AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.4
Data decisione, Autorità: 24.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00004
Lugano 24 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2121 della Pretura Mendrisio-Sud, promossa con petizione 11 ottobre 1989 da
rappr. da: avv. __________
Contro
rappr. da: avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 47’390.65 oltre accessori a titolo di prezzo di vendita, domanda ridotta a fr. 46’233.90 oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 10’150.25 oltre interessi a titolo di indebito arricchimento, domanda ridotta a fr. 5’475.20 in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 17 ottobre 1994 ha accolto la petizione per fr. 46’233.90 oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 15 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 5’475.20 oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 10 gennaio 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice, grossista di pellicce, a più riprese fino ai primi mesi del 1988 ha fornito i propri articoli al convenuto, il quale li destinava alla vendita al dettaglio nel proprio negozio di __________.
B. Con la petizione che ci occupa essa ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 47’390.65 oltre interessi, somma corrispondente al totale di alcune fatture emesse a suo carico e rimaste impagate.
C. Nella risposta e riconvenzionale del 28 dicembre 1989 il convenuto ha contestato la pretesa dell’attrice.
I rapporti tra le parti avrebbero previsto la possibilità di restituire la merce invenduta, così come sarebbe sempre avvenuto in passato.
Dal preteso credito dovrebbero perciò essere detratti fr. 36’478.80 di merce che essa rifiuta di riprendere, fr. 8’197.50 per una nota di credito in favore del convenuto erroneamente non contabilizzata, fr. 9’755.-- per un visone che si era pattuito dovesse rimanere in proprietà dell’attrice, e fr. 620.30 addebitati per spese di incasso.
Il saldo delle rispettive posizioni di dare e avere sarebbe così favorevole al convenuto in misura di fr. 10’150.25, importo da lui richiesto in via riconvenzionale.
D. Nell’allegato di replica e risposta riconvenzionale l’attrice ha sostenuto l’esistenza di un accordo secondo cui il convenuto avrebbe dovuto acquistare almeno la metà dei capi di ogni consegna, mentre l’altra metà poteva essere resa entro il termine di 14 giorni, anche se in alcuni casi è stata ammessa la restituzione anche dopo tale termine.
Ciò nondimeno sarebbe del tutto fondata la richiesta di petizione, essendo ampiamente scaduto il termine per riconsegnare i capi che il convenuto vorrebbe ora rendere. L’attrice ha comunque rinunciato alla pretesa di fr. 620.30 per spese di incasso.
Il fondamento degli argomenti esposti a sostegno della petizione escluderebbe poi necessariamente qualsiasi possibilità di accoglimento della riconvenzionale.
Le parti, eccezion fatta per detta riduzione di fr. 620.30 della domanda principale e per la riduzione a fr. 5’475.20 della riconvenzionale conseguente all’avvenuta vendita di 3 pellicce, hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e richieste, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio impugnato il Pretore ha considerato che le parti avrebbero di volta in volta stabilito accordi particolari, riconducibili comunque a dei contratti di compravendita per parte della merce e a dei contratti estimatori per la rimanenza.
Il 10 dicembre 1987 l’attrice avrebbe chiesto al convenuto la restituzione di tutta la merce invenduta che egli non intendeva trattenere. Non essendo avvenuta restituzione alcuna, si dovrebbe ritenere l’intenzione del convenuto di acquistare tutta la merce in questione, con il che l’attrice ne potrebbe esigere il prezzo per complessivi fr. 46’233.90, mentre del tutto infondata sarebbe la pretesa riconvenzionale del convenuto.
F. Con tempestivo gravame datato 15 novembre 1994 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 5’475.20.
Il Pretore avrebbe a torto negato la possibilità per il convenuto di restituire i capi invenduti, essendo tale facoltà tipica del contratto estimatorio.
Egli avrebbe inoltre misconosciuto la portata dell’accordo del 1° settembre 1986 relativo al mantello di visone (doc. 5), aggiudicando a torto il costo di quel capo all’attrice.
Parimenti ingiustificata sarebbe la reiezione della pretesa riconvenzionale, stante l’esattezza dei conteggi del convenuto e la necessità di defalcare dal suo debito l’importo di fr. 8’197.50 per la nota di credito riconosciuta ma non messa in contabilità dall’attrice.
G. Nelle osservazioni del 10 gennaio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Il trasferimento della proprietà avviene di regola con la trasmissione del possesso della merce venduta, ovvero con la sua consegna (art. 714 cpv. 1 CC).
I rapporti tra consegnatore e consegnatario costituiscono così un’obbligazione alternativa ai sensi dell’art. 72 CO.
Il diritto di scegliere tra la restituzione della merce o il pagamento del prezzo appartiene al consegnatario, il quale ha la possibilità di manifestare la propria volontà per atti concludenti, generalmente tramite la conclusione di un contratto di compravendita con un terzo (II CCA 26 giugno 1992 in re G./C; FJS n. 680, pag. 7).
Non avvenendo la riconsegna, il consegnatario non può sottrarsi al pagamento del prezzo (II CCA 7 aprile 1993 in re P. Spa/B.).
Detta interpretazione dei rapporti tra le parti è del resto esplicitamente ammessa dal convenuto nel proprio gravame (pag. 3, punto 4).
