AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.15
Data decisione, Autorità: 11.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00015
Lugano 11 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 30 novembre 1994 da
rappr. Dallo studio legale __________
Contro
il lodo del 2 novembre 1994 pronunciato dall'arbitro unico avv. __________, nella procedura arbitrale promossa dai ricorrenti con petizione 26 marzo 1984 nei confronti di
__________ rappr. Dall'avv. __________ o
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di fr. 6’206.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’architetto;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato l’integrale reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 20’000.-- per minor valore dell’opera e all’assunzione delle spese di riparazione dei difetti per altri fr. 20’000.--, domanda aumentata a complessivi fr. 163’000.-- oltre interessi in sede di conclusioni;
L’arbitro con il lodo impugnato ha parzialmente accolto sia la petizione che la riconvenzionale, condannando gli attori in solido a versare ai convenuti fr. 59’794.-- oltre interessi;
Ricorrente la parte attrice, che con ricorso del 30 novembre 1994 postula l’annullamento del querelato lodo;
Mentre i convenuti con osservazioni del 25 gennaio 1995 chiedono la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili.
Richiamato il decreto 6 dicembre 1994 del Presidente della Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A. Con contratto del 12 agosto 1978 i convenuti hanno incaricato gli attori delle prestazioni di architetto ed ingegnere necessarie alla costruzione di una casa di abitazione sul loro fondo n. __________di __________.
Oggetto della petizione 26 marzo 1984 è il saldo di fr. 6’206.-- oltre interessi della loro mercede, rimasto impagato.
B. I convenuti nella risposta e riconvenzionale dell’8 maggio 1984 si sono opposti alla petizione.
Gli attori avrebbero svolto il loro mandato in maniera assai lacunosa. Da una parte vi sarebbe stato un sorpasso del 22,3% del preventivo dei costi di costruzione, allestito in maniera negligente, ed inoltre la casa sarebbe difettosa in conseguenza di carenze a livello progettuale e nella direzione dei lavori.
Ne conseguirebbe la responsabilità degli attori ai sensi della norma SIA 102, così che essi dovrebbero rifondere ai convenuti il pregiudizio da loro subito, provvisoriamente cifrato in fr. 20’000.-- di minor valore dell’opera e di fr. 20’000.-- per le spese di riparazione dei difetti.
C. Gli attori, in risposta alla riconvenzionale, hanno giustificato l’aumento dei costi con la richiesta di modifiche dei progetti originari da parte dei convenuti, o con il fatto che questi non hanno direttamente eseguito parte dei lavori, così come invece era stato stabilito.
Essi non sarebbero nemmeno responsabili di eventuali difetti della casa, ascrivibili unicamente a colpa degli artigiani intervenuti sul cantiere
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, eccezion fatta -per quanto qui di rilevanza- per l’aumento a fr. 137’000.-- formulato in sede di conclusioni della pretesa riconvenzionale per le spese di riparazione dei difetti.
D. L’arbitro nel lodo del 2 novembre 1994, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, non ha addebitato a colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del preventivo.
Sarebbe per contro data la loro responsabilità i difetti della facciata, mitigata dal fatto che i convenuti hanno insistito per la massima riduzione possibile dei costi di costruzione, ma comunque tale da giustificare di mettere a loro carico la metà dei costi di rifacimento, ovvero, ritenuta la quantificazione di cui alla perizia __________ per il rifacimento totale del muro di rivestimento e della tinteggiatura plastica, fr. 66’000.--.
Deducendo da tale importo il saldo della mercede degli attori, rimarrebbe perciò un credito dei convenuti di fr. 59’794.-- oltre interessi, importo oggetto del giudizio condannatorio.
E. Con il presente ricorso per nullità gli attori chiedono l’annullamento del lodo invocando l’art. 36 lit. c), e) ed f) CIA.
Il motivo di nullità di cui all’art. 36 lit. c) CIA risiederebbe nel fatto che l’arbitro non si è pronunciato sulla richiesta di interessi sulla propria mercede formulata dagli attori.
La violazione dell’art. 36 lit. e) CIA consisterebbe invece nell’aggiudicazione ai convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio 1984 sull’importo a loro attribuito benché gli stessi non fossero stati richiesti.
Il lodo sarebbe inoltre arbitrario ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e contenenti manifeste violazioni del diritto.
