la fondatezza delle sue pretese.
C. Con risposta 18 dicembre 1992 __________ si è opposto alla petizione, rilevando come la clausola no. 4 dell’atto di cessione non potrebbe esplicare alcun effetto nei confronti dell’attore, in quanto quest’ultimo non era parte di quell’accordo, né risultava averlo sottoscritto. Il riconoscimento di debito del 11 luglio 1990, dal quale si evinceva chiaramente che l’attore aveva ricevuto dal convenuto una somma con l’impegno di restituirla, rimaneva pertanto valido.
D. Nei successivi allegati scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 12 dicembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che invero non occorreva disquisire molto in punto alla fattispecie, dato che stando agli atti ed ai documenti di causa non vi era alcun elemento che potesse confortare le tesi dell’attore: non certo, come da lui preteso, la convenzione 23 agosto 1990 di cui egli non era parte e che quindi non poteva esplicare effetto nei suoi confronti e neppure la testimonianza __________, inconcludente ai fini della vertenza. Ne discendeva che l’impegno di cui al riconoscimento di debito rimaneva senz’altro vincolante.
F. Con appello 21 dicembre 1994 l’attore chiede in ordine l’ammissione dei documenti allegati al gravame e nel merito l’annullamento del querelato giudizio e la conseguente conferma dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UE di Lugano; il tutto, protestando spese e ripetibili.
Dopo aver esposto i motivi che portarono alla sottoscrizione del riconoscimento di debito ed alla cessione del pacchetto azionario della società __________, l’appellante è del parere che il convenuto -al quale egli rimprovera tutta una serie di comportamenti non del tutto corretti nei loro rapporti commerciali- non possa più pretendere nulla da lui a dipendenza del riconoscimento di debito del 11 luglio 1990. D’altro canto, il giudizio con cui il primo giudice ha ritenuto che non vi erano documenti o testi che confortassero le tesi dell’attore non risultava -sempre a suo dire- comprensibile, stante in particolare la testimonianza dell’avv. __________, il quale aveva chiaramente confermato che con la stipulazione della convenzione si annullava il riconoscimento di credito; la mancata sottoscrizione dell’atto di cessione da parte dell’attore era in ogni caso irrilevante, atteso che in base al diritto di famiglia la firma della moglie vincolava anche il marito.
A suo dire, infine, la querelata decisione dovrebbe in ogni caso essere annullata, siccome al ricorrente non era stata data la possibilità di difendersi in modo equo davanti al Pretore, segnatamente poiché non gli è stato notificato il verbale d’udienza 27 luglio 1994, nel quale risultava la deposizione del teste __________ e la data per l’udienza di dibattimento finale fissata per il 24 ottobre 1994, alla quale egli non poté pertanto presenziare.
G. Delle osservazioni 11 gennaio 1995 del convenuto con cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Ne discende che tutte le circostanze che portarono alla sottoscrizione del riconoscimento di debito ed alla cessione del pacchetto azionario -per altro non provate e portate a conoscenza del giudice per la prima volta al di fuori degli allegati preliminari- sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione in questa sede. Allo stesso modo, i documenti allegati dall’appellante al gravame, la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982 p. 105; IICCA 24 agosto 1993 in re M./M.), dovranno senz’altro essere estromessi dall’incarto.
L’allegato di risposta alle “osservazioni all’appello” formulato il 17 gennaio 1995 dall’appellante, atto non richiesto, né previsto dal codice di rito ticinese, deve pure essere estromesso dagli atti.
Ora, se anche si dovesse ammettere che vi è stato un errore nell’intimazione di quel verbale -errore per altro tutto da dimostrare, in quanto dagli atti di causa risulta che quel verbale è stato regolarmente inviato all’attore per raccomandata- lo stesso non potrebbe in ogni caso portare all’annullamento della sentenza di prime cure. In linea di principio, infatti, errori procedurali come quelli relativi alla notifica degli atti giudiziari comportano l’annullamento della sentenza solo se alla parte che ne fa richiesta è derivato un pregiudizio, che non si possa riparare altrimenti se non con l’annullamento dell’atto medesimo (art. 101 CPC; Rep. 1986 p. 100, 1989 p.177).
Nel caso di specie non si può tuttavia parlare di irrimediabile pregiudizio per l’appellante, poiché negli stessi limiti e con le ristrette motivazioni e considerazioni che gli erano permesse in sede di dibattimento finale -limitazione dovuta al fatto che negli allegati preliminari la fattispecie è stata esposta dall’attore in modo estremamente stringato- egli può, e lo fa concretamente con l’atto di appello in esame, far valere le proprie ragioni. D’altro canto, non va dimenticato che egli prima dell’emanazione della sentenza pretorile ha potuto prendere posizione in merito alle conclusioni della controparte, inoltrando lo scritto del 26 ottobre 1994, in cui egli ha pure confermato le sue precedenti tesi di fatto e di diritto.
Ne discende la reiezione della censura di nullità del primo giudizio.
