AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.29
Data decisione, Autorità: 28.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00029
Lugano 28 marzo 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 1299 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 27 novembre 1991 da
rappr. dall’ avv. __________
Contro
rappr. dall’ avv. __________ o
in materia di contratto di assicurazione (accertamento della nullità della disdetta per reticenza e condanna alla corresponsione della rendita assicurativa) che il Pretore, con sentenza 17 novembre 1994, ha integralmente respinto.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 12 dicembre 1994, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che
È’ accertata la nullità della disdetta 21 giugno 1991 della polizza di assicurazione 1 giugno 1989 (no __________) data dalla __________ al signor __________, __________ e pertanto la __________, é condannata a versare al signor __________ una rendita annua di Fr. 9’000.- a far capo dal mese di ottobre 1990.
La tassa di giustizia di Fr. 4’500.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 9’000.- a titolo di ripetibili.
con la protesta delle spese e ripetibili di seconda sede.
Mentre la controparte, con osservazioni all’appello del 27 gennaio 1995, chiede la reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima istanza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Nel dicembre 1990 l’assicurato ha notificato alla compagnia assicuratrice una sua incapacità lavorativa. Tra gli attestati medici presentati all’assicurazione figurava quello del 15 febbraio 1991 (doc. 12) del suo medico curante dr. __________ il quale, oltre a spiegare lo stato clinico invalidante del momento del paziente, ricordava che il signor __________ era già stato in sua cura medica nel periodo 1978/1988 per disturbi epato-gastrici e per episodi di bronchite e broncopolmonite influenzali stagionali.
Il 7 giugno 1991 la __________, riferendosi al certificato medico del 15 febbraio precedente, ha posto per iscritto al dr. __________ precise e circostanziate domande riguardanti le malattie e le cure subite dall’attore. Il medico ha risposto al questionario in data 9 giugno 1991 indicando in particolare che l’attore era stato in sua cura, a diverse riprese, negli anni precedenti il giugno 1988 per problemi di natura gastro-epatica, per bronchite catarrale spastica e per polmonite con conseguenti periodi di inabilità lavorativa (doc. 13).
Il 21 giugno 1991 la __________, constatato che nella proposta d’assicurazione non erano stati indicati questi precedenti momenti di malattia, ha disdetto la polizza d’assicurazione per violazione dell’obbligo di notifica secondo l’art. 6 LCA (doc. 14).
Di diverso avviso la __________ le cui tesi sono state riconosciute e confermate dal Pretore che, con la sentenza impugnata, ha respinto le domande dell’attore intese ad annullare la disdetta ed a condannare la convenuta al versamento dell’indennità annua d’invalidità di Fr. 9’000.- prevista nella polizza litigiosa. Il primo giudice ha considerato che l’assicurato, rispondendo negativamente alle domande del formulario di proposta intese a sapere se aveva sofferto di precedenti malattie e nelle quali figuravano menzionate espressamente le malattie dello stomaco e dei polmoni, aveva commesso una chiara reticenza a fronte delle malattie, certificate dal suo medico curante, più volte ripetute nel tempo e per periodi di una certa durata che, oggettivamente, non poteva considerare senza importanza. Il Pretore ha pure considerato rispettato il termine di quattro settimane dell’art. 6 LCA dal momento che l’assicurazione ha avuto cognizione della reticenza al momento in cui ha ricevuto, nel giugno 1991, le risposte del dr. __________ al questionario sottopostogli.
Con riferimento alla tempestività della disdetta la contesta dal momento che già attraverso il certificato medico del 15 febbraio 1991, ricevuto il 21 febbraio successivo, si attestavano i pregressi disturbi epato-gastrici e gli episodi di bronchite e broncopolmonite e che, di conseguenza, a quel momento la situazione era nota all’assicurazione; il termine di quattro settimane decorreva quindi dal 21 febbraio 1991 mentre si rivela inconciliabile con la sicurezza del diritto aspettare oltre tre mesi per ottenere chiarimenti e completazioni non, del resto, necessari. Aggiunge ancora che l’unico motivo addotto con la disdetta é quello che al momento della sottoscrizione della proposta d’assicurazione il proponente era in cura medica e questo fatto risultava chiaramente dal certificato del febbraio 1991 e non abbisognava così di alcuna completazione. Altri motivi di reticenza non sono indicati nella comunicazione della disdetta.
Con le osservazioni all’appello la Compagnia d’Assicurazioni convenuta ripropone la conformità giuridica del proprio atteggiamento e la validità della disdetta dal contratto d’assicurazione per i motivi che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono.
L’art. 6 LCA dispone per contro che, se la persona che era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione.
Nella sentenza DTF 111 II 395 il Tribunale federale ha affermato che per poter giudicare se il proponente è incorso nella fattispecie della reticenza non ci si deve basare né su un criterio puramente soggettivo, né tantomeno puramente oggettivo, poiché la legge non si accontenta che l’assicurato si limiti a comunicare all’assicurato i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto. In questo senso, sempre secondo il Tribunale federale, la legge istituisce un criterio oggettivo, indipendente dalla conoscenza effettiva che il proponente ha dei fatti concreti, ritenuto comunque che nell’applicazione di questo criterio occorrerà sempre tenera conto delle cosiddette circostanze particolari: ciò significa che, ad esempio, dovrà essere presa in considerazione la situazione personale dell’assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione ed alla sua esperienza (DTF 109 II 63 seg.; Roelli/Keller, Kommentar zum VVG, Berna 1968, Vol. I, p. 107), ritenuto che comunque il grado di diligenza nell’adempimento dell’obbligo di informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile, ex art. 3 CC, anche nel campo assicurativo (Roelli/Keller, op. cit., p. 105 e seg.; DTF 101 II 340).
