AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.26
Data decisione, Autorità: 20.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00026
Lugano 20 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 125/1987 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 ottobre 1987 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dallo studio legale __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 6’598.70 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 30’267.05 oltre interessi in conseguenza della ricusa dell’opera, domanda ridotta a fr. 19’383.25 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 23 novembre 1994 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 14 dicembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 19’383.25 oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 25 gennaio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1983 l’attrice su richiesta dei convenuti ha fornito e messo in opera due impianti di allarme e uno di videocitofono nella loro casa di __________ contro una mercede di complessivi fr. 29’780.65 (doc. G, H, I), interamente pagata.
Determinate opere supplementari sono state oggetto della separata fattura di fr. 6’598.70 (doc. M), rimasta insoluta e oggetto della presente causa.
B. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione.
L’impianto fornito dall’attrice non avrebbe mai funzionato. Esso fin dall’inizio si sarebbe rivelato gravemente difettoso, fonte di continui falsi contatti, i quali ingenererebbero falsi allarmi ed inutili interventi della __________ alla cui centrale sono collegati.
L’opera sarebbe perciò da ricusare, prova ne è il fatto che i convenuti l’avrebbero fatta smontare e l’avrebbero sostituita con altro e più affidabile impianto.
In conseguenza della ricusa dell’opera l’attrice dovrebbe restituire quanto percepito, risarcendo inoltre il costo degli interventi di __________, il tutto per fr. 30’267.05 oltre interessi, importo richiesto in via riconvenzionale.
C. L’attrice ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando la difettosità dell’opera da lei fornita.
Le parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 19’383.25 della pretesa riconvenzionale, hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha constatato l’esistenza di problemi con l’impianto d’allarme, ritenendo però gli stessi non necessariamente riconducibili ad un difetto dello stesso.
In definitiva, visto anche che il nuovo impianto avrebbe dato problemi analoghi, non potrebbe essere ammessa l’avvenuta prova della difettosità dell’opera fornita dall’attrice.
Da ciò l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
E. Con tempestivo gravame datato 14 dicembre 1994 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 19’383.25 oltre interessi.
Il Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, negando a torto la difettosità dell’opera dell’attrice. Essa sarebbe invece stata a tal punto gravata da difetti, nonostante gli interventi di riparazione dell’attrice, da rendere giustificata la sua ricusa da parte dei convenuti.
F. Nelle osservazioni del 25 gennaio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch, opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14 ottobre 1985 in re C./R. SA).
Come risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R.C. SA; Gauch, Der Werkvertrag, n. 1014, 1074 e segg.).
Nella seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Premessa comune all’esercizio dei diritti previsti da questa norma è che “i difetti o le difformità del contratto siano di minore entità”.
Se ciò non è il caso, se cioè l’opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell’opera (Gauch, opera citata, n. 1138 e 1148).
Parimenti, il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l’opera a causa dell’elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch, opera citata, n. 1233), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell’art. 368 CO il diritto del committente all’esecuzione di una nuova opera in luogo di quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch, opera citata, n. 1249 e 1250). Va inoltre osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può essere imposta all’appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la riparazione dell’opera (DTF 111 II 173; Gauch, opera citata, n. 1236).
Si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1985, pag. 133; II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 18 gennaio 1994 in re C./L.P., 5 ottobre 1993 in re F./B.; Gauch, opera citata, n. 1097, 1192 e 1290).
Il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (II CCA 2 novembre 1993 in re A. SA/B. snc; Gauch, opera citata, n. 1265, 1298 e 1301), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348; II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.).
Per i convenuti i problemi si sono tuttavia protratti ben più a lungo dell’iniziale periodo di aggiustamento, così che a diverse riprese gli addetti della ditta attrice hanno effettuato interventi più o meno rilevanti, ivi compresa la sostituzione dei sensori delle tapparelle, ritenuti, a ragione o a torto, la causa del cattivo funzionamento dei sistemi di allarme (teste __________).
A mente loro, nonostante gli interventi dell’attrice l’opera è rimasta difettosa, di modo che essi il 12 ottobre 1986 hanno assegnato all’attrice un termine di 10 giorni per consegnare l’impianto finalmente esente da ogni difetto, con l’avvertenza che in caso contrario essi l’avrebbero fatto smontare per sostituirlo con altro più affidabile (doc. P e doc. 8).
In altre parole, visto il persistere dei difetti, i convenuti hanno assegnato all’attrice un ultimo termine, annunciando nel contempo l’intenzione di recedere dal contratto per il caso di reiterata inadempienza.
