AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.33
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00033
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. n. 2'504 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 13 ottobre 1989 da
Contro
rappr. dall’ avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 152'365.- oltre accessori in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
E ora, in via preliminare, sull’accertamento della responsabilità dei convenuti, che il Pretore con sentenza 21 novembre 1994 ha negato;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 12 dicembre 1994 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare la responsabilità dei convenuti, i quali con osservazioni del 20 gennaio 1995 postulano invece la reiezione del gravame.
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l'appello
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il sinistro che ci occupa ha avuto luogo il 23 ottobre 1983 a __________. __________, al volante della propria autovettura, percorreva la prioritaria via __________ in direzione nord.
All'intersezione con via __________, egli è entrato in collisione con l'autovettura di __________ che, proveniente da destra secondo la direzione di marcia del convenuto, stava attraversando via __________ per proseguire su via __________.
B. L’incidente è stato fatale ad __________
Con sentenza del 27 febbraio 1986 delle Assise Correzionali di Riviera, __________ è nondimeno stato prosciolto dall’accusa di concorso in omicidio colposo.
C. Con la petizione del 13 ottobre 1989, gli attori, ritenendo il __________ del tutto, o comunque in misura preponderante responsabile del sinistro in conseguenza della sua eccessiva velocità, chiedono il risarcimento delle spese vive sopportate, nonché della perdita di sostegno e del torto morale subito, il tutto per fr. 152’365.-- oltre interessi, così come precisato in sede di udienza preliminare.
D. I convenuti in sede di risposta hanno contestato la responsabilità del conducente __________.
Il decesso di __________ non sarebbe in effetti riconducibile alla violazione del limite di velocità da lui commessa, ma sarebbe piuttosto la conseguenza della violazione del diritto di precedenza del __________ da parte del __________ medesimo.
Non vi sarebbe comunque stato il danno asserito dagli attori.
E. Nella sentenza del 21 novembre 1994, limitata alla questione della responsabilità per il sinistro, il Pretore ha osservato che
avrebbe crassamente disatteso il segnale di “stop”, immettendosi su via __________ senza arrestarsi all’intersezione, e commettendo così colpa grave ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 LCS.
Il conducente __________ sarebbe per contro da ritenere esente da colpa, in quanto il suo eccesso di velocità sarebbe ininfluente sull’esito del sinistro, dal momento lo stesso si sarebbe verificato anche se egli avesse circolato ai prescritti 40 km/h.
Da ciò la reiezione della petizione.
F. Con l’appello del 12 dicembre 1994, gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accertare la responsabilità almeno parziale dei convenuti.
Il Pretore avrebbe in sostanza applicato in maniera non corretta le norme della LCS, ammettendo a torto l’assenza di colpa da parte del conducente __________i.
G. I convenuti nelle osservazioni del 20 gennaio 1995, delle quali si dirà, se necessario nei successivi considerandi, chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
In diritto:
A simile fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è in primo luogo applicabile l’art. 61 cpv. 1 LCS, secondo il quale se un detentore è vittima di lesioni corporali in un infortunio nel quale sono coinvolti più veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a motore coinvolti rispondono del danno in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d’esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.
Anche se la norma non menziona esplicitamente il caso di morte di uno dei detentori, essa è senz’altro applicabile anche in siffatta evenienza (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, Losanna, 1984, n. 1.1.1 ad art. 61 LCS).
L’applicabilità dell’art. 61 cpv. 1 LCS non esclude però la possibilità per i detentori coinvolti di liberarsi dalla propria responsabilità ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 LCS (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol II/2, 4. edizione, Zurigo, 1989, n. 646 e 647), il che avviene dimostrando che l'infortunio è stato causato da forza maggiore, oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che un difetto del suo veicolo a motore abbia contribuito a causare l'infortunio, e senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile.
__________, fatto pacificamente ammesso a questo stadio della causa (appello, pag. 6), non ha rispettato il diritto di precedenza del prioritario __________ (art. 36 cpv. 2 LCS; art. 14 ONC). La sua violazione è stata assai grave, in quanto egli ha omesso di osservare il segnale di stop, da lui oltrepassato alla velocità stimata di 12-20 km/h (perizia __________, pag. 13). E’ evidente che secondo l’ordinario andamento delle cose questo suo comportamento gli ha da una parte impedito di realizzare quanto stava avvenendo sulla via principale che egli si apprestava ad attraversare, e d’altra parte deve essere considerato adeguatamente causale per il verificarsi del sinistro in rassegna.
ha per sua parte crassamente disatteso il limite di velocità di 40 km/h (art. 32 cpv. 1 LCS). Anche se nessun particolare elemento in atti permette di affermare che egli avrebbe dovuto circolare ad una velocità inferiore a quella massima, la sua infrazione rimane estremamente grave.