In primo luogo sarebbe stata omessa l’applicazione dell’art. 6 cpv. 6 della norma SIA 102 (edizione 1969), secondo la quale, accertato che non vi era responsabilità esclusiva degli attori, l’arbitro avrebbe dovuto commisurarne la responsabilità all’entità del danno e degli onorari, ed escluderla per quanto imputabile a ingegneri, impresari, assuntori o terzi.
Dagli atti -questioni queste omesse dall’arbitro nel proprio giudizio-risulterebbe comunque che gli attori sarebbero privi di responsabilità, avendo essi scelto un idoneo principio costruttivo per il muro esterno, essendo puntualmente intervenuti presso le ditte esecutrici dell’intonaco e del plastico, ed avendo convocato una riunione di cantiere nel corso della quale -nonostante il contrario consiglio degli attori che premevano per il rifacimento dei lavori- i convenuti avrebbero scelto di essere tacitati dagli artigiani responsabili mediante la riduzione del 40% della mercede per i lavori male eseguiti.
Tale scelta dei convenuti libererebbe anche gli attori da ogni eventuale responsabilità, in particolare quella per l’insufficiente spessore del muro esterno, dato che l’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate avrebbe risolto ogni problema.
In ogni caso, la soluzione adottata dall’arbitro arricchirebbe indebitamente i convenuti, che già avrebbero beneficiato della riduzione del 40% dell’importo della fattura __________.
Vi sarebbe infine ulteriore arbitrio per il fatto che l’arbitro ha determinato il risarcimento in base alla più costosa delle tre soluzioni proposte dal perito, e ha inoltre trascurato la perizia presentata dagli attori e allestita dalla ditta __________.
F. Delle osservazioni 25 gennaio 1995 dei convenuti, nelle quali essi chiedono la reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc.).
L’art. 36 lit. e) CIA prevede la possibilità di interporre ricorso per nullità del lodo allorché il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato, oppure un’altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta.
2.1 I ricorrenti ravvedono la violazione della norma in questione nell’aggiudicazione ai convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio 1984 su fr. 59’794.--.
La censura è provvista di buon diritto.
E’ in effetti indiscutibile che i convenuti né con la domanda riconvenzionale dell’8 maggio 1984, né con le conclusioni dell’11 luglio 1984 hanno postulato la corresponsione di interessi sulla somma richiesta per la riparazione dell’opera.
Aggiudicando in tali circostanze degli interessi sull’ammontare riconosciuto per la riparazione dell’opera, l’arbitro ha prolato un giudizio che va manifestamente oltre le richieste della parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 17; Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 54, n. 7 in fine).
A titolo abbondanziale si può inoltre rilevare che l’aggiudicazione di interessi dal 1984 sull’importo in questione appare discutibile anche nel merito, trattandosi di una quantificazione di costi di riparazione effettuata alla fine del 1993, comprensiva perciò fino a quella data della rivalutazione dei costi dell’eliminazione di difetti appalesatisi molti anni prima.
Il caso preso in esame da questo disposto è quello di una sentenza incompleta, il che presuppone che le parti sono giunte a delle conclusioni precise -o perlomeno a determinare con esattezza le questioni poste a giudizio- e che il tribunale arbitrale non ha integralmente deciso sulle stesse nel suo dispositivo.
Come precisato da dottrina e giurisprudenza, ciò non è il caso quando il tribunale arbitrale ha rigettato qualsiasi altra o più ampia conclusione delle parti, dato che in tal caso l’omissione dell’arbitro è da valutare ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA (DTF 102 Ia 493 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 63 ad art. 36).
3.1 Nel caso di specie la violazione della cennata norma risiederebbe, a mente dei ricorrenti, nel mancato esame della richiesta di interessi di mora al 5% dal 30 novembre 1980 sull’importo di fr. 6’206.-- da loro dedotto in causa
Anche questa censura è fondata.
Non potendosi affermare l’avvenuta compensazione degli interessi della pretesa attorea con gli interessi di una corrispondente parte della pretesa dei convenuti -vi sarebbe comunque una discrepanza tra le date di decorrenza-, dal momento che i convenuti, come si è detto, non hanno richiesto interessi di sorta, si deve necessariamente concludere per una lacuna del giudizio impugnato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, da commisurarsi tenendo conto del fatto che non è stato necessario esaminare le altre più complesse censure di arbitrio sollevate dagli attori, seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 30 novembre 1994 di __________ e __________ è accolto e di conseguenza il lodo 2 novembre 1994 dell’arbitro avv. __________ è annullato.
II. Le spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a) la tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dai ricorrenti, sono a carico dei convenuti.
I convenuti in solido rifonderanno agli attori fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’arbitro avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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