AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.2
Data decisione, Autorità: 20.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00002
Lugano 20 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 302 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 gennaio 1987 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7’566.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 5’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Intervenuti in lite in via accessoria gli arch. __________, __________ e __________ (rappr. dall'avv. __________).
Il Pretore con sentenza 20 ottobre 1994 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 10 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 24 novembre 1994 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e gli intervenuti in lite non hanno preso posizioni sull'appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1985 l’attore ha fornito e posato nell’abitazione di __________ del convenuto un caminetto con canna fumaria e cappello girevole in acciaio.
Successivamente, essendo il tiraggio insoddisfacente, egli è intervenuto sulla sua opera posando una porta a ghigliottina e prolungando la canna fumaria.
Per le proprie prestazioni l’attore ha emesso fatture per complessivi fr. 13’626.--. Lo studio di architettura incaricato dal convenuto ha pagato fr. 3’564.-- per la posa della porta a ghigliottina, il convenuto unicamente un acconto di fr. 2’500.--, così che l’attore procede per il saldo di fr. 7’566.-- oltre interessi.
B. Nella risposta e riconvenzionale del 19 ottobre 1987 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Il saldo della mercede dell’attore non sarebbe dovuto in quanto la sua opera non funzionerebbe in modo conforme alle aspettative, tanto da essere del tutto inservibile.
L’opera avrebbe inoltre causato infiltrazioni d’acqua che avrebbero reso necessario il ritinteggio del soffitto e avrebbero danneggiato la stessa canna del camino, il tutto per un danno globale di fr. 5’000.-- oltre interessi, importo richiesto in via riconvenzionale.
C. L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale, contestando l’esistenza di violazioni contrattuali da parte sua.
Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande.
D. Nel giudizio impugnato, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, il Pretore ha valutato che dall’istruttoria non sarebbero emersi elementi di responsabilità a carico dell’attore, essendo i difetti del camino riconducibili alla sua ubicazione, scelta dal convenuto,
La riconvenzionale, per sua parte, sarebbe invece rimasta priva di ogni riscontro, con il che il Pretore l’ha respinta, ammettendo nel contempo in toto la petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 10 novembre 1994 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo la tesi secondo la quale il caminetto sarebbe inservibile.
Il fatto che l’ubicazione del caminetto sia stata scelta dal committente non porterebbe alla liberazione dell’attore dalla propria responsabilità, non potendosi nella specie applicare in suo favore l’art. 369 CO.
F. Delle osservazioni 24 novembre 1994 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Le premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1353; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due.
1.1 In primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1356).
Evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1361).
L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appal-tatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo nei casi in cui vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; Gauch, opera citata, n. 1397 e segg.).
Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (Gauch, opera citata, n. 1391 e segg.).
E’ però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).
1.2 In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera citata, n. 1357 e 1358).
In caso contrario, cioè allorché i difetti sono dovuti a mancanze sia dell’architetto che dell’appaltatore, entrambi possono essere resi contrattualmente responsabili dal committente. Si tratta di un caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di diritto contrattuale grazie al rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF 93 II 313, 93 II 323, 95 II 53, 115 II 45).
Il concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al committente di convenire in causa a sua scelta l’uno, l’altro o entrambi (Gauch, opera citata, n. 2023) o di resistere alle richieste di mercedi e onorari dei partner contrattuali eccependo il loro cattivo adempimento.
Anche in questo caso occorre tuttavia ricordare che nel rapporto tra committente e appaltatore l’architetto risulta essere un ausiliario del committente (art. 101 CO), il che può portare alla liberazione totale o parziale dell’appaltatore (DTF 95 II 53; Gauch, opera citata, n. 2025).
Innegabilmente il camino posato nella casa del convenuto è difettoso: il tiraggio non funziona bene in conseguenza dell’ubicazione del camino e vi sono problemi di dilatazione al calore, dovuti all’accostamento di materiali diversi (perizia, risposte a controdomande a, b, c; pag. 5 e 6).
Come rettamente osserva il Pretore, non vi è però responsabilità alcuna dell’attore per i problemi di dilatazione, essendo con ogni evidenza il problema tecnico costituito dall’accostamento al camino da lui fornito di differenti materiali di competenza del progettista e direttore dei lavori.
Resta perciò da esaminare se l’attore debba rispondere per il difetto del tiraggio conseguente all’ubicazione del caminetto.
La risposta deve essere negativa.
Va premesso, come osserva lo stesso perito, che la costruzione dei camini non è una scienza esatta: dipendendo il buon funzionamento del camino anche da fattori esterni e difficili da calcolare quali i flussi e le correnti d’aria (determinati ad esempio dalle aperture dell’edificio, sulle quali il fornitore del camino evidentemente non può influire, cfr. perizia, risposta 1, pag. 3), vi sono elementi imponderabili che aumentano nella misura in cui il camino si discosta dalla norma dei camini convenzionali (cfr. completazione e delucidazione di perizia, pag. 3), per i quali l’empirica conoscenza dell’artigiano consente invece di garantire un corretto funzionamento.
Nel caso di specie il committente ha optato per una scelta di sicuro effetto architettonico (camino posto in un locale di grandi dimensioni in modo da separarlo funzionalmente in due unità abitative, cfr. perizia, pag. 2), ma con insite grandi incognite sul funzionamento di un camino così posizionato e fornito di due aperture.
Non si è però trattato di una scelta tecnica a priori sbagliata: secondo il perito, in un altro luogo e con altre caratteristiche ambientali molto probabilmente si sarebbe ottenuto il risultato voluto (perizia, pag. 7).
Dovendosi ammettere che l’insuccesso è dipeso da “sollecitazioni contrastate di correnti d’aria” (perizia, pag. 7), a mente di questa Camera non era compito del fornitore del camino quello di erudire il progettista della casa sui flussi d’aria che le aperture da lui previste -e che il fornitore del camino non era tenuto a conoscere in dettaglio- avrebbero creato.
In altre parole l’attore ha esaurito il proprio compito nella fornitura di un’opera idonea a funzionare correttamente, mentre spettava al progettista, uomo dell’arte con formazione superiore, valutare nel giusto modo, per quanto ciò sia possibile, le modalità della circolazione dell’aria all’interno dell’edificio e determinare di conseguenza l’ubicazione del camino, struttura che oltretutto veniva ad essere notevolmente evidenziata da una sua precisa scelta progettuale.
Il progettista era del resto conscio del proprio ruolo: molto correttamente, confermando quanto affermato dall’attore nella lettera 17 settembre 1985 (doc. D), l’arch. __________ ha ammesso in sede di interrogatorio formale (risposta 5) di essersi assunto la responsabilità progettuale della posizione del camino.
Dovendosi ammettere la liberazione dell’attore per la scelta del progettista, opponibile al convenuto ex art. 101 CO, e dovendosi per contro negare la necessità di una verifica da parte dell’attore sui flussi d’aria all’interno della casa in conseguenza della particolarità del camino, ben si può ammettere la liberazione dell’attore medesimo da ogni responsabilità in applicazione dell’art. 369 CO.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 novembre 1994 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attore fr. 400.-- ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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