Dagli atti risulta infatti che egli al momento del sinistro circolava ad una velocità manifestamente superiore a quella consentita, e verosimilmente compresa tra i 63 e i 71 km/h (cfr. sua dichiarazione del 24 ottobre 1983 alla Polizia cantonale: “viaggiavo ad una velocità sui 70 km/h”; perizia __________ pag. 4; perizia __________, pag. 4).
In presenza di lievi violazioni della velocità consentita, nell’ordine di 10 km/h, la Camera ha valutato che le stesse non erano la causa adeguata per il verificarsi del sinistro, il quale sarebbe avvenuto anche se il prioritario avesse circolato alla velocità massima ammissibile. L’eccesso di velocità sarebbe semmai legato ad un possibile, ma difficilmente quantificabile e dimostrabile aggravamento delle conseguenze del sinistro, ma dovendosi comunque ammettere la preponderanza della grave colpa del conducente non prioritario, siffatto legame ne risulterebbe interrotto, e non giustificherebbe perciò risarcimento alcuno in favore del non prioritario (così nelle sentenze II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M., 3 febbraio 1994 in re M. e R. SA/M. e Z.).
Il giudizio della Camera è invece stato diametralmente opposto in occasione di gravi violazioni dei limiti di velocità. Nella sentenza II CCA 16 luglio 1993 in re P./B. e W. il prioritario che circolava a 76 km/h in luogo dei 50 km/h consentiti si è visto accollare 4/5 della responsabilità per il sinistro.
In quell’occasione, diversamente dal caso di specie, il non prioritario si era però attenuto al segnale di stop, e aveva deciso di effettuare la manovra di immissione dopo aver visto sopraggiungere il prioritario, del quale aveva male stimato l’eccessiva velocità.
Per quanto tale affermazione sia in astratto vera, la comune esperienza di vita consente di ritenere con un grado prossimo alla certezza che le conseguenze del sinistro sarebbero state in tal caso ben diverse.
In altri termini, la scriteriata condotta del __________ ha causato una situazione di accresciuto pericolo che è anch’essa, unitamente al mancato arresto all’intersezione da parte del __________, in rapporto di causalità adeguata con l’infortunio.
Il fatto che tale considerazione non sia sorretta da certezza assoluta non giova al __________, il quale aveva l’onere di provare la sua innocenza (art. 59 cpv. 1 LCS; DTF 105 II 211), senza potersi avvalere in questa sede del giudizio assolutorio della sede penale (art. 112 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 112, n. 3), di modo che la situazione di (relativa) incertezza sull’esatta influenza del suo eccesso di velocità sulle conseguenze del sinistro deve in definitiva tornare a suo danno (DTF 111 II 90; II CCA 10 novembre 1993 in re M./M.).
A mente di questa Camera, dall’insieme delle circostanze emerge comunque una preponderante responsabilità, sia dal profilo della violazione delle norme della circolazione che da quello della causalità per il verificarsi del sinistro, del conducente __________.
Il __________, pur se dimentico del limite di velocità, poteva in limitata misura affidarsi al proprio diritto di precedenza e confidare nel non verificarsi di un incidente.
Il __________, per contro, ha agito con maggiore leggerezza, visto che solo la buona sorte poteva far sì che una simile violazione del segnale stop rimanesse senza conseguenze, e purtroppo così non è stato.
Ne discende secondo l’apprezzamento di questa Camera la proporzionale ripartizione delle responsabilità in misura del 70% per il __________ e del 30% per il __________i.
L'appello è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza, ritenuto che in prima sede gli attori hanno sostenuto la tesi della totale responsabilità del __________ (petizione, pag. 3), mentre in sede di appello essi ammettono la corresponsabilità del conducente __________ (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 12 dicembre 1994 di __________ e __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1994 della Pretura del distretto di Riviera è così riformata:
E’ accertato che la responsabilità per il sinistro della circolazione del 3 ottobre 1983 a __________ è del 70% di __________ e del 30% di __________
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, e le spese, sono a carico degli attori in solido per 7/10 e dei convenuti, pure in solido, per 3/10.
Gli attori, in solido, rifonderanno a ciascuno dei convenuti fr. 1’200.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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