In concreto, ha affermato ancora il Tribunale federale, in riguardo al principio della buona fede -che è posto alla base dell’art. 6 LCA - l’assicuratore può, in caso di risposta inesatta dell’assicurato alle domande relative alla portata del rischio, fondarsi sulla reticenza e recedere dal contratto solo se le domande che figurano nella proposta di assicurazione sono comprensibili per tutti. Ciò significa, a non averne dubbio, che più le domande sono specifiche e dettagliate, più è difficile per l’assicurato in caso di risposte insufficienti evitare le conseguenze ex art. 6 LCA, in particolare se si considera la presunzione stabilita dal menzionato art. 4 cpv. 3 LCA, secondo cui sono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche (cfr. IICCA 1 dicembre 1988 in re B./Ass. X; RUA XVIII N. 5).
Le affezioni alla salute subite dal signor __________ non possono, nemmeno per un profano e facendo astrazione dal parere medico di cui al doc. 17, essere considerate quali semplici influenze stagionali, quali semplici disturbi passeggeri, ma invece, proprio anche per chi le aveva subite, dovevano apparire, per il loro ripetersi e la loro gravità dimostrata dalla necessità del ricovero ospedaliero, quali vere gravi alterazioni della salute.
La risposta “no” di fronte ad un tale stato di cose rappresenta ingiustificata ed ingiustificabile reticenza ai sensi dell’art. 4 LCA (DTF 110 II 499).
Ora il contenuto del certificato medico del 15 febbraio 1991 (doc. 12) fa espresso riferimento alla malattia ed alla cura medica del 1990 per la quale l’attore ha chiesto l’indennità di invalidità ed indica anche che “precedentemente era stato in mia cura medica dal 1978 al 14.6.1988 per disturbi epato-gastrici non scompensati e per episodi di bronchite e broncopolmonite influenzali stagionali”. Da ciò l’appellante deduce che già in febbraio 1991 e non solo in giugno 1991, al momento delle risposte del dr. __________ al questionario della __________ che prendeva spunto dal certificato del febbraio, l’assicurazione conosceva la reticenza percui la disdetta intervenuta solo il 21 giugno 1991 é tardiva ed inefficace.
Avantutto va subito chiarito che, contrariamente all’assunto dell’appellante, non appare che l’assicurazione abbia dato la disdetta per il solo motivo che al momento in cui il signor __________ ha sottoscritto la proposta era in cura medica. La lettera di disdetta non indica questa situazione (la cura medica) come riferita al momento della sottoscrizione della proposta ma invece come riferita a “prima di firmare la proposta”. Se ne può dedurre che la dizione prima si riferisca al periodo di tempo precedente negli anni e durante i quali l’attore é stato ammalato e ricoverato. Ma anche se effettivamente l’intenzione dell’assicurazione era quello di far valere la reticenza sul fatto che durante la presentazione della proposta o immediatamente prima il signor __________ era in cura medica, avendo il medico riferito di averlo curato sino al 14 giugno 1988 ben si può ammettere che la sola informazione di cui al certificato medico del febbraio 1991 poteva far nascere dubbi su di un’eventuale reticenza e poteva, in buona fede, suscitare la necessità di ottenere notizie più dettagliate per poter decidere, in perfetta conoscenza di causa, se la reticenza si era realizzata. Le indicazioni del febbraio 1991 parlavano di affezioni polmonari influenzali stagionali e di conseguenza - per sapere se si trattava di disturbi di cui tutti, bene o male, vanno soggetti ed il cui obbligo di notifica, in funzione della reticenza, é relativo oppure di malattie la cui esistenza può influenzare la decisione di accettare la proposta d’assicurazione - un’ulteriore più approfondita indagine si rivelava senz’altro necessaria per evitare una disdetta più sollecita ma ingiustificata. Dopo le spiegazioni del dr. __________ del 9 giugno 1991 l’assicurazione ha potuto conoscere che la cura medica immediatamente precedente la sottoscrizione della proposta si riferiva ad una malattia che da diversi anni a quella parte colpiva con recidiva e con momenti di gravità non comuni (polmoniti con ricovero ospedaliero) l’assicurato. Da questo momento ha così avuto conoscenza completa e precisa di tutta la fattispecie che riguardava la reticenza.
La disdetta significata il 21 giugno 1991, entro le quattro settimane dal 12 giugno 1991, é quindi tempestiva ed operante.
Aspettando tre mesi e mezzo per ottenere informazioni più precise la compagnia assicurazione non ha certamente violato i principi della buona fede dal momento che questo suo atteggiamento non ha di certo danneggiato l’assicurato e nemmeno le ha consentito di trarre vantaggi da quel contratto d’assicurazione che ha in seguito disdetto. Il fatto di attendere può essere giustificato da motivi di organizzazione interna della Compagnia e, in ogni caso, non può essere assimilato ad un rifiuto cosciente di informarsi sugli elementi costitutivi della reticenza che potrebbe allora, perché costitutivo dell’abuso di diritto, essere assimilato alla conoscenza effettiva (DTF 118 II 333 consid. 3c e 3d).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 12 dicembre 1994 di __________ é respinto.
Gli oneri della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 2’000.--
b) spese di cancelleria Fr. 100.--
totale Fr. 2’100.--
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già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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