Mentre nella fattispecie la tesi, secondo cui un coniuge rappresenta l’altro, sicuramente non può giovare all’appellante, questo principio valendo solo se il negozio concluso dal coniuge concerne “i bisogni correnti della famiglia” (art. 166 cpv. 1 CC) -circostanza che evidentemente non ricorre nel caso di specie- la censura relativa all’eventuale annullamento del riconoscimento di debito a seguito della sottoscrizione dell’atto di cessione merita per contro un maggior approfondimento.
La questione a sapere se l’annullamento del debito mediante convenzione (art. 115 CO) da parte di un debitore solidale avesse effetto liberatorio anche nei confronti di tutti gli altri debitori è stata oggetto di accurato esame da parte della dottrina.
Evidentemente non vi sono problemi, se tutte le parti in causa ovvero il creditore e i debitori si sono accordate in un modo o in un altro su tale questione (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel 1973, p. 565). In mancanza di un tale accordo, che può essere concluso espressamente, in modo tacito o anche per atti concludenti, si dovrà presumere che l’effetto liberatorio concerne il solo debitore solidale che ha concordato con il creditore l’annullamento del debito, ma non giova minimamente agli altri debitori (Engel, op. cit., p. 566; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 3 ad art. 147 CO; Von Tuhr/ Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II, Zurigo 1974, p. 310; Keller/Schöbi, Das schweizerische Schuldrecht, Vol. IV, Basilea e Francoforte s. M. 1985, p. 13; Becker, Commentario bernese, 1941, N. 5 ad art. 147 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1988, p. 495; contra: Rossel, Manuel du droit fédéral des obligations, Losanna e Ginevra 1920, p. 210). L’onere della prova circa l’esistenza dell’accordo tra tutte le parti in causa in merito all’effetto liberatorio generalizzato, che può parimenti risultare dalle circostanze e dalla natura del negozio, incombe al debitore che pretende di avvalersi di tale circostanza (art. 8 CC; Bucher, op. cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 2 ad art. 147 CO; Becker, op. cit., N. 1 ad art. 147 CO; Von Tuhr/Escher, op. cit., ibidem; ZR 1982 N. 18 p. 50), atteso che nel dubbio si dovrà presumere che il creditore mantiene il suo credito verso gli altri debitori (Rossel, op. cit., nota 2 p. 210; Becker, op. cit., N. 5 ad art. 147 CO), dato che una rinuncia da parte sua va interpretata restrittivamente (Engel, op. cit., ibidem).
5.1 Negli allegati preliminari egli non ha minimamente accennato all’esistenza di un accordo esplicito in tal senso o a circostanze particolari: i motivi che hanno portato alla sottoscrizione del riconoscimento di debito ed alla cessione del pacchetto azionario sono stati irritualmente formulati con l’appello, ma sarebbero stati irricevibili siccome tardivi anche se fossero stati asseriti in sede conclusionale.
5.2 La testimonianza dell’avv. __________ non fa parimenti chiarezza sulla questione che ci interessa, non potendosi evincere dalla stessa se l’intenzione di tutte le parti fosse effettivamente quella di liberare dall’obbligo di cui al doc. 2 anche l’attore, oppure solo la moglie. Contrariamente da quanto ritenuto dall’appellante, il teste ha indicato unicamente che la clausola no. 4 faceva riferimento al riconoscimento di debito del 11 luglio 1990, circostanza per altro pacifica, senza prendere posizione circa l’effetto che tale pattuizione avesse nel rapporto tra l’attore ed il convenuto.
5.3 Anche i documenti agli atti, che nel caso di specie risultano pertanto essere gli unici elementi concreti sui quali il giudice può fondare il suo convincimento, non attestano in alcun modo la tesi sostenuta dall’appellante.
L’atto di cessione, la cui clausola no. 4 è del seguente tenore
“4. Ogni altro accordo tra le parti assunto ed in particolare quello del 11 luglio 1990 è da ritenersi caduco e di nessuna portata giuridica” (doc. I),
non risulta infatti essere stato firmato dall’attore ed anzi è stato sottoscritto unicamente da sua moglie e dal convenuto: nell’indicazione delle parti non si è accennato al fatto che la moglie rappresentasse anche il marito, mentre nelle premesse dell’accordo non si indicava che con la sottoscrizione dall’atto si dovessero liquidare anche i rapporti che legavano l’attore al convenuto. Chiaro che se lo scopo della convenzione fosse stato anche quello di liberare il marito dall’obbligo di restituire la somma di fr. 15’659.-, lo stesso attore avrebbe fatto in modo che almeno una di tali circostanze risultassero nell’atto di cessione.
Non si deve inoltre dimenticare che il contratto di cessione contenente la clausola no. 4 è stato redatto, pur nell’interesse del convenuto e dell’attore, dall’avvocato di quest’ultimo: ne discende che per principio riconosciuto da dottrina e giurisprudenza l’eventuale mancanza di chiarezza del testo dell’accordo deve andare a svantaggio della parte che l’ha allestito (DTF 82 II 452 e rif.; ZR 1982 N. 18 p. 54; Merz, Commentario bernese, N. 157 ad art. 2 CC), in concreto quindi a scapito dell’attore.
Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 dicembre 1994 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - ______________________________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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