La messa in mora non è rimasta senza riscontro da parte dell’attrice: il 23 ottobre 1986, ovvero entro il termine assegnatole, essa ha affermato la propria disponibilità alla verifica dei due impianti, alla sostituzione di tutti i sensori delle tapparelle e al montaggio dei relativi circuiti di memoria, il tutto gratuitamente (doc. Q e doc. 9).
I convenuti non hanno reagito a questa proposta, e questo anche dopo essere nuovamente stati sollecitati in proposito dall’attrice in data 13 novembre 1986 (doc. R).
Da quel momento non vi è stata più possibilità di accordo, avendo i convenuti provveduto alla sostituzione dei due impianti di allarme.
5.1 La prima condizione per poter esercitare nuovamente il diritto di scelta, è la mora dell’appaltatore nell’effettuazione della riparazione gratuita, la sua incapacità a provvedervi convenientemente, o l’oggettiva impossibilità di riparare l’opera (cfr. consid. 2).
Occorre perciò valutare se nella specie deve essere ammessa la mora dell’attrice nell’effettuazione della riparazione, non risultando dagli atti l’impossibilità oggettiva di riparare l’impianto o l’incapacità dell’attrice medesima di provvedervi (in senso contrario: deposizione __________, da cui si evince che un analogo impianto fu reso operativo mediante la sostituzione dei sensori con altri di diverso tipo).
Nella decisione sulla mora dell’attrice nell’effettuazione della riparazione gratuita deve essere esaminato il suo predetto comportamento in seguito alla sollecitatoria del 12 ottobre 1986: ci si deve in altri termini chiedere se essa può essere considerata in mora per il solo fatto di non aver effettuato la riparazione nel termine assegnatole, o se la mora è da escludere per il fatto che essa entro detto termine ha offerto la propria prestazione senza in seguito ottenere più riscontro dai convenuti.
La risposta deve essere sfavorevole ai convenuti.
Secondo dottrina, infatti, gli effetti della mora vengono scongiurati già solo con l’offerta della corretta prestazione contrattuale (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. 2, 3. edizione, Zurigo, 1974, pag. 142; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 359; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, Basilea, 1992, n. 12 ad art. 102 CO), e questo in special modo in un caso come quello di specie, ove non si poteva in buona fede senz’altro pretendere la prestazione dell’attrice, ma occorrevano al contrario atti preparatori dei convenuti, che dovevano in particolare fare accedere l’attrice al proprio domicilio affinché effettuasse la richiesta riparazione.
Si deve perciò ritenere che non reagendo all’offerta dell’attrice del 23 ottobre 1986 si sia venuta a creare una situazione di mora del creditore e non del debitore (art. 91 CO; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 102 CO; Von Thur/Escher, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, ibidem).
5.2 In secondo luogo, quand’anche si volesse ammettere l’avvenuta rinascita del diritto di scelta dei convenuti, questi erano legittimati ad esprimere la scelta della ricusa dell’opera solamente alle condizioni poste dall’art. 368 cpv. 1 CO (Gauch, opera citata, n. 1264, 1266, 1301), ovvero solamente nel caso che la stessa fosse così gravemente difettosa da essere inservibile, o comunque tale da non poter in buona fede essere imposta al committente (cfr. consid. 1).
Nella specie, si può forse non condividere la valutazione del Pretore secondo cui non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di difetti degli impianti di allarme, ma di certo, specie in assenza di un riscontro peritale, non può essere proceduralmente ammessa l’esistenza di difetti tali da rendere l’opera del tutto inservibile, o da rendere comunque inammissibile la sua accettazione da parte dei committenti (in senso contrario, come si è detto, la deposizione __________; cfr. anche -implicitamente- le conclusioni dei convenuti, pag. 5), tant’è vero che gli stessi convenuti nel loro gravame (pag. 14, 17) ammettono l’eventualità di un possibile “minor valore” dell’opera, tesi che esclude automaticamente la possibilità di ricusa.
5.3 Se ne deve concludere che la ditta attrice non è venuta a trovarsi in mora con la riparazione gratuita dell’opera, ma che anche se così fosse, i convenuti non avrebbero potuto comunque ricusarla, in quanto non inservibile, ma al massimo postulare l’aggiudicazione del minor valore, oppure fare eseguire da terzi la riparazione a spese dell’attrice (Gauch, opera citata, n. 1269 e segg., in particolare n. 1283), così come del resto annunciato nella loro lettera del 2 dicembre 1986 (doc. S, pag. 2).
Non essendo giustificata la ricusa dell’opera, ne deve necessariamente conseguire la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 dicembre 1994 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I convenuti rifonderanno all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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