Su questa base il Pretore, onde definire i rapporti di dare e avere tra le parti, ha attribuito centrale importanza alla lettera 10 dicembre 1987 dell’attrice al convenuto (doc. 19), nella quale esso veniva invitato a restituire entro il 23 dicembre la merce invenduta, in difetto di che essa sarebbe stata ritenuta come acquistata: dalla mancata reazione del convenuto il Pretore ha infatti concluso per l’esistenza della sua volontà di acquistare tutta la merce, volontà esplicitata per atti concludenti.
A prescindere dal fatto che l’omessa critica alla motivazione addotta dal Pretore pone in dubbio la ricevibilità stessa del gravame (per tante: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 20), non può essere ammessa la sua diversa tesi secondo cui dalla semplice esistenza di un contratto estimatorio discenderebbe il diritto per il consegnatario di liberarsi in ogni tempo dai propri obblighi mediante restituzione della merce (appello, punto 11, pag. 8).
Dal contenuto dei rapporti tra le parti risulta in effetti che la scelta doveva di principio avvenire nel termine di 14 giorni (rogatoria __________, pag. 3).
Comunque, già solo il principio dell’affidamento non ammetterebbe di poter protrarre oltre la fine della stagione in corso l’eventuale restituzione della merce, avvenendo in caso contrario un deprezzamento della medesima che non si giustificherebbe di porre senz’altro a carico del consegnante (cfr. perizia, atto XIc, risposta 3a), così che ci si deve chiedere se dal trascorrere di un eccessivo lasso di tempo non si debba già dedurre l’avvenuta scelta per l’acquisto della merce.
In ogni caso, nella specie l’attrice risulta aver agito correttamente: stante la mora del convenuto nell’esercizio del diritto di scelta, l’attrice gli ha assegnato un congruo ultimo termine di 14 giorni per pronunciarsi, avvertendo anticipatamente che il silenzio avrebbe significato l’accettazione della scelta dell’acquisto.
Non solo -come rettamente ammesso dal Pretore- il silenzio del convenuto può già da solo in simili circostanze essere considerato espressione della scelta dell’acquisto, ma potendosi inoltre ammettere che la mancata determinazione nel termine assegnato abbia comportato il passaggio all’attrice del diritto di scelta (DTF 110 II 152; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 4 ad art. 72 CO), e che l’attrice l’abbia anticipatamente esercitato nel senso di ritenere venduta la merce (doc. 19), la decisone del Pretore appare corretta sotto ogni punto di vista.
E’ però pacifico che anche per detto mantello esisteva per il convenuto l’alternativo obbligo di restituzione o del pagamento del prezzo, così che nulla osta a che l’assegnazione del termine del 10 dicembre 1987 valesse anche per quel capo.
Sbaglia in particolare il convenuto quando afferma che l’emissione della nota di credito di fr. 9’755.-- e il suo successivo storno abbiano la conseguenza di far rinascere la sua pretesa: vero è in effetti il contrario, essendo l’emissione della nota di credito l’atto che dà contabilmente origine ad un credito del convenuto, e il successivo storno della stessa il contrario atto che mette fine a tale situazione.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuta un’ulteriore deduzione di fr. 8’197.50 per una nota di credito, corrispondendo la stessa ad una fattura esclusa dalla presente contabilità.
Dato che il perito è certo che -come è logico- l’operazione non ha pregiudicato la situazione del convenuto per rapporto alla fattispecie qui in giudizio (perizia, pag. 9), non vi è motivo di dedurre detto importo dal credito dell’attrice.
In assenza di migliori censure, non vi è perciò ragione di divergere dalla conclusione alla quale è giunto il Pretore, secondo cui il credito dell’attrice ammonterebbe a fr. 46’233.90 oltre interessi.
Nel proprio calcolo l’appellante parte però dall’errato presupposto che il valore della riconvenzionale sia quello ridotto di fr. 5’475.20, quando invece deve fare stato la richiesta iniziale di fr. 10’150.25 (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 42).
Per un tale valore la tassa di giustizia richiesta di fr. 700.-- risulta assai prossima al limite massimo della tariffa, tenuto conto del fatto che si tratta di un’azione riconvenzionale (art. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LTG), senza che per questo vi siano motivi oggettivi connessi alla complessità o all’ampiezza della causa, così che, pur tenuto conto del vasto potere di apprezzamento del Pretore, questa Camera ritiene maggiormente adeguato alle circostanze del caso l’importo di fr. 400.-- e riforma in tal senso il giudizio di prima sede.
La determinazione in fr. 1’500.-- delle ripetibili è a sua volta vicina al limite massimo della Tariffa senza che ciò risulti giustificato dalla natura della lite. Al contrario, fondandosi la riconvenzionale sui medesimi fatti addotti dall’attrice, la sua reiezione è stata un’automatica conseguenza dell’accoglimento della domanda principale così che, come risulta del resto dalla stringatezza degli allegati di riconvenzionale, non si può ammettere che essa abbia impegnato oltre misura il patrocinatore.
Da ciò la necessità di modificare l’apprezzamento del Pretore riducendo a fr. 1’000.-- l’indennità per ripetibili relativa alla riconvenzionale.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La pressoché totale soccombenza del convenuto giustifica di gravarlo di tutte le spese della presente procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 novembre 1994 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 4 della sentenza 17 ottobre 1994 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformato nel modo seguente:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 2’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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